Gli assegni per il nucleo familiare (ANF) sono stati quasi integralmente sostituiti dall’Assegno Unico Figli, ma restano attivi per i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili.
Si tratta dell’aiuto economico che viene concesso alle famiglie come sostegno al reddito.
L’INPS ha reso noti i nuovi importi del contributo economico, nonché chiarito come funzionano e aggiornato i limiti reddituali degli assegni per il nucleo familiare in vigore dal 1° Luglio 2026.
Sono state pubblicate inoltre dal MEF anche le relative tabelle, per ogni categoria di beneficiari.
In questa guida chiara e dettagliata spieghiamo a chi spetta, requisiti, come funziona la misura, importi, come fare domanda e tutte le novità sui limiti reddituali.
COS’È L’ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
È stato istituito dalla Legge 13 Maggio 1988, n.153. Dal 1° Marzo 2022, l’ANF è stato quasi integralmente sostituito dall’Assegno Unico Figli, ma resta attivo per i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili. A specificarne le regole è stato il Decreto Legge 8 Giugno 2021 n. 79.
Scopriamo insieme a chi spettano tali sussidi.
CHI HA DIRITTO ALL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Hanno diritto agli ANF le seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;
- titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto. Ad esempio, lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio.
Non spettano a:
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- piccoli coltivatori diretti;
- titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Ossia, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Scopriamo quali sono i requisiti necessari per aver diritto alla misura.
REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE
Hanno accesso al sussidio esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili, cioè quelli stabiliti dalla Circolare n.31 del 07-02-2024, che rispettino i requisiti di reddito indicati annualmente da INPS. Ovvero, parliamo dei nuclei composti da:
- coniugi;
- fratelli;
- sorelle;
- nipoti.
Se il richiedente l’ANF è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo i familiari che:
- risiedono in Italia;
- non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE;
- risiedono in Paese terzo se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno (Circolare INPS 2 Agosto 2022, n. 95).
Per aver diritto al sussidio, è necessario anche rispettare determinate soglie di reddito.
QUALE REDDITO NON BISOGNA SUPERARE PER GLI ASSEGNI FAMILIARI
L’INPS, con la Circolare n. 61 del 26 maggio 2026, ha stabilito i nuovi livelli di reddito familiare per il calcolo dell’Assegno per il nucleo familiare (ANF) relativi al periodo compreso tra il 1º luglio 2026 e il 30 giugno 2027 e sulla base della variazione, pari al +1,4%, dell’indice FOI ISTAT.
Il documento non riporta le cifre esatte delle soglie massime o dei limiti minimi in euro, ma rimanda direttamente alle tabelle allegate per la verifica della specifica situazione reddituale e della corrispondente quota mensile, giornaliera, settimanale o quindicinale della prestazione.
I requisiti reddituali, le soglie massime di decadenza e gli importi mensili spettanti per ciascuna specifica categoria di beneficiari sono strutturati come segue.
- Nuclei familiari senza figli in cui non sono presenti componenti inabili (Tabella 21 A) – questa specifica tabella è destinata ai nuclei ordinari composti ad esempio da soli coniugi o da coniugi insieme a fratelli, sorelle o nipoti abili. L’importo massimo mensile viene corrisposto a chi dichiara un reddito familiare annuo fino a 34.009,98 euro. All’interno di questa fascia di massima protezione, spettano:
– 52,91 euro al mese per un nucleo di 2 persone (es. solo moglie e marito);
– 98 euro per 3 persone, 254,79 euro per 4 persone;
– fino a 411,60 euro per 5 persone.
Per quanto riguarda la soglia massima oltre la quale il beneficio economico cessa, l’assegno si azzera del tutto a partire da un reddito superiore a 38.150,89 euro per i nuclei composti da sole 2 persone (nello scaglione immediatamente precedente l’importo fisso scende a 19,59 euro), mentre decade oltre i 42.293,41 euro per i nuclei di 3 persone. Per le famiglie più numerose, come quelle composte da 5 persone, il diritto a ricevere quote d’assegno residuali viene esteso dall’INPS fino a un tetto massimo di 75.421,76 euro annui.
- Nuclei familiari composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli (Tabella 19) – questa configurazione è riservata ai nuclei costituiti interamente da persone maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro. Il livello di reddito iniziale stabilito per poter percepire l’assegno nella sua misura più elevata arriva fino a 30.376,16 euro annui. All’interno di questa specifica fascia di reddito, l’importo mensile erogato è pari a:
– 107,94 euro per i nuclei con un solo componente;
– 156,23 euro per i nuclei di 2 persone;
– 204,51 euro per 3 persone;
– 252,80 euro per i nuclei composti da 4 persone.
Le soglie massime di decadenza per questa tipologia di beneficiari risultano notevolmente ampie e protette a causa della condizione di inabilità dei componenti del nucleo, permettendo l’erogazione di quote mensili (gradualmente decrescenti) anche a fronte di redditi che superano ampiamente i 71.000 euro annuali.
- Nuclei con entrambi i coniugi, senza figli, ma con almeno un fratello, sorella o nipote inabile (Tabella 20 A) – tale parametro si riferisce ai nuclei familiari completi (marito e moglie coabitanti) che hanno nel proprio nucleo un parente collaterale o un nipote con totale inabilità lavorativa. Per via della presenza del soggetto inabile, la struttura degli scaglioni di reddito iniziale garantisce l’accesso a importi mensili che superano agevolmente i 200 o i 300 euro per le composizioni con 3 o più membri, offrendo al contempo una flessibilità maggiore sulle soglie massime di decadenza rispetto alla Tabella 21 A ordinaria.
- Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote inabile (Tabella 20 B) – questa sezione disciplina i nuclei gestiti da un unico richiedente (ad esempio un soggetto celibe/nubile, separato o vedovo) che abbia a carico un fratello, una sorella o un nipote con inabilità. A parità di reddito dichiarato rispetto alla Tabella 20 A, lo schema INPS prevede in questo caso una maggiorazione fissa degli importi mensili erogati, pensata per sostenere economicamente i nuclei a gestione singola.
- Ulteriori categorie residuali di nuclei orfanili o monoparentali abili (Tabelle 21 B, 21 C, 21 D) – l’Istituto previdenziale ha provveduto ad aggiornare i parametri anche per i nuclei monoparentali senza figli con collaterali abili (Tabella 21 B) e per i nuclei orfanili composti esclusivamente da fratelli, sorelle o nipoti minori o maggiorenni inabili che non beneficiano della pensione ai superstiti (Tabelle 21 C e 21 D). Anche per queste casistiche, i livelli di reddito annuale definiscono in modo proporzionale non solo gli importi mensili standard, ma anche il valore delle prestazioni corrisposte su base giornaliera, settimanale, quattordicinale o quindicesima.
TABELLE AGGIORNATE
In questa pagina potete consultare le tabelle aggiornate dall’INPS con gli importi spettanti per ogni fascia di reddito.
COME FUNZIONANO GLI ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE
Gli assegni funzionano mediante l’erogazione diretta di una prestazione economica per nuclei familiari. Si ottengono “a domanda” e il loro valore si calcola in base:
- alla tipologia del nucleo familiare;
- al numero dei componenti;
- al reddito complessivo del nucleo familiare.
La rivalutazione dell’ANF sui requisiti di reddito viene fatta solo con riferimento a specifiche categorie. Ovvero quelle per i nuclei familiari:
- composti solo da maggiorenni inabili diversi dai figli;
- con entrambi i coniugi e senza figli con almeno un fratello o sorella oppure senza figli e con un fratello o sorella inabile;
- monoparentali senza figli e senza componenti inabili oppure monoparentali di cui il richiedente inabile senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote;
- senza figli e senza componenti inabili oppure senza figli con un coniuge inabile.
L’importo della prestazione diminuisce progressivamente al crescere del reddito e si interrompe al raggiungimento di specifiche soglie di esclusione, che variano in base alla tipologia familiare. Per il calcolo vengono considerati i redditi del nucleo familiare soggetti a IRPEF, senza applicare detrazioni d’imposta, oneri deducibili o ritenute erariali. Sono da indicare anche:
- i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva;
- i redditi prodotti nell’anno solare precedente al 1° Luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 Giugno dell’anno successivo;
- i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima, se la richiesta riguarda, però, periodi compresi nel primo semestre (da Gennaio a Giugno);
- i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente, se i periodi sono compresi nel secondo semestre (da Luglio a Dicembre).
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato
COME FARE DOMANDA
È possibile presentare domanda tramite INPS in una delle seguenti modalità:
- accedendo al servizio online dedicato da questa pagina, utilizzando SPID, CIE o CNS;
- tramite Contact center, raggiungibile componendo il numero 803 164, gratuito da telefono fisso, o il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.
In alternativa, è possibile rivolgersi a patronati o dagli intermediari, muniti di apposita delega, che potranno gestire la richiesta.
La domanda va presentata per ogni anno a cui si ha diritto alla prestazione. Qualsiasi variazione nel reddito o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
QUANDO SI RICEVE IL PAGAMENTO DEGLI ANF
In linea generale, il diritto a ricevere il sussidio decorre dal 1° giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione, nel corso del quale si verificano le condizioni stabilite per il riconoscimento del diritto.
Il diritto cessa alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni stesse vengono a mancare. Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.
INPS chiarisce anche che se la domanda viene presentata per uno o per più periodi precedenti, gli arretrati vengono corrisposti entro 5 anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale. Ricordiamo che l’assegno ai lavoratori dipendenti in attività viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, con il pagamento della retribuzione.
CHE DIFFERENZA C’È TRA ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO UNICO
L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Riguarda specifiche categorie e ha determinati limiti.
L’ANF si differenzia dall’Assegno Unico Figli per metodologia, destinatari e modalità di erogazione. Dal 2022 l’Assegno Unico figli ha sostituito quasi integralmente l’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) che, come abbiamo visto, resta valido solo per i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili. Per conoscere i dettagli sull’Assegno Unico Universale, si consiglia di leggere questa guida.
RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI DI PRASSI
- Legge 13 Maggio 1988, n.153;
- Decreto Legge 8 Giugno 2021 n. 79;
- Circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95;
- Circolare INPS 5 Maggio 2017, n. 8;
- Circolare n. 19 del 7 luglio 2025;
- Circolare n. 61 del 26-05-2026.
ALTRI AIUTI E COME RESTARE AGGIORNATI
Mettiamo a vostra disposizione la guida sui nuovi importi Assegno Nucleo Familiare.
Per approfondire, vi consigliamo la guida all’Assegno unico e universale figli.
Potrebbe poi interessarvi consultare gli elenchi aggiornati bonus per la famiglia e dei bonus figli attivi nel 2026.
A vostra disposizione mettiamo anche la guida sui bonus INPS legati all’ISEE.
Per sapere tutte le agevolazioni disponibili per lavoratori e famiglie, e quelle in arrivo, visitate la nostra pagina dedicata agli aiuti alle persone.
Se volete restare sempre aggiornati vi invitiamo ad iscrivervi alla nostra newsletter gratuita, al nostro canale Whatsapp e al canale Telegram.
Potete anche seguire il canale TikTok @ticonsigliounlavoro e l’account Instagram.
Seguiteci anche su Google News mettendo una spunta (basta cliccare sul quadratino).