Bonus Terme: come funziona, a chi spetta, domanda

Tutte le informazioni sul Bonus Terme e le novità con la proroga del Decreto Sostegni ter, fino al 30 giugno 2022

terme, acqua

Il Bonus Terme consiste in uno sconto che copre il 100% del costo dei servizi termali, fino all’importo massimo di 200 Euro per richiesta. C’è tempo fino al 30 giugno 2022 per usufruire del bonus terme, grazie alla proroga introdotta dal Decreto Sostegni ter.

Il Bonus Terme consiste in uno sconto che copre il 100% del costo dei servizi termali, fino all’importo massimo di 200 Euro per richiesta.

Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni utili per beneficiare del Bonus Terme e le ultime novità tra cui la proroga per l’utilizzo del voucher fino al 30 giugno 2022.

NUOVA PROROGA BONUS TERME

Il Decreto Sostegni Ter convertito in Legge ha spostato al 30 giugno 2022, anziché al 31 marzo 2022, la data fino a cui è possibile utilizzare il buono per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022. Questa proroga vale per coloro che hanno già ricevuto conferma del bonus terme mentre non è stata prevista la riapertura delle domande.

STOP ALLE DOMANDE BONUS TERME

I fondi per erogare il Bonus Terme per il 2021 sono esauriti di fatto il bonus terme non sarà rinnovato per altre annualità. A comunicarlo è Invitalia, attraverso una nota. Sono oltre 250.000 le richieste pervenute subito dopo l’apertura della piattaforma online Invitalia dedicata al Bonus Terme, che hanno rapidamente portato all’esaurimento i 50 milioni di euro stanziati dall’iniziativa.

I cittadini, lo ricordiamo, potevano richiedere il Bonus dalle ore 12.00 dell’8 novembre, effettuando le prenotazioni presso gli stabilimenti termali registrati sul portale. Il servizio online attraverso cui le strutture potevano prenotare i buoni per i cittadini era stato sospeso per motivi tecnici lo stesso 8 novembre ed era tornato attivo dalle ore 12.00 del 9 novembre.

La decisione di prevedere la registrazione online solo per gli enti termali e non per presentare la domanda Bonus Terme, diversamente da quanto accaduto per altre agevolazioni, ad esempio per il Bonus Vacanze, è stata presa, probabilmente, per evitare il rischio del c.d. click day. Tuttavia anche in questo caso le risorse economiche si sono esaurite nell’arco di una giornata.

Nella sezione Terme accreditate del portale web bonusterme.invitalia.it è pubblicato l’elenco degli enti termali accreditati. Si tratta degli stabilimenti termali che aderiscono all’iniziativa registrandosi, presso i quali era possibile prenotare il buono fino a 200 euro per i servizi termali. Sono 192 le terme accreditate.

BONUS TERME: COS’È

Il Bonus Terme è un buono di acquisto concesso ai cittadini per fruire di servizi termali presso gli enti accreditati a Invitalia, a cui è affidata la gestione dell’intervento. Lo sconto copre il 100% del costo dei servizi termali e per ogni richiesta l’importo può ammontare fino a un massimo di 200 Euro. Nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore al massimale, la somma eccedente sarà a carico dell’utente.

Con il Decreto del 1 Luglio 2021 (Pdf 135 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 05-08-2021, il MISE ha definito i criteri per poter accedere al contributo. Si seguito vi spieghiamo in modo semplice e chiaro chi sono i destinatari e come funziona.

A CHI SPETTA

I beneficiari del Bonus Terme sono tutti coloro che acquistano, presso i centri termali  accreditati a Invitalia, uno o più servizi termali.

Per richiedere la misura non sono previsti limiti ISEE, né limiti legati al nucleo familiare. Infatti, gli unici requisiti necessari per i cittadini che aspirano a ottenere l’agevolazione sono:

  • maggiore età;
  • residenza in Italia.

Tuttavia, è bene ricordare che ciascun utente potrà usufruire di un solo bonus.

CARATTERISTICHE DEI BUONI TERMALI

Di seguito le caratteristiche dei buoni termali:

  • non sono cedibili a terzi, né a titolo gratuito, né in cambio di un corrispettivo in denaro;
  • non possono essere utilizzati per i servizi di ristorazione e ospitalità;
  • non costituiscono reddito imponibile del beneficiario;
  • non rilevano ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il bonus rientra negli interventi finalizzati a mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

SERVIZI TERMALI PER CUI VALE IL BONUS

Il buono è fruibile per le prestazioni termali, incluse quelle di wellness e beauty, erogate da un istituto termale accreditato. Il soggetto accreditato è colui che:

  • opera nel settore termale e delle acque minerali curative;
  • è iscritto nel Registro delle imprese con codice Ateco 2007 96.04.20 “Stabilimenti termali”;
  • si è pre-registrato, a partire dal 28 ottobre, alla piattaforma predisposta da Invitalia.

SERVIZI TERMALI ESCLUSI DAL BONUS TERME

Sono esclusi dall’agevolazione i servizi termali:

  • già a carico del Servizio Servizio sanitario nazionale;
  • di altri enti pubblici;
  • oggetto di ulteriori benefici riconosciuti all’utente.

Si precisa, inoltre, che sarà possibile cumulare le detrazioni fiscali riconosciute sui costi non coperti dal buono.

COME RICHIEDERE IL BONUS TERME

Le domande sono chiuse. Per richiedere il Bonus Terme bisognava seguire due distinti percorsi, a seconda che a fare domanda fosse il cittadino o il centro termale. Entrambi facevano riferimento a una procedura informatica, la cui realizzazione e gestione è affidata a Invitalia.

1) COSA DOVEVA FARE IL CITTADINO

Per l’utente la pratica era davvero molto semplice. Infatti, per poter beneficiare dello sconto, doveva solamente effettuare una preventiva prenotazione del buono presso una delle strutture termali accreditate Invitalia, il cui elenco è disponibile sulla piattaforma bonusterme.invitalia.it, nella sezione Terme accreditate.

2) COSA DOVEVA FARE L’ENTE TERMALE

Una volta ricevuta la prenotazione dell’utente, il centro termale doveva eseguire, per via telematica, le seguenti attività:

  • accesso alla procedura informatica per la gestione dell’intervento da parte del legale rappresentante o suo delegato, mediante SPID;
  • inserimento delle informazioni relative alla richiesta del buono avanzata dall’utente, compreso il consenso al trattamento dei dati;
  • invio della richiesta di prenotazione del buono.

Completata la procedura, veniva verificata la disponibilità residua delle risorse e rilasciato un documento con le informazioni sulla prenotazione da parte dell’utente, comprensivo di un codice univoco identificativo dell’avvenuta prenotazione.

Il documento poteva:

  • essere inviato all’utente per email;
  • oppure essere stampato e consegnato dall’ente quando il beneficiario arriverà presso il centro termale.

Gli enti termali dovranno ora selezionare la prenotazione dell’utente appena arrivato e immettere nel sistema informatico la data di inizio dell’erogazione dei servizi.

PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELL’ENTE TERMALE

Le strutture termali dovevano preventivamente accreditarsi presso Invitalia, seguendo l’apposita procedura online raggiungibile da questa pagina. Il rappresentante legale dell’ente termale doveva seguire questi semplici step, finalizzati a richiedere l’accreditamento Invitalia:

  1. accedere alla procedura informatica mediante credenziali SPID;
  2. inserire i dati anagrafici dell’ente che si vuole accreditare;
  3. immettere i dati necessari per l’erogazione dei rimborsi all’ente termale dei buoni fruiti dagli utenti;
  4. caricare copia dell’autorizzazione di apertura dell’attività termale e delle necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione che attestano il possesso dei requisiti per svolgere i servizi termali, con l’impegno di comunicare tempestivamente eventuali variazioni connesse
    alla sospensione o chiusura dell’attività;
  5. caricare la dichiarazione con la quale l’ente termale si impegna ad acquisire il consenso degli utenti al trattamento dei dati e al loro trasferimento a Invitalia;
  6. inviare la richiesta di accreditamento

SCADENZE

Per ciò che concerne il cittadino, la sua prenotazione inizialmente aveva una validità di 60 giorni dalla data di emissione. Ma ora invece, è possibile usufruirne fino al 30 giugno 2022 grazie all’emendamento del Decreto Sostegni Ter convertito in Legge. Ciò significa che c’è tempo fino a quella data per beneficiare del servizio termale prenotato presso la struttura accreditata. Nel caso in cui questo non avvenga, la prenotazione decade e il buono torna nelle disponibilità del fondo.

Per quanto riguarda l’ente termale, invece, il termine entro il quale richiedere il rimborso del Bonus Terme era di 45 giorni dalla data di inizio dell’erogazione dei servizi termali, dopo l’emissione della fattura al cliente. Poi con il Decreto Milleproroghe convertito in Legge questo termine è stato esteso fino a 120 giorni. In questa fase, l’ente deve quindi compiere i seguenti passaggi:

  1. accedere mediante SPID alla procedura informatica;
  2. selezionare la prenotazione del buono riferita all’utente che ha beneficiato dei servizi termali;
  3. inserire i dati relativi all’erogazione dei servizi fruiti, inclusi gli estremi e l’importo della fattura emessa, oltre all’ l’importo del buono effettivamente utilizzato dall’utente;
  4. caricare gli allegati richiesti dalla procedura informatica:
    – la fattura emessa, in cui è riportato il codice univoco di avvenuta prenotazione;
    – la dichiarazione dell’utente al consenso dei dati personali;
    – ulteriori dichiarazioni che attestano il rispetto delle regole dell’intervento.

Portata a termine correttamente la procedura, il rimborso verrà corrisposto da Invitalia sul conto corrente del centro termale entro il mese successivo alla presentazione della richiesta.

PIÙ AIUTI PER IL SETTORE TERMALE

Oltre alla proroga del bonus terme fino al 30 giugno 2022, il Decreto Sostegni Ter convertito in Legge ha deciso di dare anche altri aiuti al settore termale. Con un comma aggiuntivo introdotto al Senato, infatti, si prevede che l’Agenzia nazionale italiana del turismo riservi una percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Sempre a fini promozionali del settore termale, la stessa Agenzia può utilizzare dati messi a disposizione dal Ministero della salute per diffondere gli studi effettuati sui benefici delle cure termali. Infine, il testo prevede un’ulteriore percentuale da dedicare alla promozione del turismo dei borghi e del turismo sostenibile. L’Agenzia è quindi tenuta a relazionare annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto del 1 Luglio 2021 (Pdf 135 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 05-08-2021.
Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Pdf 385 Kb);
Legge di conversione del 13 ottobre 2020, n. 126 (Pdf 205 Kb).
Testo coordinato (720 kb) del Decreto Sostegni Ter pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2022.

Ricordiamo che l’agevolazione Bonus Terme era stata prevista già un anno fa dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Pdf 385 Kb), all’articolo 29 bis della Legge di conversione del 13 ottobre 2020, n. 126 (Pdf 205 Kb). L’articolo 29 bis riguarda, infatti, le misure per il sostegno del sistema termale nazionale.

ALTRE AGEVOLAZIONI E AGGIORNAMENTI

Per conoscere tutti i bonus e le agevolazioni a favore delle famiglie e dei datori di lavoro è possibile visitare la nostra pagina dedicata agli aiuti alle imprese e la sezione dedicata agli aiuti alle persone.

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di Laura G.
Giornalista, esperta di lavoro pubblico e formazione.
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