Supplenze ATA 2021 2022: come funziona

Tutte le informazioni sulle supplenze ATA per l’a.s. 2021-2022: come funziona l’attribuzione degli incarichi di supplenza nelle scuole, con le indicazioni MIUR

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Come funzionano le supplenze ATA per l’a.s. 2021-2022?

Vi spieghiamo le modalità di attribuzione degli incarichi di supplenza nelle scuole per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, con i chiarimenti MIUR su supplenze brevi e su spezzone orario, accettazione di altri incarichi e rinuncia.

Ecco come funziona l’assegnazione delle supplenze personale ATA e cosa sapere.

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SUPPLENZE ATA a.s. 2021-2022

Le convocazioni per il conferimento di supplenze annuali o temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che lavora nelle scuole sono effettuate utilizzando le graduatorie permanenti provinciali per titoli e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento. Se anche queste sono esaurite dirigenti scolastici possono procedere allo scorrimento delle graduatorie d’istituto.

Dunque, in sostanza, le supplenze personale ATA sono attribuite utilizzando le graduatorie di prima fascia (graduatorie ATA 24 Mesi). Esaurita tale fascia si passa agli aspiranti inseriti nella seconda fascia, e, in subordine, vengono utilizzate le graduatorie ATA terza fascia. Per tutti i dettagli su come vengono effettuate le convocazioni potete visitare questa pagina.

CHIARIMENTI MIUR

Il MIUR, attraverso la nota n. 25089 del 6 agosto 2021, ha fornito tutte le indicazioni sulle modalità per l’attribuzione degli incarichi di supplenza ATA e delle supplenze docenti. La nota del Ministero dell’Istruzione ha fornito anche i seguenti chiarimenti in merito alle modalità di attribuzione delle supplenze nelle scuole al personale ATA:

  • i supplenti che accettano una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine dell’attività didattica (30 giugno) possono accettare anche altri incarichi di supplenza per profili professionali diversi, sia annuali che temporanee;

  • non è possibile lasciare una supplenza annuale o fine al termine delle lezioni per una supplenza breve;

  • per le supplenze attribuite su spezzone orario, cioè con orario ridotto (part time), è garantito il completamento d’orario fino al raggiungimento dell’orario ordinario di lavoro, ma solo tra posti dello stesso profilo professionale;

  • i supplenti possono lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, ma solo se al momento della convocazione per lo spezzone non erano disponibili posti con orario intero;

  • in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio non sono applicate le sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430);

  • nel caso in cui al primo periodo di assenza del titolare seguano uno o più periodi di ulteriore assenza, senza soluzione di continuità e/o interrotti da giorno libero e/o festivo, le supplenze temporanee sono prorogate nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto;

  • i posti a tempo parziale (part time) sono coperti mediante conferimento di supplenze temporanee fino alla fine delle lezioni;

  • più disponibilità part time per uno stesso profilo professionale del personale ATA possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno, anche se non si creano nella stessa istituzione scolastica.
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SOGGETTI ESCLUSI DALLE SUPPLENZE BREVI

I dirigenti non possono conferire supplenze brevi per sostituire il personale ATA momentaneamente assente al personale appartenente ai seguenti profili professionali:

  1. assistente amministrativo, eccetto che presso le scuole il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
  2. assistente tecnico;
  3. collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza.

A parziale deroga di questo divieto, le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire supplenze brevi e saltuarie per sostituire gli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a partire dal trentesimo giorno di assenza.

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PERSONALE COVID

Per quanto riguarda il personale ATA assunto nel c.d. organico Covid, allo scopo di riprendere le attività didattiche in presenza in maniera sicura rispetto all’emergenza Coronavirus, gli incarichi sono assimilabili alle supplenze temporanee. Infatti hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio, e hanno durata fino al termine delle lezioni.

AGGIORNAMENTI E APPROFONDIMENTI

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10 Commenti

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  1. Ho una supplenza di 3 giorni come collaboratore scolastico in una scuola che lavora su 5 giorni, quante ore devo fare al giorno ?

  2. Se si ricevere una convocazione breve di 7 giorni e non si accetta, si potrà ancora ricevere altra convocazione dalla stessa scuola ma su una supplenza di 3 mesi per esempio?

    La rinuncia alla convocazione su supplenza di 7 giorni vale anche per le successive convocazioni dello stesso istituto? Qui da me non mi hanno richiamata nonostante le condizioni della supplenza erano cambiate da 7 giorni a 3 mesi.

  3. ho un contratto part time come bidello a 6 ore a settimana e un altro contratto part time come assistente amministrativo, i punti come valgono?

  4. Come viene regolata la malattia per supplenza breve per profili AA quando la supplente è anche lei in malattia e il contratto continua o viene recesso?

  5. Salve,quanto tempo si ha per prendere servizio come CS se sei di un’altra Regione?Ad esempio ci sono convocazioni che puoi dare disponibilità fino alle 7,30 e la presa di servizio alle 8 dello stesso giorno

    • Il giorno stesso no, ma può capitare che il tempo sia davvero pochissimo e che quindi si abbia un giorno o due al massimo per spostarsi.

  6. La stessa segreteria può convocare due o più volte la stessa lista se alla prima chiamata non acxetta nessuno? Esempio se ha chiamato da 1 a 1000 la prima chiamata alla seconda chiamata si può ripetere oppure si deve iniziare da 1001 in poi.
    Grazie vorrei una risposta

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