Esonero contributivo INPS 2021 turismo, commercio, cultura, spettacolo

Chi sono i beneficiari, quali sono i requisiti e come bisogna fare per chiedere l’esonero contributivo INPS 2021 per i settori commercio, cultura, spettacolo e turismo previsti nel Decreto Sostegni Bis

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Tutte le informazioni sull’esonero contributivo INPS 2021 per i settori turismo, commercio, culturale e spettacolo.

Il Decreto Sostegni Bis ha previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, per i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.

La scadenza per richiedere l’agevolazione è stata prorogata al 16 dicembre 2021. Vediamo chi sono i beneficiari dell’esonero, quali requisiti devono avere e come presentare domanda.

COSA PREVEDE L’ESONERO CONTRIBUTIVO INPS 2021

Il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106 ha previsto l’esonero contributivo per i settori turismo, commercio, culturale e spettacolo. Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive, pari complessivamente  a 770,9 milioni di euro per l’anno 2021. La legge prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021 entro alcuni limiti.

COME FUNZIONA L’ESONERO

Il Decreto Sostegni Bis prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fruibile dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021), nel limite del doppio delle ore d’integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile. L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate. Infatti, l’Istituto autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la capienza delle risorse, ovvero, 770,9 milioni di euro per l’anno 2021.

I BENEFICIARI

Possono ottenere l’esonero contributivo i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio, del settore creativo, culturale e dello spettacolo, elencati qui nell’allegato 1 della circolare INPS n. 140 del 21-09-2021 che hanno utilizzato la cassa integrazione per i propri dipendenti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.

A questo elenco, con la circolare INPS n. 169 dell’11-11-2021 si è deciso di includere anche i seguenti datori di lavoro, con attività contraddistinte da questi codici ATECO:

  • 59.14 attività di proiezione cinematografica;

  • 93.21.00 parchi di divertimento e parchi tematici;

  • 91.02.00 attività di musei;

  • 91.03.00 gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili;

  • 91.01.00 attività di biblioteche e archivi;

  • 91.04.00 attività degli orti botanici e delle riserve naturali.

La misura si applica anche nelle ipotesi in cui l’azienda ricorra all’utilizzo di trattamenti d’integrazione salariale con causale differente da quelle legate all’emergenza da Covid-19, in quanto non è alternativa alla fruizione della Cassa Covid e non ha natura d’incentivo all’assunzione. Nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero resta in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento al cessionario.

In tal caso, pertanto, il datore di lavoro cedente potrà fruire dell’esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione. Diversamente, nei casi di fusione aziendale lo sgravio potrà essere utilizzato dalla nuova azienda.

I CONTRIBUTI AMMESSI PER L’ESONERO

Rientrano nell’esonero i contributi previdenziali. Inoltre, è ammesso anche il contributo aggiuntivo IVS, previsto dall’articolo 3, comma 15, della Legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50% della retribuzione imponibile.

Infine, in caso di applicazione delle misure compensative come la destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto, l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni.

PER QUALI CONTRIBUTI NON È PREVISTO L’ESONERO?

La circolare INPS n. 140 del 21-09-2021 specifica che non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”, di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

  • contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del Decreto Legislativo n. 148/2015;


  • contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

  • in via generale, le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Inoltre non sono oggetto di esonero:



I REQUISITI DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO INPS 2021

Per ottenere l’esonero contributivo INPS 2021, i beneficiari devono necessariamente:

  • rispettare le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori;

  • seguire le indicazione poste dal Decreto Legge 73 del 2021, come il divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021. Il divieto opera fino a tale data anche nelle ipotesi in cui l’effettiva fruizione dell’esonero abbia avuto termine anticipatamente e con riferimento all’intera matricola aziendale;


  • l’esonero contributivo è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, ossia la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

  • non esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

CUMULABILITÀ DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO

L’esonero contributivo INPS 2021 è cumulabile con quelli previsti dalla legislazione vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non vi sia un divieto di cumulo. Tale sgravio poi, non risulta cumulabile:


  • per i lavoratori per i quali si sta fruendo dell’incentivo IoLavoro;

La compatibilità con altri tipi di esoneri non totali, come ad esempio quello previsto dalla Legge di bilancio 2021 per l’assunzione di donne, avviene solo se non vi è un residuo di contribuzione esonerabile.

COME PRESENTARE DOMANDA

È possibile presentare domanda per l’esonero all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet INPS. Infatti, nell’area privata è stato reso disponibile il modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, volto alla richiesta dell’esonero. L’Inps, con il Messaggio n. 4438 del 13-12-2021, ha comunicato la proroga della scadenza per fare domanda, inizialmente fissata al giorno 11 dicembre. Le domande possono essere inviate entro il 16 dicembre 2021, nuovo termine di scadenza.

È possibile accedere ai servizi INPS online con le proprie credenziali mediante:

  • Carta nazionale dei servizi o CNS;

  • un’identità digitale SPID;

  • Carta d’Identità Elettronica o CIE.

Oppure può fare richiesta tramite:

  • Contact Center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;

  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

COME COMPILARE LA DOMANDA DI ESONERO

Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “SOST.BIS_ES”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:

  • il codice fiscale dell’azienda che intende fruire dell’esonero;

  • la relativa matricola aziendale;

  • le dimensioni dell’impresa (micro, piccola, media o grande);

  • l’ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato sulla base della contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nel periodo compreso tra gennaio 2021 e marzo 2021.

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse, pertanto, l’INPS autorizzerà la fruizione della misura solo dopo avere verificato la sufficiente capienza delle risorse ed effettuato i dovuti controlli.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Circolare INPS n. 169 dell’11-11-2021 (Pdf 117 Kb)
Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Pdf 440 Kb) convertito nella Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Pdf 831 Kb)
Circolare INPS n. 140 del 21-09-2021 (Pdf 153 Kb) – Allegato 1 (Pdf 95 Kb)
Legge 29 maggio 1982, n. 297 (Pdf 39 Kb)
Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020 (Pdf 591 Kb)

ALTRE AGEVOLAZIONI E AGGIORNAMENTI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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