Assegno temporaneo e Reddito cittadinanza: integrazione automatica senza domanda

genitori, famiglia, detrazioni
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Chi ha diritto all’assegno temporaneo per i figli minori e percepisce il Reddito di cittadinanza riceverà l’agevolazione in maniera automatica, senza fare domanda.

L’assegno sarà erogato ad integrazione del RdC da parte dell’Inps, come quota supplementare di beneficio economico, congiuntamente e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza.

Vediamo in dettaglio come funziona l’integrazione delle due misure, a chi spetta, come si calcola e cosa sapere.

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INTEGRAZONE ASSEGNO TEMPORANEO E REDDITO DI CITTADINANZA

I percettori del RdC che possiedono i requisiti per accedere all’aiuto economico rivolto a chi ha figli minori a carico, infatti, riceveranno d’ufficio la quota spettante dell’assegno temporaneo (AT), ad integrazione dell’importo del Reddito di cittadinanza. Lo comunica l’Inps attraverso il messaggio n. 3669 del 27-10-2021, che contiene tutte le indicazioni sulla fruizione congiunta dei due contributi economici.

Dunque chi percepisce il Reddito di cittadinanza non deve fare domanda per ricevere l’assegno temporaneo per i figli minori. Se ne ha diritto l’Inps lo concederà direttamente insieme al RdC, con un importo che terrà conto del beneficio che già percepisce. A prevederlo è il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, che regola la misura dell’assegno temporaneo per i figli.

Ecco le istruzioni Inps sui requisisti, le modalità di individuazione dei beneficiari, il calcolo, l’importo spettante ed eventuali incompatibilità.

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A CHI SPETTA L’INTEGRAZIONE

Hanno diritto a ricevere in automatico l’assegno temporaneo i nuclei familiari che percepiscono il Reddito di cittadinanza e possiedono i requisiti necessari per accedere all’AT. Per ottenere l’aiuto i figli minori devono essere fiscalmente a carico del/dei genitore/i presenti nel nucleo. Sono compresi sia i nuclei in cui siano presenti contestualmente i due genitori con uno o più figli minori a carico che quelli in cui risulti un unico genitore che, ove applicabile, abbia fatto ricorso all’ISEE minorenni ai fini della percezione del RdC.

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COME SONO INDIVIDUATI I BENEFICIARI

L’Inps individua d’ufficio i nuclei familiari percettori di RdC che hanno diritto all’AT. Per individuare i figli minori per i quali corrispondere d’ufficio l’integrazione economica relativa all’assegno si avvale di quanto dichiarato dal nucleo familiare nella DSU in corso di validità utile ai fini della liquidazione del Reddito di cittadinanza, considerando gli indicatori ISEE ordinario, corrente e minorenni.

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CALCOLO INTEGRAZIONE ASSEGNO TEMPORANEO E REDDITO CITTADINANZA

L’integrazione del Reddito di cittadinanza è corrisposta per l’importo teorico spettante di assegno temporaneo, determinato in base al numero di figli minori e alle fasce di valore ISEE previste per la misura, che potete consultare in questa guida utile. L’importo viene determinato sottraendo all’importo teorico dell’AT la quota di RdC relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare.

In sostanza, l’importo dell’assegno temporaneo che viene erogato ai percettori del Reddito di cittadinanza è calcolato secondo la seguente formula: Integrazione RdC=Importo teorico AT-Quota RdC minorenni.

Per tutti i dettagli sulle modalità di calcolo si rimanda a quanto indicato dall’Inps nel messaggio n. 3669 del 27-10-2021.

ESEMPI DI IMPORTO

Ecco alcuni esempi concreti dell’importo che può avere l’integrazione:

  • ES. 1 – nucleo familiare con 2 minori, che percepisce 500 euro al mese di RdC, con una quota per i minorenni pari a 111,11 euro, e ha diritto ad un AT di 335 euro – l’importo dell’integrazione è pari a 223,89 euro (importo teorico AT di 335 euro – quota RdC minori di 111,11 euro);

  • ES. 2 – nucleo familiare con 3 minori, che beneficia di 700 euro al mese di Reddito di cittadinanza, di cui 210 euro di quota per i 3 minori, a cui spetta un assegno temporaneo di 653,40 euro – l’importo dell’integrazione è pari a 443,40 euro (653,40 euro – 210 euro).
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INCOMPATIBILITÀ

L’integrazione dell’assegno temporaneo e del Reddito di cittadinanza non spetta ai percettori dell’assegno al nucleo familiare (ANF). Infatti, hanno diritto all’AT solo coloro che non possono beneficiare dell’ANF. Pertanto, l’integrazione RdC non verrà corrisposta ai nuclei percettori di RdC al cui interno siano presenti soggetti titolari del diritto al pagamento di ANF relativamente all’anno 2021.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE n. 79 (Pdf 81Kb) del 8 giugno 2021, pubblicato sulla GU Serie Generale n.135 del 08-06-2021.
MESSAGGIO INPS n. 3669 (Pdf 166Kb) del 27 ottobre 2021.

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ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI

Per conoscere quali sono gli aiuti economici e le agevolazioni che il Governo mette a disposizione di famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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