Blocco licenziamenti: la proroga, ecco chi può licenziare e chi no

Arriva la proroga del blocco licenziamenti ma solo per alcuni settori. Ecco tutte le novità previste nel Decreto Lavoro per accompagnare il Paese nella fase post Covid

Mario Draghi, decreto
Photo credit: 360b / Shutterstock.com

Il Decreto Lavoro introduce nuovi aiuti per lavoratori, famiglie e imprese, tra cui la proroga del blocco dei licenziamenti.

Il nuovo decreto-legge conferma il divieto di licenziamento ma solo per alcuni settori maggiormente colpiti dagli effetti dell’emergenza Covid.

Vediamo in dettaglio tutte le novità sul blocco licenziamenti e cosa cambia con il nuovo decreto legge.

PROROGA BLOCCO LICENZIAMENTI

Il Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99, cioè il c.d. Decreto Lavoro approvato dal Governo per introdurre nuove misure per lavoratori, imprese e fisco, prevede una proroga del blocco licenziamenti ma solo per alcuni settori di attività. Il provvedimento prevede, infatti, lo sblocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 per l’industria manifatturiera ed edilizia, mentre il blocco licenziamenti è prorogato fino al 31 ottobre 2021 per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza da Covid-19 e per cui non vi è stato ancora segnale di ripresa.

In particolare si tratta dei settori abbigliamento, pelletteria e calzature, e tessile. Ovvero le categorie che rientrano nella classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15. I datori di lavoro appartenenti a questi settori, che dal 1° luglio 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono chiedere i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) e assegno ordinario  (AO) per Covid, per un periodo massimo di 17 settimane, fino al 31 ottobre 2021.

BLOCCO LICENZIAMENTI: COS’È

Il blocco di licenziamenti è stato introdotto per la prima volta con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero il c.d. Decreto Cura Italia. Questo blocco era previsto inizialmente solo per 60 giorni. Ovvero, fino al 16 maggio 2020. Era destinato a tutti i datori di lavoro indipendentemente dal numero di dipendenti. Il blocco prevedeva il divieto di licenziare ed in particolare, lo stop a:

  • recesso del contratto individuale per giustificato motivo oggettivo, compreso il licenziamento economico;

  • procedure di individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità e licenziamenti collettivi;

  • procedure di licenziamento precedenti avviate dopo la data del 23 febbraio 2020, ovvero quando c’è stata la proclamazione dello stato di emergenza nazionale.

Con la Legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del Decreto Cura Italia è stata poi introdotta l’esclusione da tale divieto per i licenziamenti legati al personale che subentrava in contratti di appalto. Lo stop è stato poi prorogato in diversi decreti emergenziali, fino a che non è stato limitato alle aziende in cui venivano utilizzati gli ammortizzatori sociali straordinari, previsti per l’emergenza Covid, con il Decreto Sostegni (Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41).

Quest’ultimo ha stabilito le seguenti scadenze del blocco licenziamenti per le aziende che ricorrono alla cassa integrazione Covid:

  • 30 giugno 2021 per le aziende che utilizzano la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO);

COSA CAMBIA CON IL DECRETO LAVORO

Il Decreto Lavoro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, ha rinnovato la disciplina su blocco licenziamenti e cassa integrazione. In particolare ha introdotto le seguenti novità:

  • proroga del blocco licenziamenti e della CIG Covid fino al 31 ottobre solo per i settori più in crisi, ovvero industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco2007, con i codici 13, 14 e 15. Tali imprese che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 17 settimane nel periodo indicato. La richiesta di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale deve avere causale “Covid”, come previsto dagli articoli 19 e 20 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

  • allungamento della cassa integrazione straordinaria (CIGS) per un massimo di 13 settimane per gli 85 tavoli di crisi attualmente aperti presso il Ministero dello Sviluppo Economico con blocco dei licenziamenti collegato;

  • 6 mesi di CIGS per le aziende del settore aereo, con blocco dei licenziamenti collegato;

  • 13 ulteriori settimane di CIGS, fino al 31 dicembre 2021, per tutte le imprese che non hanno più a disposizione strumenti di integrazione salariale. La misura è rivolta, in particolare, alle aziende che hanno esaurito tutti gli ammortizzatori sociali previsti nell’ambito dell’emergenza da Covid-19. Anche in questo caso, chi ne usufruisce non può licenziare.

Dunque, il blocco licenziamenti si conferma anche per le aziende che utilizzano Fondi di Solidarietà (nei settori del terziario, artigianato e somministrazione) o la CIG in deroga.

CHI NON HA PIÚ IL DIVIETO DI LICENZIARE

L’articolo 4, comma 5 del Decreto Lavoro prevede anche delle eccezioni, deroghe ed esclusioni relativamente al divieto di licenziamento. Non vi è divieto di licenziamento in caso di:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa o chiusura conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale (esclusi i trasferimenti d’azienda o di un ramo di azienda);

  • se vi è un accordo collettivo aziendale che si basa sull’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;

  • fallimento (esclusi esercizio provvisorio dell’impresa o cessazione);

  • lavoratori che subentreranno con un’assunzione presso un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto o come stabilito in fase di appalto;

  • licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, per superamento del periodo di comporto, entro il termine del periodo di prova, per limiti di età da pensionamento, ad nutum del dirigente e licenziamento dei lavoratori domestici;

  • interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo;

  • interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro (come previsto dallo specifico statuto).

NUOVO FONDO PER LA FORMAZIONE

Il Decreto Lavoro ha anche istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale” (FPCRP), con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021. Tali risorse finanzieranno i progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legge 30 giugno 2021, n. 99 (Pdf 141 Kb).
Legge di Bilancio 2021 (Pdf 4MKb).
Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Pdf 1Mb).
Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Pdf 619Kb) di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.
Decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343 (Pdf 7Mb).
Decreto Legge 22 marzo 2021, n.41 (Pdf 237 Kb).

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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