Lavoratori fragili ATA e docenti: proroga lavoro agile e risorse per sostituzione personale

Risorse extra per le sostituzioni dei lavoratori fragili ATA e docenti, tutele e Smart Working fino al 28 febbraio 2022. Ecco tutte le novità

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Arriva con il Decreto Covid Natale la proroga dello Smart Working per i lavoratori fragili ATA e docenti, oltre che per tutti gli altri del settore pubblico e privato.

Il Decreto uscito durante le festività inoltre, prevede anche risorse extra per le istituzioni scolastiche che devono sostituire tali lavoratori fragili, fino al 28 febbraio 2022.

Ecco come funzionerà la proroga, quali sono le novità e le procedure per avviare le supplenze del personale scolastico inserito nella categoria “fragili”.

LAVORATORI FRAGILI ATA E DOCENTI, COSA PREVEDE IL DECRETO

Nell’articolo 17 del Decreto Covid Natale si prevede una proroga dello Smart Working per tutti i lavoratori fragili. In particolare, si disciplina anche la prestazione lavorativa dei soggetti fragili appartenenti alle istituzioni scolastiche, ovvero personale ATA o docenti. Sono inseriti nella proroga anche il personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.
Dal  Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Cura Italia) a oggi, la legge infatti prevede per questi lavoratori, in piena pandemia, di usufruire della possibilità di operare in Smart Working.

In caso di personale scolastico che si trova nella condizione di fragilità, il Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Istruzione hanno previsto una specifica disciplina valida – con l’ok al   Decreto Covid Natale – fino al 28 febbraio 2022. Tutti i dettagli su quali sono le tutele e le possibilità di accedere facilmente allo Smart Working per i lavoratori fragili, li trovate in questo articolo.

Inoltre, il nuovo Decreto prevede anche uno stanziamento extra di risorse, pari a 39,4 milioni di euro per l’anno 2022 per sostituire il personale scolastico, ovvero i lavoratori fragili ATA e docenti.

CHI SONO I LAVORATORI FRAGILI NELLE SCUOLE

Rientrano in questa categoria i lavoratori fragili ATA e i docenti, quindi il personale educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Per essere definiti “fragili” tali lavoratori devono essere in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Oppure possono essere in possesso d’idonea certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. Ciò, sempre ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima Legge n. 104 del 1992.

Il Decreto 24 dicembre 2021, n. 221 ha anche stabilito che con un successivo Decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro fine gennaio 2022, dovranno essere individuate le patologie croniche “con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, dove presente, in modalità agile”. Sulla pubblicazione di questo provvedimento, vi terremo aggiornati.

LAVORATORI FRAGILI ATA, DOCENTI E DIPENDENTI SCOLASTICI: LA PROCEDURA PER LA RICHIESTA

Con la Circolare Ministeriale 1585 dell’11-09-2020, il MIUR dopo il Cura Italia aveva anche stabilito come gestire operativamente lo Smart Working per i lavoratori fragili della scuola.
In primis, la Circolare del 2020 – tuttora vigente e valida – spiega che “la condizione di fragilità è da intendersi temporanea ed esclusivamente legata all’attuale situazione epidemiologica”. Il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso d’infezione, un esito più grave o infausto”.
Per chiedere la condizione di fragilità per i lavoratori del mondo della scuola è necessario seguire questo iter:

  • il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita con questo modulo attraverso l’attivazione della sorveglianza sanitaria (prorogata con il Dl Covid Natale al 31 marzo 2022). Poi, fornirà al medico competente, al momento della visita, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso;

  • il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l’invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi);

  • poi, il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l’effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento. Qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l’effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l’Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita;

  • il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione o ambiente di lavoro dove presta l’attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid 19 all’interno dell’Istituzione scolastica;

  • a questo punto, medico competente, sulla base delle risultanze della visita, “esprimerà il giudizio d’idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da Covid 19, riservando il giudizio d’inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative”. Ciò era stato infatti, stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13. La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all’andamento epidemiologico;

  • il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

CONDIZIONI DI FRAGILITÀ, I CASI POSSIBILI

Il personale ATA, docente o quello educativo delle scuole dalla richiesta di giudizio d’idoneità potranno ottenere differenti esiti, ovvero:

  • idoneità: nel caso in cui la visita esiti in un giudizio d’idoneità, il lavoratore continua a svolgere o è reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza;

  • idoneità con prescrizioni: qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela – ad esempio, l’adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc. – è compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa. Il Dirigente deve comunque, adempiere a ogni tipo d’indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all’interno del giudizio d’idoneità;

  • inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio: può essere intesa come l’impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.

PROCEDURA DI SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI FRAGILI ATA, DOCENTI E ALTRI DIPENDENTI DELLA SCUOLA

Il  Decreto Covid Natale ha stanziato 39,4 milioni di euro extra per il 2022 per sostituire i lavoratori fragili personale ATA e insegnanti. La procedura di sostituzione per quelli considerati “inidonei” temporaneamente è differente in base alle diverse categorie. Vediamo cosa accade per:

  • personale educativo e docenti;
  • il personale ATA.

1) PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTI FRAGILI

In caso d’inidoneità temporanea a svolgere qualsiasi attività lavorativa, il personale docente dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d’ufficio. La malattia vale fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilità d’impiego nel contesto lavorativo di riferimento.

Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compiti o temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, è disposto il rinvio del periodo di prova, là ove l’eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attività didattica previsti. Nel frattempo si deve prevedere la sostituzione con le procedure già chiarite nella nota MIUR n. 25089 del 6 agosto 2021, che vi abbiamo spiegato in questo articolo.

In merito all’inidoneità relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, bisogna seguire il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute. Il contratto sottoscritto tra le parti il 25 giugno 2008 (CCNI Utilizzazioni inidonei), stabilisce che “il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni può chiedere l’utilizzazione in maniera alternativa”. Nel caso della pandemia da Covid, come prevede il Decreto Cura Italia e gli altri decreti emergenziali (in ultimo il Decreto Covid Natale) tale personale. Se il problema è relativo al rischio in presenza, ha diritto a lavorare in Smart Working fino al 28 febbraio 2022. Tutti i dettagli tecnico operativi di competenza del Dirigente Scolastico per attuare tale procedura sono stati chiariti nella Circolare Ministeriale 1585 dell’11-09-2020 e nella disciplina sullo Smart Working.

2) PERSONALE ATA

In primo luogo, la Circolare n. 1585 stabilisce che il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), l’Assistente amministrativo e, dove valutato opportuno, l’Assistente tecnico, possono sempre svolgere attività lavorativa in modalità agile. Nel caso invece della condizione di fragilità dei collaboratori scolastici, dei collaboratori scolastici addetti ai servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri e dunque per il personale ATA, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilità di svolgere qualsivoglia attività professionale relativa alla mansione a distanza, la situazione è diversa. Nello specifico per il personale ATA:

  • in caso d’idoneità con prescrizioni, per tutte le categorie (ATA e altri dipendenti della scuola) vale l’obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all’adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell’apertura degli uffici e dell’attività didattica). Il Dirigente deve comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all’interno del giudizio d’idoneità;

  • nel caso in cui il giudizio di sorveglianza sanitaria rechi una inidoneità temporanea a ogni mansione del profilo, il Dirigente scolastico valuterà se sia possibile l’utilizzazione presso l’Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall’interessato. Qualora l’utilizzazione nei termini e nelle modalità alternative non sia oggettivamente possibile, il lavoratore potrà richiedere di essere utilizzato anche presso altre scuole. Nel caso in cui non sia disponibile ogni utile collocazione del lavoratore dichiarato temporaneamente inidoneo a ogni mansione del profilo, ci si rifà al contratto. Dunque, può applicarsi il disposto dell’articolo 6, comma 1 del CCNI 25 giugno 2008, facendo fruire al lavoratore il relativo periodo di assenza per malattia. Scatterà dunque la cosiddetta “malattia d’ufficio”. In tale caso, il lavoratore sarà sostituito secondo quanto stabilito dalla Legge vigente e dalla nota MIUR n. 25089 del 6 agosto 2021, che vi abbiamo spiegato in questo articolo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 (Pdf 123 Kb)

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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Un Commento

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  1. Sono un coll.scol. come lavoratore fragile ma che al chiedere la mascherina ffp2 che so mi spetta non mi viene data!
    Il mio commento e’ positivo al leggere ma ai fatti no come “dire dal dire e il fare c’e’ di mezzo il mare”
    Cordiali saluti

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