Nuovo bonus 1000 euro decreto Ristori Quater

INPS

Il decreto Ristori Quater ha introdotto un nuovo bonus 1000 a favore dei lavoratori stagionali, dello spettacolo e atipici danneggiati dagli effetti dell’emergenza coronavirus.

Per richiedere il bonus decreto Ristori Quater c’è tempo fino al 31 dicembre 2020. Ecco tutte le informazioni sull’agevolazione, a chi spetta e come richiederla.

COS’E’ IL BONUS DECRETO RISTORI QUATER DA 1000 EURO

Il nuovo bonus 1000 euro previsto dal decreto Ristori Quater è una indennità una tantum e onnicomprensiva introdotta come sostegno economico per alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da covid-19. E’ definita indennità Covid-19 onnicomprensiva-ter, in quanto in sostanza rinnova le indennità da 1000 euro già introdotte dal decreto Agosto e dal decreto Ristori.

Possono ottenerla sia coloro che hanno già beneficiato delle precedenti indennità che coloro che non ne hanno beneficiato. Per i primi l’erogazione è automatica e il beneficio sarà accreditato dall’Inps direttamente sul conto corrente. Chi non l’ha richiesta in precedenza può ottenerla solo  facendo domanda.

Il bonus 1000 euro decreto Ristori Quater non concorre alla formazione del reddito e quindi non deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. L’Inps, attraverso la circolare n. 146 del 14-12-2020 ha fornito tutte le istruzioni e le indicazioni sulla misura e come richiederla.

A CHI SPETTA

Hanno diritto al bonus decreto Ristori Quater da 1000 euro le seguenti categorie di lavoratori:

  1. stagionali e somministrati del settore del turismo e degli stabilimenti termali;
  2. subordinati a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali
  3. stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
  4. intermittenti;
  5. autonomi occasionali;
  6. incaricati di vendite a domicilio;
  7. lavoratori dello spettacolo.

REQUISITI

I lavoratori che rientrano nelle categorie ammesse al beneficio e che non hanno già fruito delle indennità previste dal decreto Agosto e dal decreto Ristori, che dunque devono presentare nuova domanda per l’indennità, devono possedere i seguenti requisiti, a seconda della categoria in cui rientrano.

A. Lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali:

  • aver cessato involontariamente un rapporto di lavoro, che abbia impiegato almeno 30 giornate lavorative, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
  • non essere titolari di pensione o di NASPI alla data del 30 novembre 2020;
  • non avere un rapporto di lavoro dipendente in essere alla data del 1° dicembre 2020.

Possono accedere all’indennità anche i lavoratori che dopo aver cessato il rapporto di lavoro con qualifica di stagionale o in somministrazione hanno instaurato e comunque cessato alla data del 30 novembre 2020 un altro rapporto di lavoro subordinato.

B. Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali:

  • aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, avendo svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate;
  • non essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e di pensione diretta alla data del 30 novembre 2020.

C. Lavoratori intermittenti:

  • aver svolto la prestazione lavorativa, nell’ambito di uno o più contratti di tipo intermittente, per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
  • non essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (fatta salva la titolarità di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e di pensione alla data del 30 novembre 2020.

D. Lavoratori autonomi occasionali:

  • essere privi di partita IVA;
  • non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • essere stati titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
  • non avere un contratto autonomo occasionale in essere alla data del 1° dicembre 2020;
  • non essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (eccetto che per i contratti di lavoro intermittenti) e di trattamento pensionistico diretto.

E. Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio:

  • reddito annuo 2019, derivante dall’attività di vendita a domicilio, superiore a 5.000 euro;
  • essere titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 30 novembre 2020;
  • non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere titolari di altro rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad eccezione di un rapporto di lavoro di tipo intermittente) e di pensione.

F. Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali:

  • essere stati titolari di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, per almeno trenta giornate, tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
  • aver avuto uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali per almeno 30 giornate nel 2018;
  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 30 novembre 2020;
  • non essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 1° dicembre 2020.

G. Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

  • aver versato al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo almeno 30 contributi giornalieri, da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, o minimo 7 contributi giornalieri, con reddito non superiore ai 35.000 euro, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
  • non essere titolari di pensione diretta alla data del 30 novembre 2020;
  • non avere un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente (senza corresponsione dell’indennità di disponibilità), alla data del 1° dicembre 2020.

COME RICHIEDERE IL BONUS DECRETO RISTORI QUATER

I lavoratori che non hanno già beneficiato delle indennità introdotte dal decreto Agosto e dal decreto Rilancio, che pertanto non riceveranno in automatico il contributo economico, devono presentare l’apposita domanda bonus decreto Ristori Quater online, attraverso il portale web Inps, entro il 31 dicembre 2020.

Per compilare e inviare la richiesta telematica del bonus Inps occorre autenticarsi utilizzando una delle seguenti credenziali:

  1. PIN Inps;
  2. SPID di livello 2 o superiore;
  3. Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  4. Carta nazionale dei servizi (CNS).

Dato che l’INPS non rilascia più nuovi PIN, l’accesso con il codice personale è consentito solo a chi già nel possiede uno. Per richiedere l’identità SPID, invece, potete consultare questa guida pratica.

In alternativa alla domanda online, è possibile richiedere il bonus 1000 euro decreto Ristori Quater nelle seguenti modalità:

  • tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) o al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento);
  • rivolgendosi ai servizi gratuiti messi a disposizione dai Patronati.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO RISTORI QUATER (Pdf 249Kb), art. 9.
CIRCOLARE INPS n. 146 (Pdf 275Kb) del 14-12-2020.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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