Nuovo DPCM Gennaio – Marzo: ecco cosa si può fare e cosa no

gazzetta ufficiale concorsi pubblici

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM Gennaio, contenente le nuove misure del Governo per contrastare il diffondersi dell’epidemia da covid-19, valide a partire dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.

Il Decreto segue e integra quanto già disposto con il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, introducendo novità per attività commerciali, scuola e altro ancora. Inoltre il provvedimento rinnova e modifica le disposizioni su cosa si può fare in zona rossa, arancione e gialla, e cosa no.

Ecco le principali misure spiegate in pochi semplici punti e cosa cambia con le nuove disposizioni introdotte in risposta all’emergenza coronavirus dal DPCM 14 gennaio 2021.

NUOVO DPCM GENNAIO – MARZO

DISPOSIZIONI VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE

  • E’ obbligatorio avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto in cui non è possibile rimanere isolati da persone non conviventi in maniera continuativa.
  • Sono esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, i bambini al di sotto dei 6 anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine e coloro che non possono indossarle per assisterli.
  • E’ fissato il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 del mattino, pertanto non è consentito spostarsi in questa fascia oraria eccetto che per motivi di lavoro, salute o necessità.
  • E’ vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dalle 18.00 alle 5.00 del mattino successivo.
  • Sono vietati gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, eccetto che per motivi di lavoro, salute o necessità. Resta sempre consentito rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione, indipendentemente dalla zona di riferimento (gialla, arancione o rossa).
  • I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5 gradi devono rimanere a casa e contattare il medico curante.
  • Sono sospesi le attività di parchi tematici e divertimento, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, sale da ballo e discoteche, gli spettacoli aperti al pubblico, i convegni, i congressi e altri eventi che non si svolgano con modalità a distanza.
  • E’ consentito fare sport o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per le attività sportive e di 1 metro per tutte le altre attività.
  • Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, anche per cerimonie civili e religiose.
  • E’ possibile accedere ai luoghi di culto e partecipare a funzioni religiose nel rispetto delle norme anti assembramento e dei protocolli previsti dal Governo.
  • Musei e altri istituti e luoghi della cultura sono aperti dal lunedì al venerdì, purchè possano garantire l’accesso contingentato e il rispetto del divieto di assembramento e dell’obbligo di distanziamento di almeno un metro tra le persone.
  • Ad eccezione delle aree in zona rossa, le scuole superiori (secondarie di secondo grado) devono garantire le attività scolastiche in presenza per minimo il 50% e massimo il 75% degli studenti a partire dal 18 gennaio, mentre la restante parte degli studenti può usufruire della didattica a distanza.
  • Nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, e nei servizi educativi per l’infanzia, l’attività didattica continua a svolgersi integralmente in presenza.
  • I concorsi pubblici e privati sono sospesi fino al 15 febbraio 2021, ad eccezione di quelli che prevedono una valutazione solo su basi curriculari dei candidati o lo svolgimento delle prove in modalità telematica, e di quelli per il personale sanitario e della protezione civile. Per tutti i dettagli relativi ai concorsi pubblici sospesi potete visitare questa pagina.

DISPOSIZIONI VALIDE IN ZONA GIALLA

  • Sono consentiti gli spostamenti all’interno della propria regione dalle 5.00 alle 22.00.
  • E’ possibile recarsi a casa di parenti o amici una volta al giorno, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi i negozi nei centri e parchi commerciali, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie e vivai.
  • I ristoranti sono aperti al pubblico dalle 5.00 alle 18.00, con possibilità di consumazione al tavolo per un massimo di 4 persone per tavolo, se non conviventi, e possono effettuare attività di ristorazione da asporto dalle 18.00 alle 22.00 e con consegna a domicilio senza limiti di orario.
  • Bar e altri esercizi simili senza cucina sono aperti dalle 5.00 alle 18.00, con possibilità di consumazione al tavolo per un massimo di 4 persone per tavolo, se non conviventi, e di attività di asporto, e possono effettuare consegne a domicilio senza limiti di orario.

DISPOSIZIONI VALIDE IN ZONA ARANCIONE

  • Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio comune dalle 5.00 alle 22.00, ad eccezione degli spostamenti dai comuni fino a 5.000 abitanti, che sono consentiti anche entro 30 km dai confini comunali, eccetto che nei capoluoghi di provincia.
  • E’ possibile fare visita ad amici e parenti una volta al giorno, nello stesso comune (o entro 30 km dal proprio comune per i comuni fino a 5.000 abitanti, con divieto di raggiungere i capoluoghi di provincia), in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • E’ consentito spostarsi fuori dal proprio comune per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità, o per accedere a servizi non presenti all’interno del proprio comune.
  • Centri e parchi commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie e vivai presenti al loro interno.
  • Non è consentito consumare cibi e bevande all’interno di bar e ristoranti, presso i quali è consentito solo l’asporto dalle 5.00 alle 18.00 per i bar e dalle 5.00 alle 22.00 per i locali con cucina, mentre la consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.

DISPOSIZIONI VALIDE IN ZONA ROSSA

  • Sono vietati tutti gli spostamenti, anche all’interno del proprio comune, eccetto che per motivi di lavoro, salute o necessità, o per recarsi a casa di parenti o amici, una sola volta al giorno, in massimo 2 persone più figli minori di 14 anni e persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • Resta consentito spostarsi dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti entro 30 km dai confini comunali, con divieto di andare nei capoluoghi di provincia.
  • Sono chiusi negozi, centri commerciali e mercati, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie, edicole, librerie, vivai e altri punti vendita di beni necessari.
  • Sono aperti barbieri, parrucchieri e lavanderie, mentre sono chiusi i centri estetici.
  • Le attività didattiche si svolgono a distanza al 100% per scuole medie e superiori, mentre le università sono chiuse, salvo specifiche eccezioni.
  • E’ vietata la consumazione all’interno di bar e ristoranti e nelle adiacenze, mentre restano consentiti l’asporto di cibi e bevande dalle 5.00 alle 18.00 dai bar e dalle 5.00 alle 22.00 dai ristoranti, e la consegna a domicilio senza limiti di orario.

NUOVO DPCM GENNAIO TESTO DA SCARICARE

Mettiamo a vostra disposizione il TESTO (Pdf 338Kb) in Pdf da scaricare del nuovo DPCM 16 Gennaio, pubblicato sulla GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 – Suppl. Ordinario n. 2.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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