Cosa si può fare in zona rossa, arancione, gialla, bianca: risposte del Governo aggiornate a Marzo 2022

italia zone covid 27 marzo

Cosa si può fare in zona rossa, arancione, gialla e bianca? Ecco le risposte del Governo alle domande frequenti sulle nuove disposizioni nazionali per evitare la diffusione del contagio da coronavirus, aggiornate a Marzo 2022.

SUDDIVISIONI DELLE REGIONI IN AREE ROSSE, ARANCIONI, GIALLE E BIANCHE – Marzo 2022

Con il nuovo Decreto Covid del Governo lo stato di emergenza nazionale per l’epidemia da covid-19 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 e prosegue la suddivisione del territorio nazionale in 4 aree di diverso colore, a seconda del livello di gravità e rischio dell’epidemia da covid-19. Le zone del Paese contraddistinte da uno scenario epidemico di massima gravità e ad alto rischio rientrano nell’area rossa. Invece, quelle con elevata gravità dello scenario e rischio alto rientrano in area arancione. Le regioni con minor rischio rientrano, invece, in area gialla e in area bianca. Resta in vigore anche l’obbligo della certificazione verde (c.d. green pass) rafforzato per accedere ad alcune attività, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Super Green pass, dal Decreto Natale, dal Decreto Quarantena, dal Decreto Covid 5 gennaio, dal nuovo DPCM Green pass e dal nuovo decreto covid di febbraio 2022 approvati dal Governo.

Questi provvedimenti introducono nuove disposizioni nazionali e una netta distinzione tra i non vaccinati e i vaccinati, a livello di limitazioni e attività consentite, tramite il meccanismo del green pass di base, del super green pass e del mega green pass. Per tutti i dettagli e per capire la differenza tra le certificazioni puoi leggere questo approfondimento.

LE ZONE

Al momento le 4 zone comprendono, rispettivamente, i seguenti territori:

  • AREA ROSSA – al momento nessuna regione;
  • AREA ARANCIONE – al momento nessuna regione;
  • AREA GIALLA – al momento nessuna regione;
  • AREA BIANCA – Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

Ciascuna zona è sottoposta alle disposizioni nazionali anti-contagio e anche ad eventuali ordinanze regionali. Infatti, a seconda delle zone, sono valide restrizioni in relazione agli spostamenti tra regioni e tra comuni, alle attività ludiche e della ristorazione (bar, ristoranti, palestre, teatri, stadi ecc.) e agli obblighi di utilizzo della mascherina al chiuso e all’aperto oltre al distanziamento sociale.

SPOSTAMENTI CONSENTITI IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI

Gli spostamenti non consentiti sono permessi, in deroga ai divieti, solo per motivi di lavoro, salute o necessità, e per fare rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione. Inoltre sono previste deroghe anche per le persone in possesso del green pass, cioè persone vaccinate contro il SARS-CoV-2 o guarite dall’infezione da covid-19 o che risultino negative a test molecolare o antigenico rapido, e per chi possiede il super green pass. Per giustificare gli spostamenti necessari occorre utilizzare il nuovo modulo di autocertificazione coronavirus 2022.

COME SI FINISCE IN ZONA ROSSA, ARANCIONE, GIALLA O BIANCA

L’inserimento in una determinata area è stabilito dal Ministero della salute, con apposito provvedimento, in base al monitoraggio dei dati epidemiologici. Inoltre, le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale.

In base a quanto previsto dal Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, si entra in zona rossa con più di 150 casi di infezione da covid a settimana ogni 100 mila abitanti, il 40% dei posti letto in area medica occupati da pazienti affetti da Sars-CoV-2 e oltre il 30% di posti in terapia intensiva. Mentre si entra in zona arancione con 150 casi ogni 100 mila abitanti, oltre il 30% dei posti occupati in area medica e più del 20% dei posti in terapia intensiva. In area gialla si entra, invece, con 50 casi ogni 100 mila abitanti, il 15% di posti occupati in area medica e il 10% in terapia intensiva. Oppure se, superati i 50 casi, i posti letto occupati non superano il 30% in area medica e il 20% in terapia intensiva. Infine, per entrare in zona bianca, i casi devono essere meno di 50 ogni 100 mila abitanti per 3 settimane consecutive o, se maggiori, il tasso di occupazione dei posti letto per pazienti affetti da covid-19 è uguale o inferiore al 15% in area medica e al 10% in terapia intensiva.

COSA SI PUÒ FARE NELLE DIVERSE ZONE, RISPONDE IL GOVERNO

Per aiutare i cittadini a capire cosa si può fare in zona rossa, cosa si può fare in zona arancione,  cosa si può fare in zona gialla e cosa si può fare in zona bianca, e, di conseguenza, cosa non si può fare in area rossa, arancione, gialla e bianca, il Governo ha pubblicato sul portale web www.governo.it tutti i chiarimenti e le domande e risposte frequenti sulle regole previste per ciascuna zona. Ecco di seguito le principali risposte del Governo a domande e dubbi comuni su cosa si può e non si può fare in zona rossa, arancione, gialla:

NORME COMUNI IN AREA GIALLA, ROSSA, ARANCIONE E BIANCA

Posso spostarmi se sono sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario?
No, è assolutamente vietato! In questo caso è possibile uscire, utilizzando un mezzo proprio, solo per effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, ad esempio per sottoporsi a tampone.

Posso uscire se ho la febbre oltre 37,5 e la tosse?
No! Chi presenta sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C deve contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.

Serve l’autodichiarazione per spostarsi?
Solo se lo spostamento avviene nei territori sottoposti a limitazione degli spostamenti (es. zone rosse).

In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie?
L’obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.

Quando e dove si deve indossare la mascherina?
Le mascherine devono essere obbligatoriamente indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus). Inoltre, devono essere obbligatoriamente indossati nei luoghi all’aperto in cui si configurino assembramenti o affollamenti.

Quando non è obbligatorio l’uso delle mascherine?
La mascherina non è obbligatoria:

  • per i bambini sotto i 6 anni di età;
  • per le persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
    per operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina;
  • mentre si fa sport;
  • mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
  • quando è garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.

La mascherina è obbligatoria nei luoghi di lavoro?
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

L’obbligo di indossare la mascherina vale anche nella propria abitazione?
No, ma è fortemente raccomandato l’uso delle mascherine anche all’interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?
È obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per:

  • assistere a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • accedere ad eventi e le competizioni sportive;
  • l’accesso e l’utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
  • contatto con persone positive al covid-19 se non si è soggetti alla quarantena ma soltanto all’autosorveglianza, per 10 giorni dopo l’ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche – o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2 – devono essere indossate nell’ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

Cosa si intende con l’espressione “servizi alla persona”, ai quali si può accedere solo con Green Pass rafforzato?
Ai fini del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, si intendono per “servizi alla persona” le seguenti attività:
– saloni di barbieri e parrucchieri;
– centri estetici;
– centri benessere;
– istituti di bellezza;
– servizi di manicure e pedicure;
– attività di tatuaggio e piercing;
– sartorie;
– lavanderie e tintorie, anche industriali;
– pompe funebri.

Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta?
Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I soggetti esenti dalla campagna vaccinale possono accedere alle attività e ai servizi per i quali è richiesto il green pass, “base” o “rafforzato”?
Sì, i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica possono accedere liberamente a tutte le attività e a tutti i servizi che richiedono il green pass, sia esso “base” o “rafforzato”, presentando la certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 anche in formato cartaceo. Con la prossima adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà consentito il rilascio in formato digitale di tale certificazione, che potrà essere verificata nel rispetto della disciplina in materia di privacy anche per mezzo dell’app Verifica C-19.

È obbligatorio avere il Green Pass per accedere agli esercizi degli artigiani o ad altre attività, diverse da quelle commerciali e da quelle che offrono servizi alla persona (per esempio: autofficine, autolavaggi, agenzie immobiliari, agenzie di viaggio etc.)?
No, se in tali esercizi si svolgono solo ed esclusivamente le attività per le quali non c’è obbligo di Green Pass. Nel caso in cui, invece, nello stesso esercizio si effettuino anche attività commerciali o si offrano servizi alla persona, il possesso del Green Pass è richiesto solo ai soggetti che accedono a tali attività e servizi.

L’obbligo di possedere il Green Pass rafforzato sussiste anche per i clienti che acquistano cibi e bevande per asporto in bar, ristoranti e locali assimilati?
No, i clienti che acquistano cibi e bevande, esclusivamente per asporto, in bar, ristoranti e locali assimilati non sono obbligati al possesso del Green Pass rafforzato. In ogni caso, tali clienti devono trattenersi nei locali per il tempo strettamente necessario all’acquisto dei prodotti e non possono consumarli all’interno dei locali stessi o negli spazi esterni appositamente attrezzati.

COSA SI PUÒ FARE IN ZONA ROSSA

In base a quanto previsto dal decreto covid di febbraio 2022, non sono previste restrizioni per chi ha il green pass rafforzato (vaccinati e guariti).

In zona arancione e in zona rossa, vige ancora il divieto di apertura dei negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)?
No. In seguito all’introduzione delle norme sul possesso del Green Pass base per l’accesso agli esercizi commerciali e alle attività che prestano servizi alla persona non definiti come “esigenze essenziali e primarie”, i divieti in merito all’apertura degli esercizi presenti nei centri commerciali in zona arancione e in zona rossa non sono più in vigore. È quindi possibile, anche in tali zone, aprire le attività commerciali e di servizi alla persona all’interno dei centri commerciali anche nei giorni festivi e prefestivi, purché siano rispettate le norme sul possesso del Green Pass e quelle per l’esercizio di tali attività stabilite dai protocolli di settore.

Al momento il Governo non ha dato ulteriori disposizioni per il 2022.

COSA SI PUÒ FARE IN ZONA ARANCIONE

Quali spostamenti sono consentiti?
E’ possibile spostarsi senza limitazioni all’interno del proprio Comune e fuori dai Comuni con non più di 5.000 abitanti, entro 30 km di distanza, eccetto che verso i capoluoghi di provincia. Inoltre, i soggetti in possesso del green pass di base o del super green pass, comprovanti l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da coronavirus, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo, possono spostarsi verso altri Comuni o Regioni senza limitazioni. I soggetti privi di green pass possono spostarsi verso altri Comuni o Regioni solo se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

A quali attività si può accedere senza green pass?
Il green pass non è obbligatorio per:

  • spostarsi con taxi ed autovetture fino a nove posti, compreso quello del conducente, adibiti a servizio di noleggio con conducente, ad eccezione di quelli in servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale;
  • utilizzare il trasporto scolastico (scuolabus);
  • accedere a ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari , farmacie e parafarmacie, distributori di carburante e combustibili, ottici, negozi per animali e di articoli medicali e ortopedici, uffici pubblici per esigenze primarie;
  • accedere a strutture sanitarie, sociosanitarie e studi medici, pubblici o privati, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura;
  • accedere ai negozi fuori dai centri commerciali e, nei giorni feriali, all’interno dei centri commerciali (dal 1 febbraio l’accesso è consentito nei negozi di generi alimentari e di prima necessità, in questa pagina c’è l’elenco di tutte le tipologie di negozi in cui è consentito entrare);
  • svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici;
  • svolgere attività riabilitative e terapeutiche che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA), sia all’aperto che al chiuso.

Quali attività sono accessibili con il green pass di base?
Il green pass almeno base è obbligatorio per:

  • accedere ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, e alle relative mense, eccetto che per le categorie di lavoratori soggette all’obbligo vaccinale;
  • accedere a servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, centri estetici e simili);
  • accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, e attività commerciali (eccetto che per le attività indicate nel DPCM del 21 gennaio 2022);
  • partecipare alle prove in presenza dei concorsi pubblici.

Quando è obbligatorio il super green pass?
L’obbligo del super green pass in zona arancione è valido per:

  • utilizzare mezzi di trasporto pubblico o privato di linea;
  • accedere agli impianti di risalita nei comprensori sciistici;
  • accedere ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione di alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi, che restano sempre accessibili;
    partecipare a corsi di formazione in presenza;
  • accedere a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socioassistenziali e hospice, se con tampone negativo o terza dose (booster);
  • consumare al bancone e al tavolo in bar e ristoranti, sia all’aperto che al chiuso;
  • alloggiare in alberghi e strutture ricettive, e accedere ai relativi servizi di ristorazione;
  • accedere a palestre, piscine, centri natatori, agli spogliatoi e alle docce;
  • svolgere sport di squadra, attività sportiva in centri e circoli sportivi e sport di contatto, sia all’aperto che al chiuso;
  • assistere a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • accedere a mostre, musei e altri luoghi della cultura, compresi archivi e biblioteche, a eventi sportivi in stadi e palazzetti, sagre, fiere, convegni e congressi;
  • partecipare a feste e cerimonie;
  • accedere a centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

In zona gialla e arancione, vige ancora il limite massimo di quattro persone sedute allo stesso tavolo nei bar e nei ristoranti, per il servizio al tavolo al chiuso?
No. In seguito all’introduzione dell’obbligo di Green Pass rafforzato, nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione non vi sono più limiti relativi al numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo, purché sia mantenuto il rispetto delle capienze e delle regole per l’esercizio di tali attività stabilite negli specifici protocolli di settore.

COSA SI PUÒ FARE IN ZONA GIALLA

Quali spostamenti sono consentiti?
E’ possibile spostarsi senza limitazioni verso tutto il territorio nazionale.

Cosa posso fare se non ho il green pass?
Il green pass non è necessario per:

  • utilizzare mezzi di trasporto pubblico non di linea (taxi, noleggio con conducente);
  • accedere al trasporto scolastico (scuolabus);
  • accedere a ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari , farmacie e parafarmacie, distributori di carburante e combustibili, ottici, negozi per animali e di articoli medicali e ortopedici, uffici pubblici per esigenze primarie;
  • accedere a strutture sanitarie, sociosanitarie e studi medici, pubblici o privati, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura;
  • entrare nei negozi, anche in quelli presenti nei centri commerciali e anche nei giorni festivi e prefestivi (dal 1 febbraio l’accesso è consentito solo in alcuni negozi, in questa pagina tutti i dettagli);
  • svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, e attività riabilitative e terapeutiche che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA);
  • svolgere sport di contatto all’aperto.

Quando è obbligatorio il green pass di base?
L’obbligo del green pass almeno di base è previsto per:

  • accedere ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, e alle relative mense, eccetto che per le categorie di lavoratori soggette all’obbligo vaccinale;
  • accedere ai servizi alla persona;
  • accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, e attività commerciali (eccetto che per le attività indicate nel DPCM del 21 gennaio 2022);
  • partecipare a corsi di formazione in presenza;
  • partecipare alle prove in presenza dei concorsi pubblici.

Per quali attività è obbligatorio il super green pass?
Il green pass rafforzato è obbligatorio per:

  • prendere mezzi pubblici, autobus, pullman, tram e metropolitane, treni, aerei, traghetti e navi;
  • accedere agli impianti di risalita nei comprensori sciistici;
  • accedere a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socioassistenziali e hospice, se con tampone negativo o terza dose;
  • consumare al bancone e al tavolo in bar e ristoranti, sia all’aperto che al chiuso;
  • alloggiare in alberghi e strutture ricettive, e accedere ai relativi servizi di ristorazione;
  • accedere a palestre, piscine, centri natatori, agli spogliatoi e alle docce;
  • svolgere sport di squadra, attività sportiva in centri e circoli sportivi e sport di contatto al chiuso;
  • assistere a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • accedere a mostre, musei e altri luoghi della cultura, compresi archivi e biblioteche, a eventi sportivi in stadi e palazzetti, sagre, fiere, convegni e congressi;
  • partecipare a feste e cerimonie;
  • accedere a centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

In zona gialla e arancione, vige ancora il limite massimo di quattro persone sedute allo stesso tavolo nei bar e nei ristoranti, per il servizio al tavolo al chiuso?
No. In seguito all’introduzione dell’obbligo di Green Pass rafforzato, nei bar, nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione non vi sono più limiti relativi al numero di persone che possono sedersi allo stesso tavolo, purché sia mantenuto il rispetto delle capienze e delle regole per l’esercizio di tali attività stabilite negli specifici protocolli di settore.

In zona arancione e in zona rossa, vige ancora il divieto di apertura dei negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi)?
No. In seguito all’introduzione delle norme sul possesso del Green Pass base per l’accesso agli esercizi commerciali e alle attività che prestano servizi alla persona non definiti come “esigenze essenziali e primarie”, i divieti in merito all’apertura degli esercizi presenti nei centri commerciali in zona arancione e in zona rossa non sono più in vigore. È quindi possibile, anche in tali zone, aprire le attività commerciali e di servizi alla persona all’interno dei centri commerciali anche nei giorni festivi e prefestivi, purché siano rispettate le norme sul possesso del Green Pass e quelle per l’esercizio di tali attività stabilite dai protocolli di settore.

COSA SI PUÒ FARE IN ZONA BIANCA

Quali spostamenti sono consentiti?
In area bianca sono consentiti tutti gli spostamenti, senza limitazioni.

Quando non è necessario avere il green pass?
In zona bianca, non è obbligatorio il green pass per:

  • utilizzare servizi di taxi e noleggio con conducente, se non sono servizi aggiuntivi del trasporto pubblico locale;
  • accedere al trasporto scolastico (scuolabus);
  • accedere a ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari , farmacie e parafarmacie, distributori di carburante e combustibili, ottici, negozi per animali e di articoli medicali e ortopedici, uffici pubblici per esigenze primarie;
  • accedere a strutture sanitarie, sociosanitarie e studi medici, pubblici o privati, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura;
  • entrare nei negozi, sia nei centri commerciali che fuori (dal 1 febbraio l’accesso è consentito solo in alcuni negozi, in questa pagina tutti i dettagli);
  • svolgere attività sportiva o motoria all’aperto, e attività riabilitative e terapeutiche che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA);
  • svolgere sport di contatto all’aperto.

Per quali attività si richiede il green pass base?
E’ necessario possedere il green pass almeno di base per:

  • accedere ai luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, e alle relative mense, eccetto che per le categorie di lavoratori soggette all’obbligo vaccinale;
  • accedere ai servizi alla persona;
  • accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, e attività commerciali (eccetto che per le attività indicate nel DPCM del 21 gennaio 2022);
  • partecipare a corsi di formazione in presenza;
  • partecipare alle prove in presenza dei concorsi pubblici.

Quando è obbligatorio il super green pass?
Il super green pass è obbligatorio in zona bianca per:

  • spostarsi e viaggiare con i mezzi pubblici;
  • accedere agli impianti di risalita nei comprensori sciistici;
  • accedere a strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socioassistenziali e hospice, se con tampone negativo o terza dose;
  • consumare al tavolo e al bancone in ristoranti e bar, sia al chiuso che all’aperto;
  • alloggiare in alberghi e strutture ricettive, e accedere ai relativi servizi di ristorazione;
  • accedere a palestre, piscine, centri natatori, agli spogliatoi e alle docce;
  • svolgere sport di squadra, attività sportiva in centri e circoli sportivi e sport di contatto al chiuso;
  • assistere a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • accedere a mostre, musei e altri luoghi della cultura, compresi archivi e biblioteche, a eventi sportivi in stadi e palazzetti, sagre, fiere, convegni e congressi;
  • partecipare a feste e cerimonie;
  • accedere a centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Attenzione! Quelle riportate sono le norme valide a livello nazionale. In alcune aree del Paese possono essere previste ulteriori restrizioni con provvedimenti locali.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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25 Commenti

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        • Per motivi di salute. Chi è ricoverato presso RSA ha necessita di vedere i propri familiari per esigenze psicologiche e affettive.
          Può anche provare a chiedere alla struttura in cui è ospitata se rilasciano una certificazione scritta da parte del legale rappresentante. Non è indispensabile, ma considerato che di solito le RSA rilasciano questo certificato, può provare a chiedere.

  1. Il mio comune e stato dichiarato zona rossa . ma essendo consentito nei giorni 3 4v5 aprile la visital a parenti a max due persone . .. secondo le previsioni del dpcm la regola rimane valida anche per la mia città???
    grazie

  2. salve mi trovo in zona rossa e dovrei accompagnare mia suocera per fare il vaccino nella sua regione anch’essa rossa, a giorni anche mia madre dovrebbe fare un intervento agli occhi e necessita di cure il post-intervento mi chiedo se posso soggiornare nella sua regione anch’essa rossa.

  3. Buongiorno.
    Dovrei portare dei cerchi a far riparare fuori dalla mia provincia, vivo in Lombardia. È possibile questo spostamento legato all’auto?
    Grazie

  4. Mia moglie è socia di un distributore di benzina fuori dal comune di residenza come coniuge in pensione posso accompagnarla a lavoro

    • No, lei non può uscire dalla sua regione, eccetto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

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