Naspi 2024: importo, requisiti, cosa cambia, pagamento, come funziona

La guida dettagliata sulla NASpI con tutte le informazioni su importo, requisiti, pagamento. Ecco cosa cambia e come funziona

INPS
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La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione che offre un sostegno economico ai disoccupati.

Spetta ai lavoratori con contratto subordinato che hanno involontariamente perso l’occupazione, quindi sono stati licenziati.

Non spetta se il lavoratore si dimette, ossia se è il lavoratore che sceglie di lasciare lavoro, salvo alcune eccezioni tra cui le dimissioni per gusta causa. Più avanti analizzeremo tutte le casistiche.

L’indennità mensile di disoccupazione massima è pari a 1.550,42 euro nel 2024.

In questa guida spieghiamo in modo semplice e chiaro come funziona la NASpI 2024, a chi spetta, a quanto ammonta, l’importo, quanto dura, come fare domanda e ogni altra informazione utile.

COS’È LA NASPI 2024

“NASpI” significa “Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego”. Si tratta di un aiuto economico mensile, che viene dato alle persone che hanno perso il lavoro. Questo sostegno al reddito spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Che differenza c’è tra la disoccupazione e la NASpI? Nessuna, la disoccupazione dal 2015 è chiamata anche NASpI, cioè la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale.

IMPORTO NASPI

L’importo della NASpI viene stabilito per legge e rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT. Ogni anno L’INPS comunica l’importo massimo dell’indennità di disoccupazione NASpI attraverso un’apposita circolare. Per il 2024 è pari al 75% della retribuzione media e non può in ogni caso superare 1.550,42 euro.

A confermarlo è l’INPS con la Circolare n. 25 del 29-01-2024, in cui ha indicato anche la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione NASpI, che nel 2024 è pari a 1.425,21 euro. 

Bisogna ricordare, inoltre, che la Naspi si riduce del 3% ogni mese dal primo giorno del sesto mese di fruizione. La riduzione scatta dall’ottavo mese se il beneficiario ha compiuto 55 anni. Ecco i dettagli sulla riduzione progressiva della NASpI.

In base alle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, valide anche per il 2024, l’importo del beneficio si riduce:

  1. del 3% al mese dopo 3 mesi (a partire dal 91° giorno di fruizione, cioè dal quarto mese) – per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino al 31 dicembre 2021;

  2. per gli under 55, del 3% al mese dopo 5 mesi (a partire dal 151° giorno di fruizione, cioè dal sesto mese) – per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2022;

  3. per gli over 55, del 3% al mese dopo 7 mesi (a partire dal 211° giorno di fruizione, cioè dall’ottavo mese) – per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio 2022.

In pratica dal 1° gennaio 2022 (quindi anche per il 2024) è entrato in vigore il décalage per età anagrafica e la riduzione dell’importo è diversa per coloro che hanno compiuto 55 anni di età rispetto ai beneficiari fino a 54 anni di età. Inoltre, l’indennità è ridotta in altri casi specifici casi per i quali si rimanda a quanto dettagliatamente indicato sul portale web dell’INPS.

REQUISITI NASPI 2024

Quali lavoratori hanno diritto alla NASpI? La NASpI viene riconosciuta a coloro che presentano contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione a seguito di perdita involontaria del lavoro, con rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego. La presentazione della domanda NASpI equivale al rilascio della DID, pertanto i richiedenti devono presentarsi presso il CpI, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, per stipulare il patto di servizio personalizzato;

  • almeno 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione (anche quella dovuta ma non versata) nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per raggiungere il requisito contributivo sono considerati utili i contributi previdenziali, i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e per i periodi di congedo parentale, i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati e i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo 5 giorni lavorativi nell’anno solare. Eventuali periodi di lavoro nel settore agricolo, alternati al lavoro in settori non agricoli, sono cumulabili per ottenere la NASpI a patto che nei 4 anni di riferimento, o almeno nei 12 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, la contribuzione non agricola sia prevalente. Le regole di compatibilità tra la NASPI e le prestazioni occasionali di lavoro agricolo sono contenute nella Circolare n. 89 del 07-11-2023.

CHI HA DIRITTO ALLA NASPI 2024

Hanno diritto alla NASpI nel 2024 i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato) che hanno perso involontariamente il lavoro. Sono compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato presso le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (quelli a tempo indeterminato sono esclusi).

Dal 2022, inoltre, è estesa anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Inoltre, l’indennità di disoccupazione può essere concessa anche nel caso di accordo collettivo aziendale che prevede un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. L’accordo deve essere stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, secondo i criteri stabiliti dal Messaggio INPS n. 689 del 17 febbraio 2021.

collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, devono invece fare riferimento alla Dis-Coll, ovvero l’indennità di disoccupazione specifica per i lavoratori con rapporto co.co.co. Per tutti i dettagli su questa prestazione potete leggere il nostro approfondimento.

COSA CAMBIA NEL 2024

Nel 2024, rispetto al 2023, è cambiato il massimale di riferimento Naspi, passando da 1.352,19 euro nel 2023 a 1.550,42 euro nel 2024. A stabilirlo è stato l’INPS, con il Messaggio numero 531 del 07-02-2024.

Questo valore rappresenta il limite massimo mensile dell’indennità di disoccupazione che può essere erogata ai lavoratori e viene determinato annualmente, secondo dei parametri precisi che tengono conto della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

PAGAMENTO NASPI

Come viene pagata la NASpI? L’indennità Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego viene accreditata dall’INPS su conto corrente bancario o postale oppure su libretto postale del beneficiario.

In alternativa può essere erogata tramite bonifico presso un ufficio postale del comune di residenza o domicilio del richiedente.

COME FUNZIONA LA NASPI

La NASpI viene erogata su domanda. Cosa significa? I disoccupati aventi diritto alla prestazione devono fare richiesta all’INPS per accedere al contributo economico.

La NASpI è erogata dall’INPS mensilmente per un massimo 2 anni. L’agevolazione è stata istituita dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, pubblicato sulla GU Serie Generale n.54 del 06-03-2015 ed entrato in vigore il 7 marzo 2015. Questa misura ha sostituito le indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI.

DURATA NASPI

Quanto dura la NASpI nel 2024? La NASpI è corrisposta mensilmente per massimo 2 anni. Viene erogata, infatti, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, fino ad un massimo di 24 mesi.

Non sono conteggiati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo a erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui tali prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.

DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE

A partire da quando si può ricevere l’indennità? La NASpI spetta al lavoratore a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda è stata presentata entro l’ottavo giorno. Oppure dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda se inviata successivamente all’ottavo giorno ed entro il termine massimo previsto dalla normativa vigente.

Criteri particolari valgono però in caso di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o mancato preavviso, licenziamento per giusta causa, contenzioso. Occorre anche tener presenti gli effetti sospensivi sulla prestazione degli eventi di malattia e maternità che possano insorgere a prestazione NASpI già in corso. Per tutti i dettagli si rimanda a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

DOMANDA NASPI 2024

La richiesta NASpI 2024 può essere effettuata in una delle seguenti modalità:

  1. direttamente online dal cittadino, attraverso la funzione NASpI invio domanda online del portale web dell’INPS, utilizzando una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la Carta di identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), da questa pagina;

  2. rivolgendosi agli Enti di Patronato che possono presentare la domanda Naspi online, per nostro nome e conto, utilizzando la procedura digitale INPS;

  3. tramite il Contact center INPS, chiamando il numero gratuito 803 164 da rete fissa oppure il numero 06 164 164 da rete mobile.

In caso di domanda online tramite sito INPS, il nuovo servizio di presentazione della domanda è accessibile, per i cittadini, direttamente dal portale dell’Istituto, attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI – Domanda” > “Utilizza il servizio” > “NUOVA DOMANDA”.

Una volta inoltrata la richiesta, se andata a buon fine, gli interessati ricevono in automatico una notifica SMS da parte dell’INPS che comunica l’accoglimento della domanda di NASpI.

QUANDO PRESENTARE DOMANDA NASPI

I lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS entro 68 giorni  a decorrere dai seguenti eventi:

  1. cessazione del rapporto di lavoro;

  2. cessazione del periodo di maternità indennizzato o di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, se insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;

  3. fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

  4. definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;

  5. dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

COME SI CALCOLA LA NASPI

Come si calcola l’indennità di disoccupazione? La NASpI corrisponde al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali percepita dal lavoratore negli ultimi 4 anni, se la stessa è inferiore all’importo minimo (1.425,21 euro per il 2024). Se invece è superiore al massimale previsto, è pari al 75% dell’importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e tale importo.

In pratica si prende la retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33. La retribuzione di riferimento per calcolare la prestazione da erogare è pari a 1.425,21 euro nel 2024.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA NASPI 2024

Chi non può prendere la NASpI? Sono esclusi dalla NASpI:

a. I lavoratori che hanno interrotto volontariamente il rapporto di lavoro, a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale, ad eccezione dei seguenti casi:

  • dimissioni per giusta causa (ad esempio per mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing, notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda, spostamento del lavoratore da una sede in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, comportamento ingiurioso del superiore);

  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);

  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, se verificatasi in una delle seguenti circostanze:
    – nell’ambito della procedura di conciliazione presso la DTL ex art.7, L. n.604/66, come sostituito dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012;
    – a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso un’altra sede dell’azienda che disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e / o sia raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più;
    – licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 oppure disciplinare.

b. I dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;


c. Gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, che non rientrano tra i destinatari dell’estensione prevista dalla Legge di Bilancio 2022;


d. I lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Per questi soggetti è attiva una normativa specifica;


e. I lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;


f. I titolari di assegno ordinario di invalidità che non hanno optato per la NASpI.

SOSPENSIONE NASPI

L’erogazione della NASpI è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.

La prestazione viene sospesa nei seguenti casi:

  • rioccupazione del beneficiario, con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 6 mesi e a patto che il reddito annuo sia inferiore a 8.000 Euro. La sospensione ha la durata del rapporto di lavoro;

  • nuova occupazione all’estero, in Paesi dell’UE o con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione o in Paesi extracomunitari, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la sospensione della NASpI in caso di lavoro all’estero.

C’è da sottolineare, tuttavia, che la disciplina sullo svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione NASpI prevede la possibilità di cumulo con i redditi derivanti da attività lavorativa subordinata/parasubordinata e autonoma, ma entro un certo limite. Nello specifico, per il 2024, come chiarito da INPS nel messaggio n. 1414 del 09 aprile 2024, la nuova soglia di reddito da lavoro subordinato/parasubordinato e autonomo ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI è pari a 8.500 euro per l’anno 2024.

RIFERIMENTI NORMATIVI

ALTRI AIUTI E COME RESTARE AGGIORNATI

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Da leggere anche la guida ai bonus con ISEE 2024 e quella sui bonus con ISEE sotto i 15.000 euro.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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