Bonus antiplastica: cos’è, come richiederlo e come funziona

La guida dettagliata per ottenere il bonus antiplastica 2022 istituito dal Decreto Clima. Ecco quali sono i requisiti, i termini e le modalità per fare richiesta al MiTe

plastica

Riparte il Bonus antiplastica. A partire dal 1° marzo e fino al 30 aprile 2022 è possibile presentare domanda per ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2021.

Il bonus antiplastica, fino a 5.000 euro è destinato alle attività commerciali che rinunciano a questo materiale per il packaging, promuovendo la vendita di prodotti sfusi o alla spina.

Vediamo cosa prevede questo bonus, a chi spetta e come presentare domanda.

COS’È IL BONUS ANTIPLASTICA

Il bonus antiplastica è un contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 7 del Decreto Clima e dedicato agli esercizi commerciali. Nello specifico, si rivolge a coloro che eliminano dai loro prodotti il packaging in plastica, preferendo la distribuzione in forma sfusa o alla spina.

Gli incentivi consistono in un bonus fiscale fino a 5.000 euro. Tale agevolazione rientra nella linea dettata dal Parlamento Europeo che impone ai Paesi membri di ridurre la produzione di rifiuti per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre l’inquinamento.

LE FINALITÀ

La legge è in pari con le linee guida dettate dal Parlamento europeo in favore del divieto di utilizzare articoli in plastica monouso e ridurre all’osso anche il packaging inquinante, a favore di un commercio al dettaglio sempre più sostenibile. Ovvero quelle disciplinate dalla Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019. A definire le modalità di erogazione è stato il recente decreto attuativo, ovvero il Decreto 22 settembre 2021 emesso dal MiTe e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 254 del 23 ottobre 2021.

A CHI SPETTA IL BONUS ANTIPLASTICA

Il bonus antiplastica è destinato agli esercizi commerciali che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina. Inoltre, è valido anche per l’apertura di nuovi negozi destinati esclusivamente alla vendita di prodotti sfusi.

Nello specifico, è rivolto alle seguenti categorie, come definite dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 4:

  • esercizi di vicinato, ovvero tutti i negozi aventi superficie di vendita non superiore ai 150 metri quadri nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 100.000 abitanti e ai 250 metri quadri per i Comuni più grandi;

  • medie strutture di vendita, ovvero tutti gli esercizi commerciali aventi una superficie compresa tra i 150 e i 1.500 metri quadri nei Comuni con meno di 100.000 residenti e dai 250 ai 2.500 metri quadri nei Comuni con più di 100.000 residenti;

  • grandi strutture di vendita, cioè gli esercizi commerciali aventi superficie superiore ai limiti di quelle che rientrano nella categoria media.

COME FUNZIONA IL BONUS ANTIPLASTICA

L’agevolazione prevista dal Decreto Clima viene erogata come contributo a fondo perduto fino a 5.000 euro per gli aventi diritto. Lo scopo del bonus antiplastica è quello di ridurre la produzione di materiali inquinanti eliminando la vendita di prodotti monouso, in favore di quelli alla spina o sfusi.

L’esercente può promuovere il riutilizzo dello stesso contenitore per gli acquisti successivi al primo attraverso il sistema cauzionale. È necessario un periodo minimo di 3 anni dello svolgimento dell’attività di vendita, a pena di revoca del contributo. Se non si rispetta il limite temporale, il contributo deve essere restituito. Inoltre, durante questo periodo, il negoziante non può vendere prodotti in contenitori monouso.

SPESE AMMISSIBILI

Per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per:

  • l’adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato;

  • acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l’arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato;

  • iniziative d’informazione, di comunicazione e di pubblicità dell’iniziativa.

Non sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’acquisto o l’igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.

COME PRESENTARE DOMANDA PER IL BONUS ANTIPLASTICA

Le imprese che promuovono la vendita di prodotti sfusi o alla spina possono presentare istanza per le spese sostenute nel 2021 esclusivamente attraverso la piattaforma informatica disponibile dal 1° marzo 2022 e fino al 30 aprile 2022 al seguente link: https://padigitale.invitalia.it .Per fare domanda occorre essere in possesso di un’identità SPID.

MODULO DI DOMANDA E ALTRI DOCUMENTI UTILI

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dall’interessato in formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) secondo lo specifico modello di domanda (Pdf 1,16 Mb) . Deve riportare:

  • i dati anagrafici, la tipologia di esercente e la dichiarazione della sussistenza dei requisiti;

  • la finalità della spesa sostenuta rientrante tra quelle ammissibili;

  • l’ammontare del contributo economico richiesto;

  • la dichiarazione di non usufruire delle agevolazioni per le medesime voci di spesa e di rispettare le condizioni e i limiti degli aiuti “de minimis”;


  • la dichiarazione che i contenitori usati, se impiegati per prodotti alimentari, rispettino, laddove previsto, la normativa vigente in materia di materiali a contatto con alimenti.

Da allegare poi, a pena di esclusione:

  • copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente;

  • fotocopia del codice fiscale;

  • copia delle fatture o ricevute attestanti la spesa oggetto della richiesta;

  • attestazione dell’effettività e dell’attinenza delle spese sostenute (Modulo scaricabile qui – Pdf 495 Kb).

Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: info.prodottisfusi@mite.gov.it

LA SCADENZA DEL BONUS ANTIPLASTICA

Rispetto ai tempi previsti dal Decreto Clima, il Decreto attuativo per il bonus è stato pubblicato solo lo scorso 23 ottobre, con inizio domande al 23 novembre 2021 e aperte fino al 22 gennaio 2022 per le spese del 2020. Invece, per le spese sostenute nel 2021, la presentazione della domanda per il bonus deve avvenire dal 1° marzo 2022 al 30 aprile 2022.

Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, sarà comunicato l’esito. In caso di riconoscimento dell’agevolazione sarà specificato all’utente, l’importo del contributo effettivamente spettante.

COME CERTIFICARE LE SPESE DEL BONUS ANTIPLASTICA

Circa la documentazione delle spese sostenute, il Decreto Mite richiama le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (articolo 109), recante il “Testo unico delle imposte sui redditi”. La validità delle spese al fine dell’acquisizione del bonus deve essere definita da un’attestazione rilasciata da uno dei seguenti professionisti:

  • Presidente del collegio sindacale;

  • revisore legale iscritto nell’apposito registro come un commercialista;

  • perito commerciale;

  • consulente del lavoro;

  • responsabile di un CAF.

CUMULABILITÀ E CASI DI REVOCA

Il contributo economico è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale o europea. Invece, il contributo economico viene revocato:

  • nel caso in cui venga accertata, anche successivamente all’accoglimento della domanda, l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;

  • nel caso di svolgimento dell’attività di vendita per un periodo inferiore ai tre anni.

Il contributo economico indebitamente fruito dovrà essere restituito mediante versamento all’entrata del Bilancio dello Stato.

Ai fini del mantenimento del contributo economico a fondo perduto i beneficiari devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno e per i successivi tre anni dalla concessione del contributo, al MiTe una dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla piattaforma informatica disponibile sul sito: www.minambiente.it.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Clima – Decreto Legge del 14 ottobre 2019, n. 111 – Testo coordinato (Pdf 200 Kb)
Decreto Mite 22 settembre 2021 (Pdf 89 Kb)
Modulo di domanda – FAC SIMILE (Pdf 1,16 Mb)
Attestazione spese – FAC SIMILE (Pdf 495 Kb)

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Inoltre per conoscere tutte le agevolazioni a favore dei datori di lavoro è possibile visitare la nostra pagina dedicata agli aiuti alle imprese. In questo approfondimento sono indicati tutti i bonus che restano in vigore nel 2022 sia per imprese che per famiglie e lavoratori. Per restare aggiornati è possibile iscriversi gratis alla nostra newsletter e al nostro canale Telegram, per avere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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