Superbonus 110% 2022 – 2023: tutte le novità, NADEF MEF

Ecco quali sono le semplificazioni, le nuove scadenze e gli aventi diritto per la detrazione Superbonus 110%, in attesa della prossima Legge di Bilancio 2022

Superbonus 110%

Prorogato e semplificato il Superbonus 110% grazie ai fondi del PNRR. Il termine per ottenere le detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Rilancio è stato spostato al 2023 per dare occasione al settore edilizia di ripartire.

Dopo il boom delle richieste per avere lo sgravio sui lavori, vi è stata lo scorso agosto, anche una semplificazione delle procedure sul Superbonus che dovrebbe facilitarne ulteriormente la diffusione.

Vediamo quali sono le novità previste dal NADEF e dal Ministero dell’economia e delle finanze per il Superbonus 110%.

GLI OBIETTIVI DEL SUPERBONUS 110%

L’articolo 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (cosiddetto Decreto Rilancio poi convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77) ha introdotto una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione). Inoltre, ha previsto il bonus del 110% anche per le spese sostenute al fine di mettere in campo delle misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). Gli interventi che rientrano nel Superbonus 110%, come scritto nel testo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, si prefiggono d’incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, per ridurre delle emissioni di Co2 in un Paese, come l’Italia che dispone di un parco edifici con oltre il 60% con un’età superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati.

LA PROROGA AL 2023 DEL SUPERBONUS 110%

Il Superbonus 110% sulle ristrutturazioni sarà prorogato al 2023 per tutti gli aventi diritto, secondo quanto stabilisce la NADEF, Nota di aggiornamento al DEF (Documento di economia e finanza) approvata dal Consiglio dei ministri n. 38 del 29 settembre 2021. Le risorse per la proroga del Superbonus 110% sono state sbloccate grazie all’ok del Consiglio dell’Unione europea al PNRR italiano e alla successiva pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021. Le novità sulla misura entreranno definitivamente in vigore con la Legge di Bilancio 2022.

LE NUOVE SCADENZE 2022 – 2023

Il Governo si è impegnato nel NADEF e dunque, nella prossima Legge di Bilancio, a prorogare il Superbonus 110% con ulteriori risorse, in modo da assicurare la copertura economica necessaria fino al 31 dicembre 2023.

A oggi il Superbonus scade nel 2022 con date differenziate a seconda dei tipi di interventi e dei diversi richiedenti. La detrazione in origine spettava per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ma per effetto di successive modifiche normative (Legge di Bilancio 2021, Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, PNRR, Dm 6 agosto 2021), il Superbonus era stato esteso al:

  • 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;

  • 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini;

  • 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli IACP o enti con stesse finalità sociali per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;

  • 30 giugno 2022 per le unifamiliari (rimaste fuori dalle proroghe finanziate da PNRR e Fondo complementare);

  • 31 dicembre 2022 per beneficiare del Superbonus tramite lo sconto in fattura e la cessione del credito.

LE ALTRE NOVITÀ INTRODOTTE

Con la proroga del Superbonus è possibile rendere più snelle le procedure e la burocrazia relativa alla legittimità degli edifici, pratica già iniziata grazie a un emendamento al Decreto Semplificazioni 2021. Inoltre, il legislatore ha deciso di allargare il beneficio della detrazione massima a nuove tipologie di immobili. Le altre novità dunque, sono:

  • nuova platea di beneficiari e immobili ammessi alla detrazione;
  • semplificazione procedure burocratiche e per accertare la legittimità degli edifici ammessi agli interventi;

1) SI ALLARGA LA PLATEA DEL SUPERBONUS 110%

Tra le novità del Superbonus, l’aggiunta di nuovi beneficiari e nuovi immobili alla detrazione del 110%.

I NUOVI BENEFICIARI

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomini;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • ONLUS, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La novità invece, riguarda l’inclusione di professionisti e imprese estendendo di conseguenza l’agevolazione a:

  • alberghi;
  • agriturismi;
  • ristoranti;
  • impianti sportivi;
  • scuole paritarie;
  • strutture religiose.

Tra le tipologie di immobili vengono compresi anche quelli facenti parte alle categorie B1, B2 e D4 ovvero le case di cura, i convitti, i seminari e i conventi, gli orfanotrofi e gli ospedali.

Per questi ultimi rimane presente il vincolo rappresentato dal volontariato: tali attività avranno diritto al Superbonus 110% soltanto se il proprietario dell’edificio lavora a titolo assistenziale e i membri dell’amministrazione svolgono attività senza ricevere compenso. Inoltre, al momento della richiesta bisogna che il titolare del beneficio presenti il contratto nel quale si attesta l’effettiva proprietà dell’immobile oppure il comodato d’uso o l’usufrutto.

NUOVI LAVORI AMMESSI ALLA DETRAZIONE DEL 110%

Con le novità introdotte, il Superbonus 110% spetta in caso di “interventi trainanti” come:

  • interventi d’isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Oltre agli interventi trainanti, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali d’isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione d’impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR);
  • interventi su edifici con irregolarità che differiscono da quanto contenuto nei Piani Regolatori Comunali (o PUC) qualora fossero presenti inquilini affetti da disabilità o, ove non vi fossero, nel caso in cui il locatario avesse raggiunto il compimento dei 65 anni di età.

Un’altra novità tecnica: a lavori eseguiti, la classe energetica finale, che prima doveva essere almeno due volte superiore a quella di partenza, ora si abbassa a una soltanto per gli immobili di pregio o soggetti a vincoli.

2) LA SEMPLIFICAZIONE PER IL SUPERBONUS 110%

Già con il Decreto Semplificazioni era stato stabilito che tutti gli interventi che accedono al Superbonus 110%, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, comprese la demolizione e ricostruzione (a partire dal Dm 6 agosto 2021), sono considerati interventi di manutenzione straordinaria e come tali realizzabili attraverso una Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA).

LA CILA PER IL SUPERBONUS 110%

Nella CILA prevista per il Superbonus, che si affianca alla CILA ordinaria, sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che hanno previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967).

Quindi, non sarà più necessaria l’attestazione sullo stato legittimo dell’immobile: si facilita così l’accesso all’agevolazione, soprattutto ai condomini che ne hanno usufruito in misura minore della detrazione rispetto ad altre tipologie di edifici. In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni.

La Cila-Superbonus 110% ammette anche variazioni in corso d’opera.

ALTRE FACILITAZIONI BUROCRATICHE

Il Decreto Semplificazioni ha previsto anche altre facilitazioni:

  • in caso di interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico, grazie a una deroga alle distanze minime nelle costruzioni (articolo 873 Codice Civile), è stato previsto che questi non vengano più calcolati nella misura delle distanze con edifici di altra proprietà, cioè non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza dell’immobile;

  • gli abusi pregressi non costituiranno ostacolo all’intervento complessivo, ma a rimarranno sanzionabili.

  • riguardo ai tetti fotovoltaici, si potranno installare i pannelli anche nei centri storici. Nello specifico i pannelli potranno essere disposti nelle “zone A” che i Comuni hanno individuato successivamente al 1968, purché si tratti di pannelli integrati e non riflettenti, che non snaturino il paesaggio;

  • in merito al regime della decadenza del beneficio del Superbonus 110%, in presenza di violazioni della disciplina, è stato previsto che in caso di errori formali che non causano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non è prevista la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Inoltre, in caso di violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, riscontrate dai controlli successivi, la decadenza del beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;

  • chi acquista un immobile sottoposto a interventi di efficienza energetica rientranti nel Superbonus avrà 30 mesi e non più 18 mesi (dalla stipula dell’atto di compravendita) per stabilire la propria residenza nel Comune dell’immobile, al fine di godere del beneficio previsto per l’acquisto prima casa (Imposta di registro al 2%, Iva 4%);

  • in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera che godono dell’agevolazione al 110%, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste devono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata d’inizio attività.

LE RISORSE PER IL SUPERBONUS 110% FINO AL 2023

Secondo i dati presentati sul sito del Governo, al 31 agosto 2021 erano in corso 37.128 interventi edilizi incentivati con il Superbonus 110%, per circa 5,7 miliardi di investimenti che porteranno a detrazioni per oltre 6,2 miliardi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Componente 3, della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus. Sempre in materia efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 miliardi specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell’UE.

COME OTTENERE LA DETRAZIONE DEL 110%

Con il Superbonus l’aiuto economico consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute. La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

LA SCADENZA

Per conoscere quale sarà la nuova scadenza di presentazione delle domande e della rendicontazione sarà necessario attendere l’approvazione della Legge di Bilancio 2022 e relativi decreti attuativi, su cui vi terremo aggiornati. Intanto, per conoscere nel dettaglio le procedure necessarie a presentare la richiesta di Superbonus 110% l’Agenzia delle Entrate nel febbraio 2021 ha pubblicato la guida che potete consultare qui. Inoltre vi è una specifica sezione sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri in cui è possibile inviare le proprie domande per la risoluzione di dubbi o perplessità sulla presentazione delle istanze.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Nadef 2021 (Pdf 3 Mb)
Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34 (Pdf 772 Kb) – convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 (Pdf 424 Kb)
Dm Ministero dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 (Pdf 1 Mb)
Decreto Semplificazioni – Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Pdf 1 Mb)
Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59 (Pdf 114 Kb)
Guida Superbonus 110% – Agenzia delle Entrate (Pdf 2 Mb)

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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Un Commento

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  1. Pianificare un territorio è indispensabile come è utile lo sviluppo edificatorio in base alle esigenze di mercato. Puntare sulla qualità dei materiali e Manodopera è il SENSO opposto al Fallimento Economico di Certe Realtà.

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