Equiparazione tra Servizio Civile Nazionale e Servizio Civile Universale: opportunità di fare ricorso

ricorso

La parificazione tra Servizio Civile Nazionale (SCN) e Servizio Civile Universale (SCU) rappresenta un passaggio fondamentale nel riconoscimento del valore civile e sociale dell’esperienza di servizio alla collettività.

Per anni, infatti, chi aveva svolto il Servizio Civile Nazionale si è visto penalizzato nelle selezioni pubbliche, a causa dell’ambiguità normativa circa l’equiparazione tra i due percorsi.

Oggi, grazie a un’evoluzione legislativa e giurisprudenziale significativa, questo diritto è stato finalmente riconosciuto.

La riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi ha svolto il Servizio Civile non è più appannaggio esclusivo degli operatori del Servizio Civile Universale. Anche coloro che hanno completato, senza demerito, il Servizio Civile Nazionale possono ora beneficiarne.

Analizziamo l’evoluzione normativa e l’opportunità del ricorso per far valere i propri diritti.

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L’EVOLUZIONE NORMATIVA, IL DECRETO PA N. 25/2025

Il punto di svolta è rappresentato dall’intervento legislativo del 2025. Con il Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 (c.d. “Decreto PA”), convertito in legge, è stato modificato l’art. 18, comma 4 del D.Lgs. 6 marzo 2017, n. 40, che disciplina il funzionamento del Servizio Civile Universale.

Il testo aggiornato recita:

“A favore degli operatori volontari che hanno concluso il Servizio Civile Universale ovvero il Servizio Civile Nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64, senza demerito, è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale…”

Questa nuova formulazione ha valore dirimente: per la prima volta il legislatore equipara espressamente i due istituti, chiudendo definitivamente ogni spazio a interpretazioni difformi o escludenti da parte delle amministrazioni pubbliche.

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UNA QUESTIONE DI CONTINUITÁ ISTITUZIONALE

Perché questa precisazione normativa si è resa necessaria? Per comprendere appieno il contesto, occorre ricordare che il Servizio Civile Universale è subentrato al Servizio Civile Nazionale nel 2017, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40/2017.

Pur trattandosi di un’evoluzione dell’istituto, le sue finalità sono rimaste sostanzialmente immutate: offrire ai giovani un’esperienza formativa e di impegno civico, finalizzata alla tutela del bene comune e alla coesione sociale.

Nonostante la continuità sostanziale, diverse pubbliche amministrazioni hanno ritenuto che solo chi avesse svolto il SCU avesse diritto alla riserva nei concorsi, escludendo chi aveva svolto il SCN.

Tale orientamento ha prodotto un’ondata di contenziosi e discriminazioni silenziose, alimentate da una lettura eccessivamente formalistica delle norme.

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IL CHIARIMENTO GIURISPRUDENZIALE: LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERCELLI

Ad affermare con chiarezza la piena equivalenza tra i due percorsi è intervenuta la recente sentenza del Tribunale di Vercelli, n. 191/2025. Il giudice del lavoro, accogliendo il ricorso di un docente escluso da una procedura di assunzione per mancato riconoscimento della riserva, ha dichiarato:

“La sostanziale corrispondenza dei principi, finalità, funzionalità e modalità di svolgimento del Servizio Civile Nazionale ed Universale […] consente di ritenere i due istituti giuridicamente equiparati.”

La sentenza ha prodotto effetti concreti:

  • riconoscimento della riserva del 15% per il ricorrente;
  • ordinanza di riammissione in servizio fino al termine dell’anno scolastico;
  • condanna del Ministero al pagamento delle retribuzioni non corrisposte.

Il Tribunale ha inoltre valorizzato la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n. 171/2018 della Corte costituzionale, che aveva già sancito la natura unitaria del Servizio Civile, indipendentemente dalla denominazione.

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LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 171/2018

La Consulta aveva già offerto spunti interpretativi fondamentali. In quella decisione, si afferma che:

“La trasformazione del Servizio Civile da nazionale a universale non ha inciso sulla natura sostanziale dell’istituto, che continua a configurarsi come espressione di difesa non armata e non violenta della Patria, ai sensi dell’art. 52 della Costituzione.”

In altre parole, il passaggio terminologico non comporta un mutamento nella natura giuridica e sociale del servizio prestato: entrambe le formule, SCN e SCU, partecipano della stessa matrice costituzionale e perseguono analoghi obiettivi civici.

IMPLICAZIONI PRATICHE: CHI HA DIRITTO ALLA RISERVA?

La questione, oggi, è dunque chiarita, hanno diritto alla riserva del 15% nei concorsi pubblici:

  • gli operatori volontari che hanno concluso senza demerito il Servizio Civile Universale;
  • ma anche coloro che hanno completato senza demerito il Servizio Civile Nazionale, ai sensi della legge n. 64/2001.

Questo significa che tutti i giovani che hanno svolto il servizio tra il 2001 e il 2017 (anno di transizione) possono ora legittimamente rivendicare il proprio diritto all’equiparazione. Un bacino potenziale di decine di migliaia di persone, che per anni si sono viste escluse da un diritto formalmente riconosciuto ma sostanzialmente negato.

COME FAR VALERE I PROPRI DIRITTI: IL RICORSO AL GIUDICE DEL LAVORO

Chi ha svolto il Servizio Civile Nazionale ed è stato escluso da una procedura concorsuale per mancato riconoscimento della riserva del 15%, ha oggi pieno titolo per agire in giudizio.

L’ordinamento consente di proporre un ricorso individuale al Tribunale del Lavoro per:

  • ottenere il riconoscimento della riserva e quindi l’ammissione alla graduatoria o al posto;
  • richiedere il risarcimento per danni da perdita dell’opportunità occupazionale;
  • ottenere, se del caso, la retrodatazione del contratto con tutti i relativi diritti economici e previdenziali.

L’azione legale può basarsi oggi su un duplice fondamento:

  • normativo – l’art. 18, comma 4 del D.Lgs. 40/2017, come modificato dal Decreto PA n. 25/2025;
  • giurisprudenziale – la sentenza del Tribunale di Vercelli e la giurisprudenza costituzionale che ha già affermato la continuità sostanziale tra SCN e SCU.
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PERCHÉ É IMPORTANTE AGIRE SUBITO

L’impugnazione deve essere proposta entro determinati termini di legge, generalmente a partire dalla pubblicazione della graduatoria o dall’atto lesivo (es. esclusione dal concorso, mancata assunzione, revoca della riserva).

Agire tempestivamente permette non solo di recuperare i propri diritti, ma anche di consolidare una giurisprudenza favorevole a tutela di tutti i volontari penalizzati da anni di incertezza normativa.

L’equiparazione tra Servizio Civile Nazionale e Servizio Civile Universale non è solo una questione formale, ma un riconoscimento concreto del valore dell’impegno civico prestato dai giovani in difesa dei beni comuni, della solidarietà e della legalità. È giusto che questo valore sia valorizzato anche nell’accesso all’impiego pubblico.

A chi rivolgersi in caso di mancata equiparazione del Servizio Civile nazionale ed universale? Lo Studio Legale Leone-Fell è stato tra i primi a ottenere una pronuncia favorevole in questa materia. Con una consolidata esperienza nei contenziosi legati ai concorsi pubblici e al diritto del lavoro pubblico, lo Studio ha avviato una campagna nazionale di raccolta adesioni per ricorsi individuali a tutela dei diritti degli ex volontari del Servizio Civile Nazionale.

Il team legale offre:

  • una valutazione senza impegno e riservata della posizione individuale;
  • la redazione del ricorso e il deposito presso il Tribunale territorialmente competente;
  • supporto personalizzato durante tutto il procedimento.

Per chiedere una prima valutazione della propria situazione, senza impegno, basterà compilare questo form con i propri dati. Il servizio è gestito da StudioLegale LeoneFell & C.

ALTRE GUIDE E APPROFONDIMENTI

Vi consigliamo di leggere la guida su quando è possibile fare ricorso per un concorso pubblico con i motivi più comuni e quella su come tutelarsi nel caso di ritardi nelle assunzioni per i vincitori di concorso pubblico.

E’ disponibile anche l’approfondimento sulla riserva del 15% nei concorsi pubblici per chi ha svolto il Servizio Civile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2 Commenti

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  1. E chi ha fatto il servizio militare? Nessun riconoscimento nemmeno i 6 punti l’anno nelle graduatorie ata come dicono varie sentenze tra cui l’ultima del consiglio di stato 03367/2025. Perchè bisogna fare sempre ricorso e giustamente intasare i tribunali! Perchè chi ha soldi da spendere in avvocati e processi ottiene i diritti se no rimani indietro!

    • La sua osservazione è molto sentita e tocca un tema importante, il riconoscimento del servizio militare nelle graduatorie ATA.
      In effetti, come giustamente segnala, diverse sentenze hanno riconosciuto il diritto ad attribuire il punteggio (6 punti annui) anche a chi ha svolto il servizio militare obbligatorio al pari del Servizio Civile.
      Tuttavia, ad oggi non esiste una norma che recepisca ufficialmente queste decisioni in via automatica, ed è per questo che – purtroppo – gli interessati sono costretti a fare ricorso per veder riconosciuto questo diritto.
      Siamo d’accordo con lei, sarebbe auspicabile un intervento normativo che estenda il riconoscimento in modo uniforme e automatico, senza costringere i cittadini a rivolgersi ai tribunali.
      Nel frattempo, chi ha svolto il servizio militare può valutare con l’aiuto di un avvocato se presentare ricorso, basandosi proprio su queste sentenze favorevoli.
      Saluti e grazie per il suo contributo.

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