Obbligo assicurazione Fondo lavoratori spettacolo: a chi spetta

Tutti i chiarimenti sull’obbligo di assicurazione verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo introdotto dal Decreto Sostegni Bis: ecco chi è soggetto al vincolo assicurativo al FPLS, come funziona e cosa deve fare il datore di lavoro. Novità anche per i lavoratori autonomi che devono essere iscritti entro il 18 marzo 2022. 

cantare, microfono, canto

Il Decreto Sostegni Bis ha introdotto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) ai lavoratori autonomi iscritti al fondo e per alcune categorie di attività di insegnamento, formazione e promozionali.

Il vincolo si applica per gli autonomi dal 1° gennaio 2022 e per le altre attività, a partire dal 1° luglio 2021. L’INPS ha illustrato le novità normative introdotte per i lavoratori dello spettacolo e ha fornito le istruzioni operative.

Ecco cosa prevede la norma sull’obbligo assicurativo, a chi spetta e ogni altra cosa che è utile sapere.

OBBLIGO ASSICURAZIONE LAVORATORI SPETTACOLO

L’obbligo di assicurazione per i lavoratori dello spettacolo è stato esteso, infatti, anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e alle prestazioni lavorative legate ad attività di insegnamento, formazione e promozionali. A stabilirlo è l’articolo 66, comma 17, del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (il cosiddetto Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106. Tale norma prevede, nello specifico, l’obbligo assicurativo verso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS). Per tutti i lavoratori autonomi dello spettacolo l’iscrizione al Fondo deve essere effettuata entro il 18 marzo 2022.

Per espressa previsione normativa l’obbligo di assicurazione per i lavoratori autonomi decorre dal 1° gennaio 2022. Inoltre, il nuovo vincolo assicurativo prevede il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale da parte di coloro che ingaggiano chi lavora nel mondo dello spettacolo per le attività di insegnamento, formazione e promozionali dal 1° luglio 2021. Questi ultimi sono esclusi dagli adempimenti relativi al certificato di agibilità (Decreto Legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708).

Con la circolare n. 155 del 20 ottobre 2021 l’INPS chiarisce quali categorie professionali e attività sono soggette al vincolo assicurativo, come funziona e gli adempimenti previsti. Invece, con la Circolare INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022 si chiariscono gli obblighi a partire dal 1° gennaio 2022. Vediamoli nel dettaglio.

A CHI SI RIVOLGE L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE FPLS DAL 1° GENNAIO 2022

La norma ha esteso l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo. Tale obbligo vale a decorrere dal 1° gennaio 2022. La prestazione lavorativa in tale campo, può essere resa, infatti, anche con un contratto d’opera ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile (nel cui ambito si colloca il contratto di scrittura artistica), che configura quindi una prestazione di lavoro autonomo nei confronti di un committente.

L’obbligo è stato ratificato dal Decreto 22 gennaio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura. I soggetti obbligati all’assicurazione dal 1° gennaio 2022 sono:


  • soggetti di cui all’articolo 1, comma 188 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 che effettuano le
    esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche sono assicurati indipendentemente dal limite di retribuzione annua lorda di 5.000 euro di cui al citato articolo 1, comma 188;

L’obbligo assicurazione si estenderà anche a tutti i lavoratori sportivi subordinati ma solo dal 1° gennaio 2023.

A CHI SI RIVOLGE L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE FPLS DAL 1° LUGLIO 2021

L’estensione dell’obbligo contributivo legato all’assicurazione verso il FPLS riguarda i datori di lavoro o committenti che ingaggiano lavoratori appartenenti alle categorie professionali elencate nell’articolo 3 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947 per i seguenti incarichi:

  • attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate;

  • attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo.

Nell’Allegato 1 alla circolare INPS 155 del 2021 sono specificate le categorie di lavoratori dello spettacolo interessate dall’obbligo. Del resto, per questi ultimi, già vige l’obbligo assicurativo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPLS per svolgere le attività artistiche, tecniche o amministrative tipiche del ruolo. Dunque, ora è esteso anche a chi svolge specifiche attività di formazione, insegnamento e promozionali non riconducibili, in via generale, a quelle tipiche del settore dello spettacolo nei confronti di specifici datori di lavoro.

Tale obbligo si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

QUANDO C’È L’OBBLIGO DI PAGARE L’ASSICURAZIONE

In base alle disposizioni introdotte dal Decreto Sostegni Bis, l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sorge in relazione ai soggetti già iscritti al FPLS, ogni qualvolta questi svolgano le specifiche attività previste dal Decreto. Ciò vale anche per i lavoratori autonomi e subordinati interessati, che devono erogare le contribuzioni “minori” previste dalla normativa vigente.

L’obbligo ha carattere diverso a seconda del tipo di attività svolta. Ecco cosa cambia:

1) ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO O FORMAZIONE

L’obbligo assicurativo riguarda le attività d’insegnamento o di formazione retribuite svolte nei confronti di pubbliche amministrazioni o enti accreditati presso le PA. Vi rientrano dunque tutte le scuole e istituzioni formative di rilevanza nazionale che operano nei settori audiovisivo e cinema, teatro, musica, danza e letteratura di competenza del Ministero della Cultura, che rilasciano titoli di studio equipollenti rispetto alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione.

L’assicurazione al FPLS è obbligatoria sia la formazione impartita dai lavoratori dello spettacolo che per quella ricevuta, se prevede una qualche forma di retribuzione. Vale però solo se tali attività sono strettamente connesse alle discipline artistiche per cui il lavoratore è iscritto al Fondo. Pertanto, non vi è obbligo assicurativo se si tratta di materie diverse.

Se queste attività vengono rese in ambito scolastico o universitario, l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si configura solo laddove queste Amministrazioni conferiscano incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. In tal caso, se lo Statuto lo prevede in relazione al personale che svolge attività di insegnamento (professori universitari, ricercatori), la gestione previdenziale di competenza resta quella ex INPDAP. In tutti gli altri casi, laddove ricorrano i presupposti fondanti l’obbligo assicurativo al FPLS, la gestione previdenziale di riferimento sarà quella dello spettacolo. Ciò vale anche per le Università non statali legalmente riconosciute.

Per tali attività svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il premio assicurativo deve essere versato dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione.

2) ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

Nel caso delle attività promozionali legate al settore dello spettacolo, l’obbligo di assicurazione vale per tutte le attività remunerate ulteriori e diverse da quelle per le quali l’obbligo assicurativo già sussiste. In sostanza vale anche quando tale attività viene svolta in contesti diversi da quelli propri dello spettacolo. Ad esempio, nel caso di attori o cantanti che partecipano ad un evento anche senza necessariamente esibirsi recitando o cantando, ma semplicemente presenziando.

Il vincolo è valido per le attività non già assoggettabili a contribuzione in base alla normativa vigente. In questo caso, infatti, sussiste già l’ordinario obbligo contributivo a prescindere dal settore in cui opera l’impresa e dall’ambito in cui la prestazione viene svolta. Inoltre, vale a prescindere dai tratti distintivi del datore di lavoro o dal suo scopo istituzionale, così come dalla natura giuridica pubblica o privata dell’azienda. Se tali attività sono svolte da lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, il premio deve essere versato dai soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate.

Dunque, i soggetti organizzatori di tali eventi sono tenuti ad assolvere all’obbligo di assicurazione ogni qualvolta ingaggino un lavoratore già assicurato al FPLS, in ragione della sua specifica qualità artistica o tecnica. Restano escluse le figure “generiche”, per le quali è previsto che l’obbligo contributivo solo se l’attività è direttamente connessa con la realizzazione e la produzione di uno spettacolo.

Infine, come stabilito dal Decreto interministeriale 22 gennaio 2022, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, l’obbligo di versare i premi assicurativi è in capo ai committenti che ne utilizzano le prestazioni.

ESONERO OBBLIGO CERTIFICATO AGIBILITÀ

Il Decreto Sostegni Bis ha anche previsto l’esclusione degli adempimenti relativi al certificato di agibilità se l’obbligo assicurativo al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo ricorra in virtù delle attività di insegnamento, formazione o delle attività promozionali. Pertanto, solo ed esclusivamente in tali casi è escluso l’obbligo di richiesta del certificato di agibilità.

PREMI ASSICURATIVI FPLS PER I LAVORATORI AUTONOMI

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo è attuata con le modalità previste dall’articolo 41 delDecreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe INAIL in vigore.

Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. I termini tariffari sono riportati nella Circolare INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022.

OBBLIGO ASSICURAZIONE FPLS PER I LAVORATORI AUTONOMI: COME PAGARE?

L’articolo 7 del Decreto interministeriale 22 gennaio 2022 stabilisce al comma 1 che in sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’INAIL e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo devono presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online INAIL entro il 18 marzo 2022. Nella denuncia vanno indicati i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.

Qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, devono presentare la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro il 18 marzo 2022, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.

Invece, i soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla stessa data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, versano i premi
assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022 2023. Devono anche indicare, nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e
assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.

OBBLIGO ASSICURAZIONE FPLS GENERAL: COME PAGARE?

Dal 1° luglio 2021 i datori di lavoro o committenti sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni retributive e contributive relative alle attività di formazione, insegnamento o alle attività di carattere promozionale. Tali dichiarazioni vanno fatte con le modalità previste per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. È necessario accedere all’apposito servizio online INPS. A seconda della fattispecie, il datore di lavoro o committente è tenuto a compilare l’elemento “Codice Qualifica” della sezione “Dati Particolari” del flusso UniEmens utilizzando uno dei seguenti codici:


  • 902 per le attività di insegnamento o formazione lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del Decreto Ministeriale 15 marzo 2005;

  • 903 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento a) del Decreto Ministeriale 15 marzo 2005;

  • 904 per le attività promozionali rese da lavoratori con qualifica professionale prevalente di cui al raggruppamento b) del Decreto Ministeriale 15 marzo 2005.

I flussi che espongono i nuovi “Codici Qualifica” possono essere inviati a partire dal 1° novembre 2021. Gli adempimenti di regolarizzazione (denunce di variazione, etc.) sui periodi con decorrenza 1° luglio 2021 (data di entrata in vigore della norma), possono essere effettuati entro il terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare INPS 155 del 20 ottobre 2021 senza l’aggravio di oneri accessori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Sostegni Bis – Testo coordinato (Pdf 2Mb).
Circolare INPS n. 155 del 20-10-2021 (Pdf 359Kb) e Allegato 1 (Pdf 100Kb).
Circolare INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022 (Pdf 345 Kb
Decreto 22 gennaio 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura (Pdf 215 Kb)

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Se vuoi conoscere le ultime disposizioni governative per i lavoratori dello spettacolo, puoi leggere questo approfondimento. Per scoprire altri aiuti e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori puoi visitare la nostra pagina dedicata agli aiuti alle persone.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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