Il MIUR ha messo a disposizione le FAQ per il concorso straordinario abilitazione Docenti 2020.
Si tratta delle domande e risposte frequenti relative alla procedura concorsuale per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. Il bando rientra nei nuovi concorsi scuola 2020 ed è finalizzato all’accesso ai percorsi per abilitarsi e insegnare nelle scuole medie e superiori.
Ecco tutte le FAQ concorso straordinario abilitazione pubblicate dal Ministero dell’Istruzione per togliere ogni dubbio e risolvere problemi comuni.
L’espressione si riferisce al servizio prestato, anche, nella scuola dell’infanzia e primaria ed è, quindi, consentita la partecipazione agli aspiranti che abbiano prestato servizio in tali ordini di scuola.
È utile, ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria finalizzata all’accesso dei percorsi di abilitazione e valido in relazione al compimento delle tre annualità di servizio richieste, sia il servizio prestato sulla classe di concorso A41, che quello prestato sulla classe di concorso A66, purché sia assolto, per ciascun anno scolastico, il requisito dei 180 giorni o il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/99.
No, per il personale di ruolo si può prescindere dal possesso di tale annualità.
Ogni decreto dipartimentale prevede la presentazione della domanda di partecipazione per una o più procedure concorsuali e una sola regione destinataria dell’inoltro telematico della domanda. Il vincolo dell’unica regione rileva, quindi, solo in riferimento a distinte procedure di uno stesso decreto e, pertanto, in caso di presentazione della domanda per procedure previste da decreti dipartimentali distinti, le domande possono essere presentate in regioni diverse.
Ad esempio, qualora un candidato intenda presentare la propria domanda sia per la procedura straordinaria, per titoli ed esami, finalizzata all’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno perché in possesso dei requisiti previsti dal relativo decreto dipartimentale, sia per la procedura straordinaria, per esami, finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, in virtù del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal decreto n. 497/20, questi potrà presentare domanda di partecipazione in una regione per la prima istanza e in una diversa regione per l’altra.
No. La legge 15 maggio 1997 n. 127, all’art. 3, comma 6, prevede che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non sia soggetta a limiti di età, “salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell’amministrazione” che nel caso in esame non sono previste.
Come disposto dal decreto dipartimentale di indizione della procedura, salvo riserve espresse, i titoli devono essere posseduti dal candidato entro la data di scadenza del termine fissato nel bando di concorso per la presentazione della domanda.
Nella sezione “Contatti” dello spazio informativo, è possibile reperire i numeri dell’assistenza tecnica. Per questioni e informazioni di carattere amministrativo è, invece, necessario rivolgersi all’Ufficio Scolastico Regionale competente a gestire la procedura concorsuale alla quale si intende partecipare. Nello stesso spazio informativo è disponibile una sezione ove sono riportati i link degli Uffici Scolastici Regionali.
No, non è valutabile. Il servizio valido è quello prestato sui posti comuni o di sostegno.
Il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini dei requisiti di servizio di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 comma 1 del bando, fermo restando il possesso del suddetto titolo di accesso al momento della presentazione della domanda.
Si, è valido il servizio prestato nelle classi di concorso di cui al D.P.R. n. 19/2016, ivi incluse le classi di concorso in lingua tedesca, ladina e slovena.
Si, è comunque valido.
In relazione alla classe di concorso A-08 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica, per mero errore materiale, alle lauree LS 3 / LM 3 Architettura del paesaggio e LS 4 / LM 4 Architettura e ingegneria edile-architettura è indicata la sola nota 2). Si chiarisce, invece, che, in analogia a quanto avviene per la corrispondente Laurea in Architettura di vecchio ordinamento, alle suddette lauree si applicano, in alternativa a quelle previste dalla nota 2), anche le condizioni previste dalla nota 1) che così recita: purché il piano di studi abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di geometria o geometria descrittiva. In alternativa al possesso dei titoli congiunti di cui alla nota 2) si richiede pertanto la presenza nel piano di studi di 12 CFU nei settori scientifico disciplinari MAT/03 Geometria o ICAR/17 Disegno”.
BANDO E AGGIORNAMENTI
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