Reddito Energetico 2025: quanto arriva, chi può usufruirne, quanto deve essere l’ISEE

Si può ancora richiedere nel 2025 l’incentivo per la realizzazione di impianti fotovoltaici rivolto a famiglie con ISEE basso. Ecco come funziona e requisiti

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È operativo anche nel 2025 il Reddito Energetico, l’incentivo rivolto alle famiglie con ISEE fino a 30.000 euro.

La misura consente la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle abitazioni private in assetto di autoconsumo con lo scopo d’incentivare l’utilizzo di energie rinnovabili e permettere alle famiglie di risparmiare considerato l’aumento dei prezzi dell’energia elettrica.

In questa guida vi spieghiamo cos’è e come funziona il reddito energetico, chi può richiederlo, quali sono i requisiti e come accedere al bonus.

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COS’È IL REDDITO ENERGETICO

Il Reddito Energetico Nazionale è un finanziamento in conto capitale finalizzato alla realizzazione di impianti fotovoltaici a uso domestico, di potenza non inferiore a 2 kW e non superiore a 6 kW, a servizio di unità immobiliari di tipo residenziale nella titolarità di nuclei familiari in condizione di disagio economico, con l’obiettivo di sostenere l’autoconsumo energetico e di favorire la diffusione delle energie rinnovabili.

A gestire il fondo è il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), istituito con il Decreto Ministeriale 8 agosto 2023 (DM REN). Le risorse finanziarie rese disponibili per gli anni 2024 e 2025 sono complessivamente pari a 200 milioni di euro e, per ciascuna annualità, così ripartite:

  • 80 milioni di euro alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  • 20 milioni di euro alle restanti Regioni o Province Autonome.

Il “Fondo Nazionale Reddito Energetico” consente quindi a coloro che presentano domanda, cioè i Soggetti Beneficiari, di realizzare impianti fotovoltaici e utilizzare l’energia prodotta per l’autoconsumo.

L’eventuale quota di energia eccedente, prodotta e non autoconsumata dal cittadino, è resa disponibile per 20 anni al GSE, che la utilizzerà per finanziare il “Fondo Nazionale Reddito Energetico”.

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CHI PUÒ USUFRUIRE DEL REDDITO ENERGETICO

Possono accedere al Reddito Energetico le persone fisiche aventi i seguenti requisiti:

  • appartenenza a nucleo familiare con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità inferiore a 15.000 euro, oppure inferiore a 30.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;

  • titolarità di un valido diritto reale (proprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) su coperture e/o superfici di edifici, unità immobiliari e/o relative pertinenze, ovvero su aree e spazi pertinenziali ove andrà realizzato l’impianto fotovoltaico per cui si richiede l’accesso all’agevolazione;

  • essere intestatari del contratto di fornitura di energia elettrica delle utenze di consumo asservite alle unità immobiliari di residenza anagrafica del nucleo familiare. Si precisa che tale requisito potrà essere posseduto anche da un altro appartenente al nucleo familiare ai fini ISEE.
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COME FUNZIONA

L’accesso al reddito energico funziona a domanda, ovvero sono i soggetti beneficiari che devono fare richiesta, direttamente o delegando un altro soggetto per la richiesta di accesso al beneficio.

In ogni caso, come previsto dal regolamento REN, le domande di accesso alle agevolazioni devono essere inviate al GSE da parte del soggetto beneficiario, con il supporto del soggetto realizzatore, cioè colui che realizza l’impianto e che riceve il contributo in conto capitale (le imprese installatrici di impianti fotovoltaici in regola relativamente ai requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori richiesti per le attività di installazione e manutenzione da fonti di energia rinnovabile).

Per poter ottenere il contributo, è necessario che le unità immobiliari su cui saranno installati gli impianti fotovoltaicisiano di residenza anagrafica del nucleo familiare ai fini ISEE al momento della presentazione della richiesta di accesso al beneficio. Sono ammesse le unità immobiliari accatastate nel gruppo A delle categorie catastali, con esclusione, in ogni caso, delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8, A9 e A10.

Chi presenta la richiesta può beneficiare dell’agevolazione una sola volta, restando esclusa ogni ipotesi di doppia agevolazione sia per lo stesso soggetto che per lo stesso nucleo familiare. In caso di respingimento da parte del GSE, la richiesta di accesso all’agevolazione potrà essere ripresentata, a condizione che siano state sanate le incongruenze riscontrate dal GSE in fase di istruttoria.

Nel caso di esaurimento del contingente disponibile per l’anno in corso, il soggetto beneficiario potrà presentare una nuova richiesta per il bando successivo. Per monitorare le risorse disponibili è possibile consultare questa pagina.

Le agevolazioni stabilite dal Decreto 8 agosto 2023 non possono essere accumulate con altri incentivi pubblici. Ciò indipendentemente dalla loro denominazione, per quanto riguarda i medesimi costi ammissibili.

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QUANTO PARTE IL REDDITO ENERGETICO 2025

Per l’anno 2025, le domande per l’erogazione del contributo in conto capitale sono state aperte il 20 gennaio 2025.

La richiesta di accesso al Reddito Energetico va presentata online, fino a esaurimento dei fondi. Vediamo come.

COME FARE DOMANDA

La domanda di accesso al REN prevede sostanzialmente due passaggi:

  • la richiesta di accesso al beneficio (prenotazione) presentata sul portale “REN – Reddito Energetico Nazionale” disponibile sotto il servizio “Fotovoltaico” all’interno dell’Area Clienti del GSE, dopo preliminare registrazione. La valutazione da parte del GSE delle richieste di accesso alle agevolazioni avviene in ordine cronologico, secondo il meccanismo della «procedura a sportello» per ciascuna area geografica di competenza;

  • la richiesta di erogazione del contributo in conto capitale (versamento), che dovrà essere inviata prima dell’entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico.

Il GSE nel corso dell’anno riaprirà lo sportello nel caso in cui, a seguito di rinunce ed esclusioni, risulteranno disponibili almeno cinque milioni di euro.

I documenti necessari per l’invio della richiesta, sono:

  • il documento di riconoscimento del soggetto beneficiario, anche nel caso in cui delega un soggetto terzo a operare per proprio conto;

  • il documento di riconoscimento del titolare ditta/legale rappresentante/procuratore del soggetto realizzatore

  • la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) precompilata, firmata da entrambi e ricaricare sul portale.

Una volta compilata la domanda e inseriti i documenti, sarà possibile inviare la richiesta al GSE.

Inoltre, a seguito dell’invio della richiesta di accesso al beneficio:

  • entro 60 giorni il GSE comunicherà l’esito dell’istanza. Qualora nel corso della valutazione la documentazione inviata dovesse risultare incompleta o non corretta, il GSE potrà inviare una richiesta di integrazione;

  • entro 12 mesi dalla comunicazione dell’accoglimento della richiesta di accesso all’agevolazione, l’impianto fotovoltaico deve risultare connesso alla rete elettrica ed in esercizio sulla piattaforma GAUDI di Terna.

In questa pagina, trovate in allegato tutti i moduli utili alla presentazione delle domande.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO

Per i progetti in cui è stato concluso un contratto di reddito energetico, viene fornito un contributo in forma di capitale, corrispondente ai costi ammissibili per impianti di potenza nominale elettrica (Pn) compresa in un intervallo compreso tra 2 e 6 kW, pari a:

  • 2.000 euro di quota fissa;

  • 1.500 euro per ogni chilowattora elettrico (kWe) di potenza nominale.

I costi ammissibili rappresentano le spese effettivamente sostenute per realizzare tali progetti e per la fornitura dei servizi ammessi. Questi costi ammissibili sono erogati direttamente al soggetto che ha realizzato l’intervento da parte del GSE.

Scopriamo nel dettaglio, secondo i dettami del regolamento REN, quali sono gli interventi ammissibili al Fondo.

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INTERVENTI AMMISSIBILI

Le agevolazioni previste dal Decreto 8 agosto 2023 e dal regolamento REN sono aperte solo agli interventi che consistono nell’installazione di impianti fotovoltaici destinati all’autoconsumo. Tali impianti devono essere collegati a utenze di consumo che, al momento della richiesta delle agevolazioni, sono associate a un contratto di fornitura di energia elettrica intestato al beneficiario o a un membro del suo nucleo familiare, come definito ai fini dell’ISEE.

Gli interventi di installazione fotovoltaica devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • assicurare che una parte dell’energia elettrica generata dall’impianto fotovoltaico (che sarà definita nel regolamento del Fondo) venga utilizzata per l’autoconsumo;

  • fornire servizi aggiuntivi, come una polizza assicurativa multi-rischi, un servizio di manutenzione e un servizio di monitoraggio delle prestazioni dell’impianto, per almeno dieci anni, come chiarito nel regolamento REN.

Le utenze di consumo collegate a questi impianti devono essere associate a unità immobiliari che costituiscono la residenza ufficiale del nucleo familiare al momento della richiesta delle agevolazioni. Sono ammissibili le unità immobiliari classificate come “A” nelle categorie catastali, con l’eccezione delle unità immobiliari classificate come “A1,” “A8,” “A9,” e “A10.”

Gli interventi devono rispettare le seguenti condizioni:

  • essere effettuati su tetti, superfici ed edifici o loro pertinenze per i quali il beneficiario abbia un valido diritto di proprietà;

  • aderire ai requisiti tecnici stabiliti nel regolamento del Fondo (su cui vi aggiorneremo);

  • comprendere impianti fotovoltaici con una potenza nominale compresa tra 2 kW e 6 kW, e in ogni caso non superiore alla potenza disponibile per il prelievo al momento della richiesta delle agevolazioni.

Le attività descritte devono essere eseguite esclusivamente da imprese autorizzate all’installazione degli impianti specificati. Tali imprese devono:

  • rispettare i requisiti di formazione e aggiornamento obbligatori previsti per l’installazione e la manutenzione di impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile;

  • essere registrate presso un apposito registro che sarà istituito all’interno del regolamento del Fondo.

Non rientrano invece tra i costi ammissibili le spese operative connesse al servizio di misurazione dell’energia prodotta, svolto dal gestore della rete elettrica, né i costi associati a possibili sanzioni o risarcimenti in caso di perdita del diritto all’agevolazione. Allo stesso modo, non sono inclusi i costi relativi alla rimozione dei componenti dell’impianto o alle attività preliminari al loro smaltimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

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Scritto da Federica Petrucci - Coordinatrice editoriale, redattrice, consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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