FAQ Graduatorie a esaurimento (GAE) 2026 2028: le risposte ufficiali del Ministero dell’istruzione

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Il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) ha pubblicato le prime FAQ relative alla procedura di aggiornamento delle graduatorie a esaurimento (GAE) valide per il biennio 2026 – 2028.

Si tratta delle risposte ufficiali del Ministero alle domande frequenti dei candidati in merito alla presentazione della domanda e a ogni altra cosa che è utile sapere sulla procedura.

Per rispondere a dubbi e problemi comuni sull’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento (GAE) per gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28, abbiamo raccolto le FAQ pubblicate dal MIM, che rendiamo disponibili di seguito.

L’elenco ministeriale delle domande e risposte sulla procedura è in aggiornamento, pertanto continueremo ad aggiornare questa pagina con le nuove FAQ pubblicate dal Ministero. Seguiteci per restare informati e iscrivetevi alla nostra newsletter, al canale Whatsapp e al nostro canale Telegram per ricevere tutti gli aggiornamenti.

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FAQ SULL’AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE A ESAURIMENTO (GAE) 2026 – 2028

1. Cosa vuol dire il messaggio: “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)”?
Il messaggio “aspirante non presente nella base informativa o non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva)” si verifica in tutti i casi di “NON TROVATO”, che sono i seguenti:

– quando il codice fiscale con cui l’aspirante è presente nelle GaE è diverso da quello con cui l’aspirante è registrato a polis. Se si verifica questa circostanza l’ufficio dovrà aprire una richiesta AOL di modifica base dati;

– quando l’aspirante non è presente nelle GaE. In questo caso l’aspirante non può presentare la domanda, a meno che non rientri nella casistica di personale per cui, a fronte di una eventuale sentenza o provvedimento cautelare, la posizione dell’aspirante non sia presente sul SIDI, ma vi sia un provvedimento che dispone l’inserimento. Solo se rientra in questa casistica l’aspirante dovrà compilare il modello 1 cartaceo e presentarlo all’ufficio scolastico di destinazione, corredato del provvedimento in suo possesso che dispone l’inserimento/reinserimento nelle GaE. A chiusura istanza, l’ufficio, effettuate le verifiche, inserirà l’aspirante qualora ne abbia titolo;

– quando la posizione è cancellata, ma non risultano a sistema le condizioni per poter procedere automaticamente al reinserimento. In quest’ultimo caso gli uffici provinciali, procederanno alle necessarie verifiche.

Se le verifiche danno esito positivo, l’ufficio deve aprire una richiesta AOL di modifica base dati per aggiornare lo stato della domanda e consentire all’aspirante di presentare domanda.

Se invece le verifiche non danno esito positivo, l’ufficio scolastico ha facoltà di non procedere al reinserimento e l’aspirante non potrà presentare l’istanza.


2. Ho titolo al reinserimento in GAE per non aver presentato domanda negli anni precedenti, ma non riesco a presentare la domanda perché risulto già inserito in GAE con riserva per effetto di provvedimenti cautelari favorevoli. Come posso fare?
Poiché l’istanza non consente lo scioglimento della riserva per ricorso pendente, l’aspirante si deve rivolgere all’ufficio per chiedere, ove ne abbia titolo, la cancellazione della riserva “T”. Se le verifiche danno esito positivo, l’Ufficio deve aprire una richiesta AOL di modifica base dati per eliminare l’inclusione con riserva. Successivamente, l’aspirante potrà accedere all’istanza e procedere con l’opzione “aggiornamento” in quanto già presente nella banca dati delle graduatorie ad esaurimento.


3. Come devo indicare i servizi prestati sulle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023?
La classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, secondo la seguente distinzione:

– per i servizi prestati fino al 31/08/2024 riportare il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016;

– per i servizi prestati a partire dall’1/09/2024 riportare il nuovo codice alfanumerico introdotto dal D.M. 255/2023, secondo la tabella di corrispondenza riportata nell’allegato 7. In quest’ultimo caso, il servizio, a prescindere da quale delle due classi di concorso accorpate sia stato prestato, verrà valutato come specifico per entrambe le classi di concorso. Rimane ferma, per le graduatorie di III fascia e di fascia aggiuntiva, il vincolo della valutabilità del servizio per una sola graduatoria a scelta dell’interessato, per non più di 6 mesi per anno scolastico.

A titolo esemplificativo, il servizio prestato nell’a.s. 2024/25 sulla classe di concorso AM12, potrà essere valutato come specifico anche nella classe di concorso AS12, ricordando che, per le graduatorie di III fascia e fascia aggiuntiva, si dovrà optare per quale classe di concorso chiederne la valutazione.

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LA GUIDA CON TUTTE LE INFORMAZIONI SULL’AGGIORNAMENTO DELLE GAE

Per tutte le informazioni sull’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento (GAE) 2026 – 2028, chi può fare domanda e come funziona vi invitiamo a leggere questo approfondimento, dove è disponibile anche il Decreto ministeriale che regola la procedura in pdf da scaricare, con tutti gli Allegati e le Tabelle di valutazione dei titoli.

Rendiamo inoltre disponibile la Guida ufficiale alla compilazione del Ministero dell’istruzione, con tutte le indicazioni utili e i passaggi per compilare e inviare correttamente la domanda.

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Scritto da Angela Velasquez - Coordinatrice editoriale, redattrice, esperta di concorsi pubblici, assunzioni e scuola.
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