Bonus Teatro e spettacoli: requisiti, domanda, istruzioni Agenzia delle Entrate

La guida su come funziona il bonus teatro e spettacoli, a chi spetta, importo e cosa sapere

Agenzia delle Entrate
Photo credit: FabioMitidieri / Shutterstock.com

Il bonus teatro e spettacoli è un aiuto introdotto dal Decreto Sostegni a favore di uno dei settori particolarmente colpiti dalla pandemia, come quello delle attività teatrali e spettacoli dal vivo.

Con il provvedimento dell’11 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le istruzioni per usufruire delle agevolazioni.

Vediamo a chi spetta il bonus, come funziona e a quanto ammonta.

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COS’È IL BONUS TEATRO E SPETTACOLI

Il bonus teatro e spettacoli consiste in un credito d’imposta pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per cui però l’importo si è ridotto drasticamente per il gran numero di domande presentate. È riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo che abbiano subito un calo del fatturato pari almeno al 20 % nel 2020 rispetto al 2019. Tale bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il credito d’imposta bonus teatro e spettacoli è stato autorizzato nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2021 ed è stato introdotto dal Decreto Sostegni (articolo 36-bis del Decreto Legge 22 marzo 2021). Con il provvedimento AdE n. 334497 del 26 novembre 2021 è stata stabilita la riduzione del bonus che ora arriva ad un tax credit pari a 3,76% effettivo di compenso delle spese sostenute.

A CHI SPETTA

Il bonus spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo e che hanno subito, nell’anno 2020, una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019. Secondo quanto stabilito nel Decreto Sostegni il credito d’imposta spetta per le spese sostenute nell’anno 2020 anche se alle opere dal vivo, alle rappresentazioni teatrali, concerti, balletti si è proceduto attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione.

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COME FUNZIONA IL BONUS TEATRO E SPETTACOLI

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 262278 dell’11 ottobre 2021 sono stati definiti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. L’impresa avente diritto deve inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione delle spese sostenute esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

L’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

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A QUANTO AMMONTA

Il bonus teatro e spettacoli del vivo è stato fissato ad una quota pari al 90% come credito d’imposta ma nel provvedimento dell’11 ottobre 2021 l’AdE aveva chiarito che poteva diminuire in base al numero di richieste. L’Agenzia ha infatti, determinato la quota percentuale del credito effettivamente fruibile, in rapporto alle risorse disponibili pari a un massimo di 10 milioni di euro.

A fronte dei 10 milioni di euro stanziati dal Decreto Sostegni, sono stati richiesti 238.769.850 di euro di crediti d’imposta. Una differenza notevole, che ha portato ad una drastica riduzione della percentuale effettivamente fruibile. Infatti, il provvedimento AdE n. 334497 del 26 novembre 2021 ha stabilito il nuovo termine. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile del 90% è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale del 4,1881%. Il totale di tax credit effettivo è pari circa – per differenza – al 3,76%.

Con successiva risoluzione sarà istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito del Bonus Teatro e spettacoli.

COME USUFRUIRE DEL BONUS

Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia sulla percentuale reale disponibile per le imprese aventi diritto. Il provvedimento sarà pubblicato entro il 25 novembre 2021.

Se l’ammontare del credito d’imposta fruibile è superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile solo in esito alle verifiche previste dal Decreto Legislativo 6 settembre del 2011, n. 159. L’Agenzia delle Entrate comunicherà l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.  Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta i criteri sono:

  • il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Appena saranno disponibili le informazioni sulla sua compilazione vi aggiorneremo;

  • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo della spesa per tale bonus, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 verrà scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
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SPESE AMMESSE AL BONUS

Agli effetti del credito d’imposta sono considerate eleggibili le seguenti macro categorie di spese:

  • costi per il personale;
  • i costi di ospitalità;
  • costi di produzione;
  • i costi di gestione spazi;
  • costi di pubblicità e promozione;
  • formazione;
  • investimenti ammortizzabili;
  • costi generali;
  • estero
  • circo e spettacolo viaggiante.

Per una descrizione più dettagliata delle spese ammesse l’Agenzia delle Entrate rinvia alla
tabella esemplificativa dei “Costi ammissibili” allegata alla circolare n. 14/E del 10 novembre 2021.

COME PRESENTARE DOMANDA

Le domande andavano presentate dal 14 ottobre al 15 novembre 2021, quindi sono chiuse. Il bonus teatro e spettacoli poteva essere richiesto inviando una comunicazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando questo modello (Pdf 79 Kb). La richiesta si poteva inviare mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche:

A seguito della presentazione della comunicazione l’AdE rilascia al beneficiario una ricevuta che ne attesta la presa in carico. Inoltre, può comunicare lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. L’Agenzia ha pubblicato, oltre al modulo di domanda, anche le relative istruzioni per la compilazione (Pdf 66 Kb) e le specifiche tecniche (Pdf 562 Kb) da seguire.

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INFORMAZIONI DA INVIARE NELLA DOMANDA

Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario nell’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate doveva dichiarare:

  • codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.):

  • se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società);

  • se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore – interdetto;

  • di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici previste);

  • se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000 euro ;

  • ai fini della richiesta della documentazione antimafia, inviare i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 e all’articolo 91, comma 5, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011;

  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework.

Inoltre nella domanda andavano dichiarate le spese e l’importo richiesto. Nello specifico:

  • nella sezione “Spese sostenute nel 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo” deve essere indicato l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2020 per la realizzazione delle attività teatrali e gli spettacoli dal vivo, incluse le spese sostenute per la realizzazione delle predette attività mediante l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti;

  • nella sezione “Credito d’imposta” deve essere indicato (arrotondato all’unita di euro) il 90 per cento dell’importo indicato nel campo “Spese sostenute nel 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo”.

LA RINUNCIA AL BONUS

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, voleva rinunciare al credito poteva presentare una rinuncia utilizzando lo stesso modello AdE, barrando la relativa casella. In tal caso, andavano compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all’impegno alla presentazione telematica). Anche la rinuncia, con riferimento all’intero ammontare del credito d’imposta, andava trasmessa dal 14 ottobre al 15 novembre 2021.

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RIFERIMENTI NORMATIVI, MODELLI E ISTRUZIONI

Decreto Sostegni – Testo coordinato (Pdf 2 Mb).
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 262278 dell’11 ottobre 2021 (Pdf 476 Kb).
Modello domanda bonus teatro e spettacoli (Pdf 79 Kb).
Istruzioni per la compilazione bonus teatro e spettacoli (Pdf 66 Kb).
Specifiche tecniche per l’invio delle comunicazioni sul bonus teatro e spettacoli (Pdf 562 Kb)

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