In questa guida utile ti spieghiamo come avviene la convocazione dei supplenti ATA da graduatorie provinciali e d’istituto.
Le supplenze al personale ATA, sia annuali che temporanee, sono assegnate sulla base delle graduatorie permanenti provinciali per titoli, di elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento, e delle graduatorie d’istituto, cioè le graduatorie ATA terza fascia. Quest’anno il MIUR ha introdotto una importante novità per chi già ha una supplenza, che non potrà accettare altri incarichi.
La gestione delle convocazioni per il personale ATA è informatizzata. Ecco come vengono convocati gli aspiranti per le supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario per l’anno scolastico 2022/20232 e cosa cambia.
NOVITÀ CONVOCAZIONE SUPPLENTI ATA 2022 2023
Il MIUR ha introdotto delle novità per le convocazioni del personale ATA per l’assegnazione delle supplenze a.s. 2022/2023. In particolare, quest’anno chi già lavora non può accettare altri incarichi di supplenza fino al 30 giugno o al 31 agosto. In pratica chi già è titolare di un incarico, sia annuale che fino al termine delle lezioni, non può prendere altre supplenze per altri profili professionali.
La circolare del 29 luglio 2022, con cui il MIUR ha trasmesso agli USR il nuovo regolamento per le supplenze 2022/2023 al personale scolastico, chiarisce che: L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche, purché intervenga prima della presa di servizio. In sostanza, chi ha già preso servizio per una supplenza ATA non può accettare altre supplenze per diversi profili. Quindi gli aspiranti possono accettare altre supplenze, di durata annuale (31 agosto) o fino al termine delle lezioni (30 giugno), anche se hanno già accettato un altro incarico, purchè non abbiano ancora preso servizio.
COSA CAMBIA
Si tratta di un cambiamento notevole, che ha suscitato una dura reazione da parte dei sindacati di settore e dei precari ATA. Fino allo scorso anno, infatti, il personale ATA in servizio poteva cambiare supplenza, accettandone un’altra in diverso profilo professionale, sia al 31 agosto che al 30 giugno. Ciò anche in considerazione del fatto che gli aspiranti possono inserirsi nelle graduatorie ATA terza fascia per più profili professionali, se in possesso dei requisiti. Con questa modifica, invece, come sottolineato in un recente articolo dal sindacato UIL Scuola, ad esempio un collaboratore scolastico con supplenza al 30 giugno, destinatario di altra proposta contrattuale per diverso profilo (es. assistente amministrativo), non potrà più essere convocato o, qualora lo fosse, non potrà accettare l’incarico.
La misura è ritenuta inappropriata dalle organizzazioni sindacali, in quanto una circolare non può stabilire principi di natura regolamentare, che quindi richiedono un iter normativo. Inoltre, modifica le condizioni di accesso alle supplenze, impedendo la scelta del profilo su cui operare.
Vediamo in dettaglio come funzionano le convocazioni per le supplenze ATA.
COME SI CONVOCANO I SUPPLENTI?
Gli istituti scolastici devono individuare gli aspiranti a cui affidare le supplenze al personale ATA utilizzando il sistema informativo online predisposto dal MIUR. Gli aspiranti sono convocati, in ordine:
- dalle graduatorie ATA di prima fascia (graduatorie ATA 24 mesi);
- dalle graduatorie ATA di seconda fascia;
- dalle graduatorie ATA di terza fascia.
Per quanto riguarda il conferimento delle supplenze per posti part-time, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue sono utilizzate dai dirigenti scolastici per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche.
CONVOCAZIONE SUPPLENTI DA GRADUATORIE TERZA FASCIA ATA
Il Decreto 3 marzo 2021, n. 50 relativo al bando ATA terza fascia per l’aggiornamento e l’inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA valide per il triennio scolastico 2021-2023 chiarisce, agli articoli 9 e 10, quali sono le modalità i interpello e convocazione degli aspiranti per le supplenze ATA. Ecco in dettaglio tutti gli step previsti:
- le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di convocazione per verificare se gli aspiranti sono inoccupati o occupati (parialmente o totalmente);
- le scuole individuano nel sistema informatico gli aspiranti che si trovano nella condizione di accettare la supplenza, per l’interpello e la convocazione;
- le scuole interpellano gli aspiranti a supplenze inviando loro una mail con avviso di ricezione, contenente tutte le informazioni sulla supplenza, mediante posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica tradizionale istituzionale o privata (PEO), per verificarne la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione.
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vorrei fare una domanda se possibile. E’ corretto fare una seconda convocazione sullo stesso posto amministrativo, richiamando anche tutti quelli già convocati la prima volta che non avevano dato la propria disponibilità. Esiste un norma specifica che indichi se si deve ripartire dal punto della prima convocazione e sia lecito o meno ricominciare dalla prima posizione?