E’ confermato il raddoppio dell’indennizzo per i precari della Scuola fino a 24 mesi di stipendio.
Il Senato ha dato l’ok al testo di conversione in Legge del Decreto Salva Infrazioni 2024, mantenendo la norma che prevede il raddoppio dell’indennità che spetta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, dunque anche al personale scolastico, con almeno 36 mesi (3 anni) di servizio che fanno ricorso per la mancata stabilizzazione.
Costoro potranno recuperare fino a 24 mensilità di retribuzione a titolo di risarcimento.
Secondo il sindacato Anief questa disposizione apre la strada a risarcimenti per i precari della Scuola che possono arrivare fino a 40.000 euro per lavoratore.
Vediamo nel dettaglio di seguito le ultime novità sull’indennizzo per il personale precario della Scuola e cosa prevede la norma approvata in Senato.
IL SENATO APPROVA LA LEGGE SULL’INDENNIZZO PER I PRECARI DELLA SCUOLA
Il c.d. Decreto Salva Infrazioni 2024, ossia il l Decreto-Legge 16 settembre 2024, n. 131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16-09-2024, prevede un incremento dell’indennizzo per i precari della Pubblica Amministrazione, che riguarda anche il personale della Scuola.
In particolare, innalza da 12 a 24 mensilità il tetto massimo dei risarcimenti che le Pubbliche Amministrazioni devono corrispondere ai lavoratori con almeno 36 mesi di servizio che non vengono assunti a tempo indeterminato.
Dunque i docenti e il personale ATA con almeno 3 anni di servizio possono chiedere e ottenere un risarcimento per la mancata stabilizzazione che, in base al Decreto, va da 4 a 24 mesi di stipendio.
Il DL sta attualmente seguendo l’iter di conversione e proprio in questi giorni il Senato ha approvato in via definitiva, con 100 voti favorevoli, il testo di Legge, che mantiene questa norma.
La decisione, secondo il sindacato Anief, arriva anche in conseguenza alla alla decisione della Commissione Europea di deferire l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per l’abuso dei contratti a termine nella scuola.
La Legge di conversione del Decreto Salva Infrazioni 2024 entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Noi vi aggiorneremo su questo.
Nel frattempo vediamo come funziona il risarcimento e a chi spetta.
COME FUNZIONA L’INDENNIZZO PER I PRECARI SCUOLA
Il risarcimento previsto dalla nuova Legge, sottolinea Anief, non sarà automatico ma dovrà essere richiesto tramite ricorso al Giudice.
L’importo dell’indennizzo potrà variare da 4 a 24 mensilità dell’ultima retribuzione, e sarà determinato in base alla gravità dell’abuso di contratti a termine, alla durata complessiva e al numero dei contratti in successione.
Il Giudice avrà anche la possibilità di valutare anche altri danni dimostrati dal lavoratore, offrendo così una protezione più ampia rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente.
A CHI SPETTA
I risarcimenti per i precari della Scuola possono essere richiesti dai docenti, dal personale ATA e da tutto il personale scolastico che abbia maturato almeno 36 mesi di servizio.
COSA PREVEDE LA NORMA SUL RADDOPPIO DELL’INDENNIZZO PER I PRECARI SCUOLA
Nel dettaglio, l’articolo 12 del Decreto Salva Infrazioni interviene sul Testo unico del pubblico impiego modificano l’articolo 36 stabilisce quanto segue:
Art. 12
Modifiche all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l’abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d’infrazione n. 2014/42311. All’articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente:
«Nella specifica ipotesi di danno conseguente all’abuso nell’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un’indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.».
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