Scuola, regole post Covid: cosa cambia dal 1° aprile

Tutto ciò che c’è da sapere sul post emergenza nel mondo della scuola. Ecco cosa cambia dal 1° aprile e quali sono le regole in vigore.

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Dal 1° aprile, finito lo stato di emergenza Covid, cambiano anche le regole per il mondo della scuola. I chiarimenti su come comportarsi arrivano da una nota del Miur che recepisce quando deciso dal Governo.

È stato infatti il Decreto Riaperture 2022, pubblicato il 24 marzo, a fissare la tabella di marcia per il ritorno alla normalità dopo la cessazione dell’emergenza sanitaria, e il Ministero dell’Istruzione è intervenuto con le sue precisazioni: stop all’isolamento anche in presenza di quattro casi in una classe, mantenimento delle mascherine, ma solo di tipo chirurgico, ritorno alle gite e alle visite scolastiche, e non solo.

Vediamo, quindi, cosa cambia dal 1° aprile per la scuola e quali sono le regole da seguire terminato lo stato di emergenza.

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SCUOLA E REGOLE POST EMERGENZA DA COVID 19

Lo scorso 24 marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Decreto Riaperture 2022 (per l’approfondimento dedicato si rimanda a questo articolo) con le disposizioni urgenti per il superamento delle misure restrittive, in vista della cessazione dello stato di emergenza dal 1° aprile. Disposizioni che poi sono state chiarite dalla Circolare del Miur n. 410 del 29 marzo 2022,

Alla luce delle disposizioni e indicazioni contenute nel Decreto e nel documento di prassi, andiamo a vedere nel dettaglio quali misure previste per la scuola con la fine della pandemia.

1) LE REGOLE DI SICUREZZA DAL 1° APRILE

Innanzitutto, in tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo:

  • Resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine. La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici (di tipo FFP2 fino al 30 aprile 2022). Resta escluso dal vincolo durante La mascherina non va indossata durante l’attività sportive;

  • continua ad essere raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

  • resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°;

  • sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;

  • fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass cosiddetto ‘base’ (vaccinazione, guarigione o test).

2) GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ

Le regole, nel caso si riscontrasse uno o più casi positivi all’interno delle classi cambiano a seconda dell’ordine e grado e, in particolare:

  • le Scuole dell’infanzia e per i Servizi educativi per l’infanzia: in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

  • Per le Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale: in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e gli studenti che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine Ffp2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un test molecolare. Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

3) REGOLE PER LA DAD DAL 1° APRILE

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento a causa dell’infezione dal virus, dal 1° aprile  proseguono l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dello stesso alunno, se maggiorenne. È comunque necessaria la specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

4) OBBLIGO VACCINALE PER DOCENTI E PERSONALE ATA

Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico e la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. In caso contrario, gli insegnanti e gli educatori sono invitati a produrre, entro 5 giorni, idonea documentazione che provi, alternativamente:

  • l’avvenuta effettuazione della vaccinazione;

  • l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;

  • l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.

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5) PROROGA DOCENTI E ATA FINO A GIUGNO

L’organico viene prorogato fino alla fine delle lezioni, ovvero non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell’infanzia statali nelle quali il termine è prorogato fino e non oltre il 30 giugno 2022. Per maggior dettagli sulla proroga ATA e docenti si consiglia questo approfondimento che riguarda entrambe le categorie e questo che si riferisce solo al personale ATA.

6) LE RISORSE STANZIATE

Infine si ricorda che con il Decreto Energia (Ucraina bis) sono stati stanziati 30 milioni da destinare alle scuole per proseguire con l’acquisto di mascherine e materiale per l’igiene, materiali di consumo legati all’emergenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Testo integrale del Decreto Riaperture 2022 (Pdf 200 Kb) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo;

Testo ufficiale del Decreto energia 2022 in pdf (Pdf 377 Kb) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21 marzo 2022;

Circolare Miur n. 410 del 29 marzo 2022 (Pdf 311 Kb).

ALTRI APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI

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di Eleonora C.
Redattrice, esperta di leggi, lavoro pubblico e previdenza.
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