Pulizia e igiene alunni spettano al Collaboratore scolastico: ecco la Nota ARAN con i chiarimenti

personale ATA, graduatorie

L’ARAN, tramite una nota, ha ufficialmente chiarito che la pulizia e l’igiene degli alunni spettano al Collaboratore scolastico.

Si tratta di un tema di cui si è parlato spesso nelle ultime settimane e su cui si sono espresse anche le organizzazioni sindacali di settore.

Data l’incertezza sull’argomento, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ha deciso dunque di intervenire, chiarendo che prestare agli alunni l’assistenza necessaria nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale rientra tra i compiti previsti dal CCNL scuola tra le mansioni dei Collaboratori scolastici.

Alla luce delle precisazioni fornite dall’ARAN, vediamo nel dettaglio di seguito in cosa consiste esattamente questo compito, quali sono le normative che lo regolano e cosa prevede il Contratto scuola.

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IN BASE AL CCNL SCUOLA LA PULIZIA E L’IGIENE DEGLI ALUNNI SPETTANO AL COLLABORATORE SCOLASTICO

Con una nota del 5 novembre 2024, l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – ARAN ha chiarito che tra le mansioni del Collaboratore scolastico rientra l’assistenza agli alunni per l’uso dei servizi igienici e la cura dell’igiene personale. Questa responsabilità è sancita dal Contratto scuola – CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 2019 2021 (Pdf 2Mb).

In particolare, l’Allegato A del CCNL, che contiene la classificazione dei profili professionali del personale ATA con le rispettive mansioni, tra i compiti previsti dei Collaboratori scolastici riporta i seguenti:

vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura.

Il CCNL specifica, inoltre, che il Collaboratore scolastico deve fornire anche ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità per accedere alle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, e per l’uso dei servizi igienici e per la cura dell’igiene personale.

Pertanto – conclude l’ARAN – rimane competenza del personale sopra citato l’attività di assistenza all’igiene personale che può riguardare anche pulizia e lavaggio degli alunni nonchè cambio dei pannolini.

CONTINUITÀ CON I PRECEDENTI CCNL

Tale disposizione, chiarisce l’ARAN, non rappresenta una novità rispetto ai previgenti contratti.

Già la tabella A allegata al CCNL del 29 novembre 2007 prevedeva compiti simili, includendo il supporto agli alunni con disabilità per l’accesso ai servizi igienici e la cura dell’igiene personale. Per il personale dell’area As, era previsto il coordinamento delle attività, tra cui quelle di assistenza e monitoraggio delle esigenze igienico-sanitarie degli alunni, con particolare attenzione per i bambini della scuola dell’infanzia.

Tale responsabilità è confermata anche dalla Corte di Cassazione, nella sentenza del 30 maggio 2016 (n. 22786), ha ribadito che l’assistenza igienica agli alunni fa parte dei doveri d’ufficio dei Collaboratori scolastici. La mancata esecuzione di tali compiti può configurare un comportamento omissivo rilevante ai fini penali, qualificandosi come reato secondo l’articolo 328 del codice penale.

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LA POSIZIONE DEI SINDACATI

A questo proposito, il sindacato Cisl Scuola sottolinea che, alla luce di quanto chiarito dall’ARAN, è evidente quanto sia infondata la tesi, ripresa anche da qualche rivista di settore, secondo cui l’ultimo rinnovo contrattuale avrebbe comportato un aggravio dei compiti dei Collaboratori scolastici.

Al contrario, il nuovo CCNL si limita a specificare con maggiore chiarezza le attività già previste, riservando alla contrattazione integrativa nazionale la definizione di compensi adeguati per le mansioni ritenute più delicate o complesse.

Il sindacato Flc Cgil, pur confermando quanto chiarito dall’ARAN, ha voluto porre l’accento sulla situazione di grande difficoltà in cui versano le scuole, per via della carenza di organico ATA e di organico stabile.

Per quanto riguarda Anief, il sindacato ricorda che è compito del Dirigente scolastico richiedere la figura dell’assistente all’igiene personale per i casi che esulano dall’assistenza di base. Inoltre, ribadisce che è indispensabile attuare una formazione adeguata e un ampliamento degli organici del personale Ata ad oggi del tutto insufficienti.

Dal canto suo il sindacato Uil Scuola Rua, che non è tra i firmatari del CCNL 2019 – 2021, ha voluto invece sottolineare che durante le trattative per il rinnovo contrattuale, aveva fortemente incalzato l’ARAN al fine di ottenere un testo chiaro sul significato di “cura dell’igiene personale” e sulle responsabilità dei Collaboratori scolastici che, secondo il sindacato, sono invece aumentate rispetto a quelle previste nel precedente contratto.

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LA NOTA ARAN DA SCARICARE

Per completezza informativa, rendiamo scaricabile il testo integrale della NOTA ARAN (Pdf 306Kb) del 5 novembre 2024.

ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI

Per conoscere nel dettaglio tutte le disposizioni del CCNL Istruzione e Ricerca 2019 – 2021 potete leggere questa utile guida, con la spiegazione semplice e chiara delle nuove norme.

Mettiamo a vostra disposizione anche questa guida sui nuovi profili personale ATA introdotti dal CCNL 2019 – 2021, dove trovate i requisiti e le mansioni previste per ciascun profilo. Vi consigliamo in aggiunta di leggere questo approfondimento sul nuovo profilo dell’Operatore scolastico ATA, di cosa si occupa e quali sono i requisiti richiesti.

Vi invitiamo, inoltre, a visitare la nostra pagina dedicata alla Scuola e la pagina dedicata al personale ATA, per conoscere tutte le novità su concorsi, assunzioni, graduatorie, contratti e normative.

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