Incentivi imprese economia sociale: come funzionano e domanda

Tutti i dettagli su come funzionano gli incentivi per le imprese dell’economia sociale e come presentare domanda

sociale

Sono ancora attivi gli incentivi in favore delle imprese dell’economia sociale, destinati alle realtà imprenditoriali sociali, culturali e creative ed alle società cooperative con qualifica di ONLUS.

Si tratta di incentivi per interventi di valore non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, tali da generare effetti positivi sul territorio, dall’aumento occupazionale di categorie svantaggiate, all’inclusione di soggetti vulnerabili, fino alla salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente e del tessuto urbano, con fini culturali, creativi o di utilità sociale.

In questa guida vi spieghiamo come funzionano gli incentivi MIMIT per le imprese dell’economia sociale a chi si rivolgono esattamente, a quanto ammontano e come richiederli.

COSA SONO GLI INCENTIVI IMPRESE ECONOMIA SOCIALE

Gli incentivi per le imprese dell’economia sociale del Ministero delle imprese e del Made in Italy sono finanziamenti agevolati o contributi non rimborsabili a sostegno di investimento tra i 100.000 e i 10 milioni di euro.

In particolare, il finanziamento copre fino alll’80% delle spese ammissibili, mentre il contributo viene concesso in percentuali variabili, a seconda dei casi. Tali interventi rientrano nel programma “Italia Economia sociale”, un piano di agevolazioni del Ministero finalizzato alla nascita e alla crescita di imprese che operano per il perseguimento di finalità di utilità sociale e di interesse generale.

Introdotti con il Decreto del MISE del 3 luglio 2015, gli incentivi in questione sono disciplinati dal Decreto Direttoriale 8 agosto 2022.

Le domande possono essere presentate senza interruzione, trattandosi di una misura strutturale. Vediamo insieme tutti i dettagli.

A CHI SPETTANO GLI INCENTIVI IMPRESE ECONOMIA SOCIALE

Gli incentivi per le imprese dell’economia sociale sono destinati ai seguenti soggetti:

  • imprese sociali, comunque costituite, iscritte nell’apposta sezione del Registro delle imprese;

  • cooperative sociali e i loro consorzi di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nell’apposito albo e nell’apposita sezione del Registro delle imprese;

  • società cooperative aventi qualifica di ONLUS, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 101, comma 2, e 102, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;

In questo elenco invece ci sono le imprese escluse.

REQUISITI

Tali beneficiari, alla data di presentazione della domanda, devono rispettare i seguenti requisiti:

  • essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento, ivi incluso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);

  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

  • avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale. Le imprese che non hanno sede nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nell’omologo registro delle imprese;

  • trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;

  • essere in regime di contabilità ordinaria;

  • aver ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima Banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto;

  • non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento e assumere l’impegno a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell’investimento stesso.

Le imprese possono presentare i programmi anche in forma congiunta, fino ad un massimo di 6 soggetti co-proponenti. In tali casi, il programma d’investimento deve essere realizzato nel rispetto di un accordo di collaborazione. Tale accordo di collaborazione deve prevedere:

  • la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun proponente;

  • l’individuazione, nell’ambito dei proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.

COSA FINANZIANO GLI INCENTIVI

La misura agevolativa finanzia i programmi di investimento proposti dalle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale a fronte di una spesa sostenuta, al netto di IVA, non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro. In particolare, i programmi di investimento finalizzati alla realizzazione di investimenti devono prevedere:

  • la creazione di una nuova unità produttiva;

  • l’ampliamento della capacità produttiva di un’unità esistente;

  • la riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti nuovi prodotti;

  • la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, intesa quale cambiamento fondamentale del processo produttivo esistente attuato attraverso l’introduzione di un nuovo processo produttivo o l’apporto di un notevole miglioramento al processo produttivo esistente, in grado di aumentare il livello di efficienza o di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica oggetto del programma di investimento.

I programmi di investimento devono inoltre perseguire una delle seguenti finalità:

  • incremento occupazionale di lavoratori svantaggiati;

  • inclusione sociale di persone vulnerabili;

  • salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del territorio e dei beni storico culturali;

  • conseguimento di ogni altro beneficio derivante da attività di interesse pubblico o di utilità sociale in grado di colmare specifici fabbisogni di comunità o territorio.

È possibile leggere i dettagli e i criteri di valutazione dei programmi, in questa scheda allegata al Decreto Direttoriale dell’8 agosto 2022. Ricordiamo che le stesse regole sono valide anche nel 2023 e nel 2024, ma vi aggiorneremo in caso di novità dell’ultima ora.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese relative ai beni rientranti nelle categorie di seguito indicate:

  • suolo aziendale e sue sistemazioni. Le spese relative all’acquisto del suolo aziendale possono essere ammesse nel limite del 10% dell’investimento produttivo complessivamente agevolabile;

  • fabbricati, opere edili o murarie, comprese le ristrutturazioni. Tali spese non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;

  • infrastrutture specifiche aziendali;

  • macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;

  • programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Tali spese devono figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni per le PMI e 5 anni per le grandi imprese. Qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento n. 651 del 2014, per le grandi imprese tali spese sono ammissibili in misura non superiore al 50% delle complessive spese ammissibili dell’investimento.

Tutte queste spese vanno fatte nei limiti in cui risultino necessarie al raggiungimento delle finalità del programma di investimento e coerenti e funzionali con il suo svolgimento.

COME FUNZIONANO INCENTIVI IMPRESE ECONOMIA SOCIALE

Le agevolazioni per le imprese dell’economia sociale funzionano, a domanda, mediante due strumenti, quali:

  • un finanziamento agevolato a cui si abbina uno a tasso di mercato;

  • un contributo non rimborsabile in percentuali variabili.

Vediamo come funzionano gli incentivi nel dettaglio.

1) FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Si tratta di un finanziamento della durata massima di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento massimo di 4 anni, al tasso agevolato dello 0,5% annuo. Il Decreto Direttoriale 8 agosto 2022 – con regole valide anche per l’anno in corso – specifica anche che:

  • al finanziamento agevolato deve essere associato un finanziamento bancario, a tasso di mercato e di pari durata, erogato da una banca finanziatrice individuata dall’impresa;

  • il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario sono regolati in modo unitario da un unico contratto di finanziamento, per una percentuale di copertura delle spese ammissibili che può raggiungere l’importo massimo dell’80%;

  • nell’ambito del contratto di finanziamento, una quota pari al 30% del finanziamento è costituita dal finanziamento bancario e la restante parte, pari al 70%, è costituita dal finanziamento agevolato. Il finanziamento agevolato consente, pertanto, una copertura delle spese ammissibili per un importo massimo del 56%.

2) CONTRIBUTO

Per i programmi di investimento produttivi riguardanti attività diverse da quelle agricola, silvicola e della pesca, di cui alla sezione A della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, è concesso tra gli incentivi anche un contributo non rimborsabile nel rispetto dei seguenti limiti:

  • 20% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. La somma del finanziamento agevolato e del contributo non rimborsabile non può, in ogni caso, eccedere il limite del 75% delle spese ritenute ammissibili;

  • 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. Inoltre, previsto anche il 15% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale;

  • 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da grandi imprese nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale. Inoltre, previsto anche il 5% delle spese ammissibili per i programmi presentati da PMI o da grandi imprese nelle restanti aree del territorio nazionale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE

Sia il finanziamento che il contributo vengono erogati da Invitalia a richiesta dei beneficiari in base allo stato avanzamento dei lavori dei programmi incentivati.

COME PRESENTARE DOMANDA

È possibile presentare domanda solo a mezzo PEC all’indirizzo es.imprese@pec.mise.gov.it.

Le domande di incentivi per le imprese dell’economia sociale, redatte in formato elettronico, devono essere sottoscritte (ossia firmate), a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore mediante firma digitale.

Unitamente alla domanda di agevolazione, compilata in tutte le sue parti e completa di tutti gli allegati in essa richiamati, deve essere trasmessa:

  • scheda tecnica, nella quale sono indicati i principali dati e informazioni relative all’impresa richiedente e al programma di investimento;

  • piano progettuale, elaborato in maniera chiara ed esaustiva, comprensivo della fattibilità economico-finanziaria e tecnica del programma di investimento;

  • delibera di finanziamento, rilasciata dalla Banca finanziatrice, attestante la capacità economico finanziaria dell’impresa;

  • dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte del Ministero, delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’articolo 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni;

  • dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa richiedente o da un suo procuratore speciale, relativa alle dimensioni di impresa.

SCADENZA

Le domande di agevolazione possono essere presentate tutto l’anno, senza una specifica data di scadenza. Vi aggiorneremo in caso di novità nel 2024 o negli anni successivi.

ASSISTENZA ALLA DOMANDA

Per informazioni e chiarimenti in merito alla normativa di riferimento e alla presentazione delle domande di agevolazione da parte delle imprese è possibile scrivere a questo indirizzo e-mail es.info@mise.gov.it.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRE GUIDE UTILI

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Man mano che con le novità della Legge di Bilancio 2024 e quelle della riforma fiscale 2024 il Parlamento introdurrà altre misure certe per le aziende, vi informeremo.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo di leggere l’articolo sulla nuova Sabatini. Da non perdere nemmeno l’approfondimento sugli incentivi transizione green o questo articolo sul voucher innovazione PMI.

Per conoscere le altre agevolazioni a favore dei datori di lavoro è possibile visitare la nostra pagina dedicata agli aiuti alle imprese

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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