L’assegno temporaneo per figli minori a carico è prorogato fino al 28 febbraio 2022.
Si tratta di un aiuto economico di importo medio pari a 1.056 euro per famiglia e a 674 euro per figlio, erogato a favore dei genitori che non hanno diritto agli assegni per il nucleo familiare. Il beneficio sarà sostituito dall’assegno unico universale per i figli a partire dal mese di marzo.
La domanda è telematica e va presentata all’Inps. Ecco tutte le informazioni sull’assegno unico figli temporaneo, come funziona, a chi spetta, come fare domanda, la tabella pdf da scaricare con gli importi e le istruzioni Inps.
PROROGA ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI
La misura è gestita dall’Inps che, attraverso il messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, ha comunicato la proroga per i mesi di gennaio e febbraio del beneficio, la cui scadenza era inizialmente fissata al 31 dicembre 2021. A prevederlo è il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, che istituisce la nuova misura dell’assegno unico universale per i figli, ovvero l’agevolazione che andrà a sostituire l’assegno temporaneo a partire dal 1° marzo. Nello specifico, il provvedimento stabilisce che l’assegno temporaneo per i figli minori è riconosciuto fino al 28 febbraio 2022, nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l’anno 2022.
COS’È L’ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI
Con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.135 del 08-06-2021, sono state introdotte misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, immediatamente efficaci e di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità. Nello specifico, il provvedimento introduce, in attesa che entri a regime la misura dell’assegno unico per i figli, un assegno temporaneo a favore di coloro che non possono accedere agli assegni familiari. In sostanza il Governo ha deciso di concedere una sorta di assegno ponte, per consentire alle famiglie con figli minori a carico, che non possono beneficiare dell’assegno al nucleo familiare (ANF), di ricevere un sostegno al reddito.
L’Inps, attraverso il messaggio n. 2371 del 22-06-2021, ha fornito tutte le indicazioni sulla misura e su come richiedere il beneficio. Vediamo in dettaglio come funziona, i requisiti e ogni altra cosa che è utile sapere.
COME FUNZIONA
L’assegno temporaneo è corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE. L’importo del contributo economico è maggiorato per i nuclei familiari con più di 2 figli o nel caso di figli disabili. Si riduce, invece, all’aumentare dell’ISEE. Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda e non concorre alla formazione del reddito.
DURATA
Il beneficio, inizialmente concesso per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, è stato prorogato per i mesi di gennaio e febbraio. Dunque, considerando che l’assegno unico universale per i figli entrerà a regime dal 1° marzo 2022, costituisce una misura di transizione che coprirà il bimestre prima dell’avvio del nuovo aiuto.
A CHI SPETTA
Per accedere all’assegno unico temporaneo per figli a carico occorre possedere i seguenti requisiti:
- ISEE inferiore a 50.000 euro l’anno;
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno, o uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- domicilio o residenza in Italia;
- avere i figli a carico che non abbiano compiuto 18 anni di età;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
ASSEGNO PER FIGLI MINORI IMPORTI
L’aiuto economico per i genitori con figli minori a carico ha un importo medio pari a 1.056 euro per nucleo familiare e 674 euro per figlio. Gli importi per ciascun figlio sono maggiorati del 30% per ciascun figlio minore e di 50 euro nel caso di figli disabili. Il beneficio ha un valore massimo di circa 167 euro al mese per le famiglie fino a 2 figli, e di circa 217 euro al mese per quelle da 3 figli in su, che abbiano un ISEE fino a 7.000 euro.
Mettiamo a tua disposizione la TABELLA (Pdf 1,57Mb) con gli importi mensili dell’assegno temporaneo per ciascun figlio minore, determinati in base al valore ISEE e al numero dei figli minori a carico.
CUMULABILITÀ CON ALTRI BENEFICI
La misura è compatibile con i seguenti aiuti:
- reddito di cittadinanza;
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- fondo di sostegno alla natalità;
- detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.
DOMANDA
La domanda è telematica e va presentata all’Inps, dal genitore richiedente, in una delle seguenti modalità:
- direttamente online, attraverso il portare web Inps, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page, effettuando l’accesso con PIN Inps o SPID almeno di livello 2 o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), necessarie per accedere alla prestazione;
- telefonando al Contact Center integrato, al numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- rivolgendosi ai patronati, che offrono gratuitamente assistenza per presentare la domanda.
La procedura online per richiedere l’agevolazione è stata attivata dall’Inps quindi le domande sono aperte fino alla scadenza prevista.
PAGAMENTO
L’assegno temporaneo per figli minori viene pagato direttamente sul conto corrente del richiedente o tramite bonifico domiciliato. Il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda.
Per i percettori del reddito di cittadinanza l’assegno è corrisposto d’ufficio direttamente dall’Inps, insieme al Rdc, per un importo pari all’assegno spettante meno la quota di reddito di cittadinanza spettante per i figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza Rdc. Per tutte le informazioni sull’assegno temporaneo a integrazione del reddito di cittadinanza puoi leggere questo approfondimento.
RIFERIMENTI NORMATIVI E APPROFONDIMENTI
DECRETO-LEGGE n. 79 (Pdf 81Kb) del 8 giugno 2021, pubblicato sulla GU Serie Generale n.135 del 08-06-2021.
MESSAGGIO INPS n. 2371 (Pdf 94Kb) del 22-06-2021.
DOSSIER (Pdf 419Kb) della Camera del 13-07-2021, contenente tutti gli approfondimenti sulla misura.
MESSAGGIO INPS n. 3340 (Pdf 49,3Kb) del 05-10-2021.
MESSAGGIO INPS n. 4748 (Pdf 170Kb) del 31-12-2021.
ULTERIORI INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI
Per conoscere quali sono gli aiuti economici e le agevolazioni che il Governo mette a disposizione di famiglie e lavoratori puoi visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone. Tra le novità segnaliamo i nuovi importi per gli assegni nucleo familiare, le modifiche del congedo parentale Covid, la guida ai voucher INPS, il bonus genitori separati o divorziati e l’introduzione dell’Assegno unico figli.
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Grazie, le informazioni sono chiare ed esaustive