DDL violenza sulle donne: cosa prevede in 13 punti. Tutte le novità e testo Pdf

Dalla riabilitazione al rafforzamento della prevenzione e delle pene. Ecco la spiegazione chiara di cosa prevede il DDL violenza sulle donne

Senato, Palazzo Madama, decreto, legge

Il 9 dicembre 2023 entra in vigore il DDL violenza sulle donne, votato all’unanimità in Parlamento il 22 novembre 2023.

Il Disegno di legge prevede numerose iniziative volte a contrastare il fenomeno della violenza sulle donne tra cui l’inasprimento delle pene, nuove regole sui processi e il potenziamento delle misure di prevenzione.

In questa guida vi spieghiamo in modo chiaro e dettagliato cosa prevede il DDL violenza sulle donne.

COSA PREVEDE IL DDL VIOLENZA SULLE DONNE

Il 22 novembre 2023 il Senato ha approvato in seconda lettura il DDL violenza sulle donne.

Si tratta del Disegno di Legge “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.275 del 24-11-2023.

Le misure del DDL entrano in vigore il giorno sabato 9 dicembre 2023 e prevedono pene più severe per chi commette violenza sulle donne. Previste anche misure per la prevenzione e aiuti per le vittime.

Vediamo insieme, per punti, cosa prevede il DDL violenza sulle donne.

1) AMMONIMENTO DEI COLPEVOLI E INFORMAZIONE VITTIME

Le nuove norme apportano modifiche alla legislazione esistente per potenziare le misure contro la violenza domestica, concentrandosi sull’ammonimento degli autori e sull’informazione delle vittime. Le modifiche includono:

  • l’ampliamento dei reati per i quali il questore può ammonire i presunti responsabili;
  • l’obbligo di informare le vittime su centri antiviolenza in casi specifici;
  • l’aumento delle pene per reati di violenza domestica commessi da soggetti già ammoniti.

Inoltre, si introduce la possibilità di adottare misure di vigilanza dinamica per prevenire la reiterazione delle condotte violente. Le norme del DDL violenza sulle donne, poi mirano a intercettare precocemente il ciclo della violenza nelle relazioni familiari, senza generare nuovi oneri finanziari.

2) POTENZIAMENTO MISURE PREVENZIONE

Le nuove norme del DDL introducono modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, mirando a rafforzare le iniziative contro i reati legati alla violenza domestica. Le principali modifiche interessano:

  • l’ampliamento dell’elenco dei reati per i quali possono essere applicate misure di prevenzione personali;

  • l’introduzione del braccialetto elettronico come strumento di controllo.

Inoltre, le norme stabiliscono che il tribunale deve imporre il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati dalle persone a rischio, nei confronti dei soggetti coinvolti in reati legati alla violenza domestica.

3) VIOLENZA DOMESTICA, PROCESSI PIÙ RAPIDI

Il DDL violenza sulle donne garantisce priorità nella trattazione dei processi relativi a specifici reati associati alla violenza domestica. Tra i nuovi inserimenti figurano i processi concernenti delitti come:

  • violazione di provvedimenti di allontanamento;

  • divieto di avvicinamento;

  • costrizione o induzione al matrimonio;

  • lesioni personali aggravate o deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso;

  • diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti;

  • stato di incapacità procurato mediante violenza in presenza di specifiche circostanze aggravanti.

Inoltre, viene introdotta la priorità assoluta anche per i processi relativi all’interruzione di gravidanza non consensuale.

4) FASE CAUTELARE PIÙ VELOCE

Il DDL violenza sulle donne mira a garantire una trattazione rapida nella fase cautelare dei processi relativi a specifici reati connessi alla violenza domestica. In particolare, si specifica che bisogna assicurare la priorità per una veloce adozione delle misure cautelari. 

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5) NUOVE REGOLE ATTRIBUZIONE DEI PROCESSI

Il testo legislativo in vigore dal 9 dicembre 2023 favorisce la specializzazione nella gestione dei processi legati alla violenza contro le donne e domestica. Le modifiche interessano l’articolo 1, comma 4, del Decreto Legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, il quale concede al procuratore capo la facoltà di assegnare specifici procedimenti o ambiti di attività a procuratori aggiunti o sostituti procuratori dell’ufficio.

Le modifiche specificano che, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o magistrati saranno sempre individuati in modo specifico per la gestione degli affari riguardanti la violenza contro le donne e domestica. L’organizzazione del lavoro di un pool di magistrati specializzati mira a garantire una distribuzione efficiente e tempestiva dei casi, con una preparazione specialistica nel campo indicato.

6) CAMBIANO I TERMINI PER LE ESIGENZE CAUTELARI

Il DDL violenza sulle donne introduce un articolo aggiuntivo al codice di procedura penale, stabilendo quanto segue:

  • per i casi di violenza domestica, il pubblico ministero è tenuto a valutare, senza ritardo e comunque entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure cautelari;

  • il giudice delle indagini preliminari è obbligato a prendere una decisione sull’istanza cautelare entro 20 giorni dalla sua presentazione, indipendentemente dalla valutazione del pubblico ministero;

  • nel caso in cui il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l’applicazione delle misure cautelari, è autorizzato a proseguire nelle indagini preliminari.

7) PENE PIÙ SEVERE IN CASO DI VIOLAZIONI

La norma introduce modifiche alla pena prevista dall’articolo 387-bis del codice penale italiano per la violazione dei provvedimenti di protezione contro gli abusi familiari. Le principali modifiche sono le seguenti:

  • aumenta la pena massima. Ovvero, la reclusione prevista per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, attualmente da 6 mesi a 3 anni, avrà un massimo aumentato a 3 anni e 6 mesi;

  • l’estensione dell’applicazione di questa disciplina penalistica anche alla violazione dei provvedimenti di protezione di analogo contenuto emessi dal giudice in sede civile, conformemente all’articolo 342-ter, primo comma, del codice civile;

  • l’applicazione della nuova disciplina riguarda anche i provvedimenti di eguale contenuto adottati nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In sintesi, la modifica mira ad aumentare la severità delle sanzioni per la violazione degli ordini di protezione, estendendo la loro applicazione a una gamma più ampia di contesti e decisioni giuridiche in materia familiare.

8) NUOVE REGOLE PER L’ARRESTO IN FLAGRANZA

Il DDL violenza sulle donne prevede novità nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, e di atti persecutori. Le principali disposizioni sono le seguenti:

  • si considera comunque in stato di flagranza colui che, sulla base di documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, risulta inequivocabilmente autore del fatto;

  • nel caso di flagranza, l’arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario per l’identificazione dell’autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

La norma mira a fornire una base giuridica più robusta per l’arresto immediato di coloro che violano gli ordini di protezione, rendendo specificamente possibile l’arresto basato su prove documentali, come registrazioni video o altre documentazioni ottenute attraverso dispositivi di comunicazione informatica o telematica.

9) REGOLE SU ALLONTANAMENTO D’URGENZA DA CASA

Il DDL prevede che il pubblico ministero, anche fuori dai casi di flagranza e con decreto motivato, può disporre l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Questa misura si applica nei confronti di chi è gravemente indiziato di specifici reati, tra cui violazione dei provvedimenti di allontanamento e divieto di avvicinamento, maltrattamenti, lesioni, atti persecutori o altri delitti con minaccia o violenza alla persona.

La novità si applica quando esistono fondati motivi per ritenere che tali condotte possano ripetersi, mettendo in grave e attuale pericolo la vita o l’integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile attendere il provvedimento del giudice a causa dell’urgenza della situazione.

Entro 48 ore dall’esecuzione del decreto di allontanamento urgente, il pubblico ministero deve richiederne la convalida al giudice. Il giudice deve fissare un’udienza di convalida entro le successive 48 ore, dando avviso tempestivo al pubblico ministero e al difensore.

10) VIOLENZA SULLE DONNE, NOVITÀ SULLE MISURE CAUTELARI

Il DDL apporta modifiche specifiche riguardanti le misure cautelari. Ecco le principali modifiche introdotte:

  • la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari possono essere applicati per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Previste anche nei procedimenti per lesioni personali nell’ambito di specifiche ipotesi aggravate;

  • la norma introduce la possibilità di applicare la misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei braccialetti elettronici disposti con la misura degli arresti domiciliari, dell’allontanamento obbligatorio dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

  • vengono introdotte nuove fattispecie di reato, come il tentato omicidio e la deformazione mediante lesioni permanenti al viso;

  • il testo apporta modifiche al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il giudice deve garantire una distanza minima di 500 metri nel disporre il divieto di avvicinamento.

11) VIA AI PERCORSI DI RECUPERO PER VIOLENTI

Il testo prevede la sospensione della pena, per specifici delitti, sia subordinata alla partecipazione del condannato a percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza psicologica.

La novità consiste nell’obbligo di superare con esito favorevole tali percorsi, svolti almeno bisettimanalmente, e nella partecipazione del giudice, con l’ausilio degli uffici di esecuzione penale esterna, nella individuazione degli enti e percorsi di recupero.

In caso di revoca delle misure cautelari, il tribunale deve decidere entro 10 giorni su eventuali misure di prevenzione personali, con durata non inferiore a quella del percorso di recupero. Un Decreto ad hoc stabilirà quali sono Enti autorizzati a mettere in campo tali percorsi.

12) NUOVI TERMINI RISARCIMENTI VITTIME

Il DDL violenza sulle donne estende da 60 a 120 giorni, il periodo in cui è possibile presentare domanda di indennizzo per le donne vittime di reati intenzionali violenti.

Inoltre, la nuova norma consente alle vittime o agli aventi diritto, in caso di omicidio, violenza sessuale, lesione personale gravissima o deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva alla vittima, di richiedere una provvisionale quando si trovano in stato di bisogno.

Tale provvisionale sarà imputata nella liquidazione definitiva dell’indennizzo previsto dalla stessa legge quando è emessa una sentenza di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti. La richiesta deve essere presentata al Prefetto, corredata da documentazione sulla situazione economica, e la provvisionale è limitata alle risorse disponibili nel Fondo previsto dalla legge. Il Prefetto verifica la richiesta entro 60 giorni. Poi il Comitato di solidarietà decide entro 120 giorni dalla presentazione, assegnando la provvisionale in misura non superiore a un terzo dell’importo dell’indennizzo.

13) FORMAZIONE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Le nuove disposizioni, in sintonia con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e lotta contro la violenza sulle donne e domestica del 2011 stabiliscono quanto segue:

  • l’Autorità politica delegata per le pari opportunità, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento dovrà elaborare linee guida nazionali, in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico dell’Osservatorio sulla violenza contro le donne e previa consultazione dell’assemblea dello stesso Osservatorio. Queste linee guida avranno lo scopo di orientare la formazione degli operatori che, in vari contesti, entrano in contatto con le donne vittime di violenza;

  • le linee programmatiche proposte annualmente dal Ministro della giustizia alla Scuola superiore della magistratura dovranno includere specifiche iniziative formative in tema di violenza contro le donne e violenza domestica. Questo per assicurare che la formazione degli operatori giuridici includa un focus su questi gravi fenomeni.

Queste disposizioni mirano a fornire strumenti formativi adeguati per affrontare la violenza sulle donne e domestica, allineate agli standard internazionali definiti dalla Convenzione di Istanbul.

IL TESTO DEL DDL VIOLENZA SULLE DONNE

Ecco il testo definitivo (Pdf 103 Kb) del DDL violenza sulle donne. Si tratta del Disegno di Legge “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica” che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.275 del 24-11-2023. Entra in vigore dal 9 dicembre 2023.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sulla proposta di legge al vaglio del governo, per inserire le donne vittime di violenza tra le categorie protette. Interessante anche il nostro articolo sui settori lavorativi con disparità di trattamento tra uomini e donne, nonché la proposta di estendere l’assegno di inclusione alle donne vittime di violenza nel 2024.

In questa sezione trovate le novità legislative. Per conoscere altre agevolazioni disponibili è possibile visitare la nostra sezione riservata agli aiuti per lavoratori e famiglie.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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