FAQ concorso straordinario Docenti Religione Cattolica 2024: le risposte del Ministero

insegnanti, docenti

Sono state pubblicate le FAQ sul concorso straordinario per docenti di Religione Cattolica 2024, con le risposte ufficiali del Ministero dell’istruzione alle domande frequenti dei candidati sulla procedura concorsuale.

Si tratta dei chiarimenti forniti dal MIM per rispondere a dubbi e problemi comuni degli aspiranti che intendono partecipare ai bandi di concorso IRC per insegnare la Religione Cattolica nella scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Per aiutarvi abbiamo raccolto tutte le FAQ sul concorso IRC straordinario pubblicate dal Ministero, che rendiamo disponibili di seguito.

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FAQ CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA 2024

1. Il candidato può partecipare a più procedure concorsuali?
Sì, qualora sia in possesso dei requisiti per esse previste, presentando la domanda relativa alla procedura per cui concorre e specificando l’ordine o il grado di scuola cui la certificazione d’idoneità si riferisce.

Il candidato che sia in possesso del solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, partecipa al concorso per la scuola dell’infanzia e primaria e viene individuato in graduatoria con apposita indicazione: la sua posizione è utile ai fini della nomina a tempo indeterminato solo nella scuola dell’infanzia.


2. La certificazione di idoneità rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano va allegata al momento dell’iscrizione al concorso sulla piattaforma apposita?
Sì, la certificazione di idoneità dovrà essere allegata alla domanda in formato pdf.

Essa è valida solo se rilasciata nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione.


3. Ai fini del requisito di accesso, come devono essere conteggiati i mesi di servizio?
I 36 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando:

– come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
– in ragione di un mese ogni 30 giorni, sommando le frazioni di mese;
– non si valuta la eventuale frazione di mese residua indipendentemente dal fatto che sia superiore a 15 gg. (ad esempio, non matura il requisito di anzianità valido per l’accesso alla procedura il candidato che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbia svolto 35 mesi e 16 giorni di servizio).

Quindi, il requisito di accesso alla procedura concorsuale è soddisfatto al raggiungimento di complessivi 1.080 giorni di servizio, purché prestati con il possesso del titolo prescritto.


4. Quali sono i titoli di qualificazione professionale che attribuiscono un punteggio?
Ai sensi del combinato disposto dei commi 7 e 3 dell’articolo 3, Legge 186 del 2003, sono valutati soltanto i titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso (ossia i titoli previsti dai punti 4.2. e 4.3 dell’intesa tra il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana del 28 giugno 2012, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 175 del 20 agosto 2012).

È valutato, pertanto, sia il titolo indicato in domanda quale requisito di accesso alla procedura concorsuale sia gli ulteriori titoli, tra quelli previsti dai punti 4.2 e 4.3 della suddetta Intesa, di cui il candidato sia eventualmente in possesso, a condizione che siano dichiarati in domanda. In ogni caso, il medesimo titolo è valutabile una sola volta.


5. Come si interpreta l’affermazione, riportata nell’Allegato 9, secondo cui “Non è valutata l’anzianità di servizio in tutti i casi in cui costituisca titolo di qualificazione professionale, ai sensi dell’articolo 4 del presente bando”?
Per comprendere l’affermazione riportata nell’Allegato 9, occorre fare la seguente distinzione.

L’allegato 9 prevede:
1) un punteggio per la sola anzianità;
2) un punteggio per i titoli di qualificazione professionale. In alcuni di questi casi il titolo di qualificazione professionale si compone sia di un titolo di studio che di una specifica anzianità di servizio. In questi casi, l’anzianità di servizio (che è parte del titolo di qualificazione professionale) non è valutata ai fini del punteggio dell’anzianità di cui al punto 1).

Si veda, ad esempio, il titolo indicato nell’ Allegato 5, punto 4.3.1.b) – b.2), laddove si fa riferimento agli “insegnanti della sezione o della classe che abbiano impartito l’insegnamento della religione cattolica continuativamente per almeno un anno scolastico nel corso del quinquennio 2007-2012”.

L’anno scolastico di servizio effettuato nel corso del quinquennio 2007-2012, in quanto parte del titolo di qualificazione professionale, non sarà valutato ai fini del punteggio attribuito all’anzianità di servizio.


6. Perché i quadri nazionali di riferimento per lo svolgimento della prova orale didattico-metodologica dell’infanzia e della primaria sono contenuti distintamente in due allegati (7 e 8)?
Pur essendo unico il ruolo infanzia-primaria, la Commissione utilizzerà il quadro nazionale di riferimento per l’infanzia nel caso in cui il candidato sia in possesso della sola certificazione d’idoneità diocesana per l’infanzia (ad esempio il candidato che sia in possesso del solo diploma di scuola magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002); diversamente utilizzerà il quadro nazionale di riferimento per la primaria nel caso in cui il candidato sia in possesso della sola certificazione d’idoneità diocesana per la primaria.

Qualora il candidato sia in possesso sia della certificazione d’idoneità diocesana per l’infanzia sia di quella per la primaria, sarà valutato dalla Commissione sulla base del quadro orale della primaria.

NUOVE FAQ DEL MINISTERO

Il Ministero dell’istruzione ha pubblicato delle nuove FAQ per fornire ai candidati ulteriori chiarimenti sulla validità e valutabilità dei titoli di qualificazione professionale, che riportiamo di seguito:


7. Come si devono interpretare le condizioni di validità presenti nell’ultima colonna a destra dell’Allegato 5 al bando di concorso recante i titoli di qualificazione professionale?
A seguito delle interlocuzioni con la Conferenza Episcopale Italiana in riferimento alle molteplici richieste di chiarimenti sulle condizioni di validità dei titoli di qualificazione professionale necessari per l’accesso alla procedura concorsuale, in via esemplificativa, si rappresenta che il candidato deve far riferimento ai titoli riportati nella sottostante tabella, unitamente alle eventuali ulteriori indicazioni riportate nella colonna “Annotazioni”.

  • Premesso che i titoli di studio sono richiesti agli IdR solo a partire dal 1-9-1990 e che tutti gli IdR in servizio precedentemente sono da considerare qualificati;

  • Premesso che i titoli di qualificazione devono essere distinti tra (1) titoli di “vecchio ordinamento”, individuati dal Dpr 751/85 e validi dalle origini a oggi o fino a scadenza, (2) titoli di “nuovo ordinamento” individuati dal Dpr 175/12 e validi dal 31-10-2012 ad oggi, e (3) titoli di vecchio ordinamento convalidati da almeno un anno di servizio alle condizioni di cui al Dpr 175/12;

  • Premesso che il baccalaureato in scienze religiose non equivale al diploma triennale di scienze religiose;

in tutti i casi è sempre richiesto la certificazione di idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano.
Scuola primaria e dell’infanzia

Titolo di qualificazione Fonte normativa Annotazioni
1 Solo riconoscimento di idoneità da parte dell’ordinario diocesano Dpr 751/85, 4.4. Valido fino al 30-10-2012
2 Sacerdoti, diaconi e religiosi/e comunque approvati dall’ordinario diocesano Dpr 751/85, 4.4.a) Dpr 175/12, 4.2.2.b) Valido dalle origini a oggi
3 Diploma magistrale (o altro titolo valido per l’insegnamento nelle scuole materne ed elementari) con frequenza dell’Irc nel corso degli studi Dpr 751/85, 4.4.b),
prima parte
Dpr 175/12 4.3.1.b3)
Valido se con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al
2012
4 Solo per la scuola dell’infanzia:
diploma di scuola magistrale (o altro titolo valido per l’insegnamento nelle scuole materne) con frequenza dell’Irc nel corso degli studi.
Dpr 751/85, 4.4.b),
prima parte
Dpr 175/12 4.3.1.b3)
Valido se con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al
2012
5

 

 

Diploma di scuola secondaria di II grado + Diploma (triennale) di scienze religiose riconosciuto della Cei (ISR)

 

 

Dpr 751/85, 4.4.b),
seconda parte
Dpr 175/12 4.3.1.b1)
Con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 il titolo è valido dalla data del conseguimento e non va più sanato.
Per chi ha prestato servizio per un anno tra 2012/2013 e il 2016/2017, il titolo è valido se conseguito entro il 2013/14.
A partire dal 2017/2018 non è più valido.
7 Diploma secondario di II grado + iscrizione a una facoltà o istituto di cui all’elenco fornito dalla Cei Dpr 751/85, 4.6.1. Valido fino al 31-8-1990
8 Insegnanti di posto comune in servizio nella scuola primaria o dell’infanzia nell’a.s. 1985-86 Dpr 751/85, 4.6.2.a) Valido dal 1-9-
1990 è sanata se in servizio nell’anno 2011/2012
9 Cinque anni di servizio nell’Irc entro il 1985-86 Dpr 751/85, 4.6.2.b) Valido dal 1-9-
1990 è sanata se in servizio nell’anno 2011/2012
10 Baccalaureato in Teologia nelle sue specializzazioni;
Licenza o dottorato in Teologia nelle sue specializzazioni; Scienze Bibliche o Sacra Scrittura; Missiologia
Dpr 175/12, 4.2.2.a) DM 70/2020 Valido a partire dal 31-10-2012
11 Compimento del regolare corso di studi in un seminario maggiore Dpr 175/12, 4.2.2.a) Valido a partire dal 31-10-2012
12 Laurea magistrale in scienze religiose, Licenza in scienze religiose, Diploma di alta specializzazione in Sc. Rel. ISSR “Mancini” di Urbino Dpr 175/12, 4.2.2.a) Valido a partire dal 31-10-2012
13 Insegnanti della sezione o della classe in possesso di specifico master di II livello Dpr 175/12, 4.2.2,
ultimo periodo
Valido a partire dal 31-10-2012
14

 

Diploma accademico di Magistero in scienze religiose

 

Dpr 751/85, 4.3.c) Dpr 175/12, 4.3.1.a.1); 4.3.2

 

Con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 il titolo è valido dalla data del conseguimento e non va più sanato.
Per chi ha un anno di servizio tra 2012/2013 e il 2016/2017, il titolo è valido se conseguito entro il 2013/14.
A partire dal 2017/2018 non è più valido.
15 Diploma (triennale) di scienze religiose + qualsiasi laurea civile Dpr 175/12, 4.3.1.a.2) Con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 il titolo è valido dalla data del conseguimento e non va più sanato.
Per chi ha prestato un anno di servizio tra 2012/2013 e il 2016/2017, il titolo è valido se conseguito entro il 2013/14.
A partire dal 2017/2018 non è più valido.
16

 

 

Diploma di scienze religiose

 

 

Dpr 175/12, 4.3.1.b.1)

 

 

Con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 il titolo è valido dalla data del conseguimento e non va più sanato.
Se ho un anno di servizio tra 2012/2013 e il 2016/2017, il titolo è valido se conseguito entro il 2013/14.
A partire dal 2017/2018 non è più valido.
17 Insegnanti di posto comune che abbiano impartito l’Irc per almeno un anno nel quinquennio 2007-12 Dpr 175/12, 4.3.1.b.2) A partire dal 31-10-2012
18 Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Educazione e Religione” Dpr 175/12, 4.2.1 – 4.2.3 – DM 270/2020 A partire dal 31-10-2012
19 Laurea magistrale in Sc. dell’Educazione con specializzazione in “Pedagogia e didattica della religione” e in “Catechetica e Pastorale giovanile” Dpr 175/12, 4.2.1 – 4.2.3 – DM 70/2020 A partire dal 31-10-2012

N.B. I titoli previsti dal Dpr 751/85 sono tuttora validi in virtù del punto 4.3.2, secondo periodo, del Dpr 175/12.

Scuola secondaria di I e II grado

Titolo di qualificazione Fonte normativa Annotazioni
1 Baccalaureato in Teologia nelle sue specializzazioni;
Licenza o dottorato in Teologia nelle sue specializzazioni; Scienze Bibliche o Sacra Scrittura; Missiologia
Dpr 751/85, 4.3.a) Dpr 175/12, 4.2.1.a) DM 70/2020 Valido dalle origini a oggi
2 Baccalaureato, licenza o dottorato in Scienze Ecclesiastiche Orientali; Liturgia; Diritto canonico; Storia ecclesiastica Dpr 751/85, 4.3.a)
DM 15 luglio 1987 Allegato A
Fino al 30-10- 2012: valido.
Dal 31-10- 2012 al 2016/17: valido con un anno di insegnamento dal 2007-2008.
Dal 2017/18: non valido
3 Compimento del regolare corso di studi in un seminario maggiore Dpr 751/85, 4.3.b) Dpr 175/12, 4.2.1.b) Valido dalle origini a oggi
4

 

Magistero in scienze religiose

 

Dpr 751/85, 4.3.c) Dpr 175/12, 4.3.1.a1)

 

Con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 il titolo è valido dalla data del conseguimento e non va più sanato.
Se ho un anno di servizio tra 2012/2013 e il 2016/2017, il titolo è valido se conseguito entro il 2013/14.
A partire dal 2017/2018 non è più valido.
5 Diploma (triennale) di scienze religiose + qualsiasi laurea civile Dpr 751/85, 4.3.d) Dpr 175/12, 4.3.1.a2) Con almeno un anno di servizio continuativo dal 2007 al 2012 il titolo è valido dalla data del conseguimento e non va più sanato. Se ho un anno di servizio tra 2012/2013 e il 2016/2017, il
titolo è valido se conseguito entro il 2013/14.
A partire dal 2017/2018 non è più valido.
6 Diploma secondario di II grado + iscrizione a una facoltà o istituto di cui all’elenco fornito dalla Cei Dpr 751/85, 4.6.1. Valido per chi ha iniziato a insegnare prima del 31-
8-1990
7 Cinque anni di servizio nell’Irc entro il 1985-86 Dpr 751/85, 4.6.2.b) A partire dal 1- 9-1990
8 Laurea magistrale in scienze religiose, Licenza in scienze religiose, Diploma di alta specializzazione in Sc. Rel. ISSR “Mancini” di Urbino Dpr 175/12, 4.2.1.c) A partire dal 31-10-2012
9 Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Educazione e Religione” Dpr 175/12, 4.2.1 –
4.2.3 – DM 70/2020
A partire dal 31-10-2012
10 Laurea magistrale in Sc. dell’Educazione con specializzazione in “Pedagogia e didattica della religione” e in “Catechetica e Pastorale giovanile” Dpr 175/12, 4.2.1 –
4.2.3 – DM 70/2020
A partire dal 31-10-2012

N.B. I titoli previsti dal Dpr 751/85 sono tuttora validi in virtù del punto 4.3.2, secondo periodo, del Dpr 175/12.


8. Come va intesa l’espressione “A partire dal 2017/2018 non è più valido” riportata nel prospetto, colonna “Annotazioni”, contenuto nella precedente FAQ n. 7?
Tale espressione va intesa nel senso che non si può ottenere un primo incarico sulla base di questi titoli. Dopo il 2017/18 il titolo è valido, e non va sanato, con un anno di servizio continuativo tra il 2007 e il 2016/17.


9. Sono in possesso di uno dei seguenti titoli di qualificazione professionale conseguiti prima del 31.10.2012:

  • baccalaureato, licenza e dottorato in Teologia e nelle sue specializzazioni;
    diploma accademico di Magistero in scienze religiose;
  • attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
  • Laurea magistrale in scienze religiose, Licenza in scienze religiose, Diploma di alta specializzazione in Sc. Rel. ISSR “Mancini” di Urbino;
  • insegnanti della sezione o della classe in possesso di specifico master di II livello;
  • Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Educazione e Religione”;
  • Laurea magistrale in Sc. dell’Educazione con specializzazione in “Pedagogia e didattica della religione” e in “Catechetica e Pastorale giovanile”;

nella presentazione della domanda, quale codice posso utilizzare?
Il candidato in possesso di uno dei predetti titoli conseguiti prima del 31.10.2012 può utilizzare gli stessi codici utilizzati dai candidati in possesso dei medesimi titoli, conseguiti dopo il 31.10.2012, presenti nella tabella riportata nella FAQ n. 7.


10. I titoli di:

  • Laurea magistrale in scienze religiose, Licenza in scienze religiose, Diploma di alta specializzazione in Sc. Rel. ISSR “Mancini” di Urbino;
  • Licenza in Scienze dell’Educazione con specializzazione in “Educazione e Religione”;
  • Laurea magistrale in Sc. dell’Educazione con specializzazione in “Pedagogia e didattica della religione” e in “Catechetica e Pastorale giovanile”;

sono da ritenersi validi anche se rilasciati prima del 31.10.2012?
Sì, i predetti titoli sono validi anche se rilasciati prima del 31.10.2012.


11. Ai punti 10, 11, 12 del prospetto pubblicato nella FAQ n. 7 si fa riferimento al codice 4.2.2.a) che non si rinviene nell’Allegato 5 al bando di concorso. È corretto tale codice?
Si tratta evidentemente di un refuso: con riguardo ai punti 10, 11, 12 del prospetto pubblicato nella FAQ n. 7 i codici corretti sono, rispettivamente, 4.2.1 – a), 4.2.1 – b), 4.2.1 – c).

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Per tutti i dettagli sulla procedura concorsuale, i requisiti richiesti, come fare domanda, le prove d’esame, come prepararsi e cosa studiare potete leggere la guida sul concorso IRC straordinario, dove trovate anche il bando da scaricare.

Oltre al concorso IRC straordinario sarà bandito anche un concorso ordinario per insegnanti di Religione Cattolica.

Per tutte le informazioni sulle procedure concorsuali, chi può accedere, come funzionano, i requisiti richiesti, le prove e ogni altra cosa utile da sapere potete leggere la guida completa sui concorsi per insegnanti di Religione Cattolica 2024.

Mettiamo a vostra disposizione anche l’approfondimento sull’intesa tra il MIM e la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) per il concorso IRC ordinario e l’approfondimento sul Decreto relativo al concorso straordinario per insegnanti di Religione Cattolica.

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