Esenzione imposte divorzio o separazione matrimonio

La guida su cos’è e come funziona l’esenzione imposte sul divorzio o sulla separazione da un matrimonio

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Quando una coppia decide di divorziare o separarsi in Italia, ci sono questioni legali e finanziarie da considerare e, per ridurre le spese, si può ricorrere all’esenzione dalle imposte sul divorzio o sulla separazione.

Si tratta di uno speciale trattamento fiscale che è stato oggetto di numerosi interventi da parte dell’Agenzia delle Entrate, con altrettante pronunce della Corte di Cassazione che hanno chiarito quando si applica l’esenzione.

In questa guida chiara e dettagliata spieghiamo cos’è esattamente l’esenzione dalle imposte sul divorzio o sulla separazione da un matrimonio, chi ne può beneficiare, quali sono i requisiti e come funziona.

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COS’È L’ESENZIONE IMPOSTE DIVORZIO O SEPARAZIONE

L’esenzione dalle imposte sul divorzio o sulla separazione da un matrimonio è un un trattamento fiscale speciale riconosciuto sotto forma di “sconto” sulle imposte a chi sta attraversando una procedura di divorzio o separazione matrimoniale in Italia.

In particolare, la norma prevede l’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa in relazione a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Si tratta di uno dei regimi di favore maggiormente richiesti in tema di registrazione di atti.

Questa esenzione è stata introdotta dall‘articolo 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987 per alleviare il carico finanziario che spesso si verifica durante la separazione o il divorzio.

Scopriamo insieme le basi, i requisiti e il contenuto dell’esenzione, oltre a riepilogare casi significativi affrontati dall’Agenzia delle Entrate e dalla Corte di Cassazione.

A CHI SPETTA

L’esenzione fiscale sul divorzio o sulla separazione matrimoniale può essere richiesta da chiunque sia coinvolto in una procedura di divorzio o separazione legale in Italia.

Questo include sia il coniuge richiedente (cioè chi ha chiesto la separazione o il divorzio), che il coniuge non richiedente (cioè chi si ha ricevuto la richiesta di separazione o divorzio dal partner, marito o moglie che sia).

REQUISITI

Per beneficiare dell’esenzione fiscale sul divorzio o sulla separazione matrimoniale, è necessario soddisfare determinati requisiti, tra cui:

  • residenza in Italia, ovvero almeno uno dei coniugi deve essere residente nel nostro Paese per ottenere l’esenzione;

  • la procedura di divorzio o separazione deve essere legale e deve essere stata avviata attraverso un tribunale italiano;

  • è richiesto che i coniugi siano effettivamente separati, il che significa che devono vivere in residenze separate;

  • il coniuge richiedente deve regolarmente versare gli alimenti al coniuge non richiedente (se previsto) o ai figli, se presenti;

  • il patrimonio coniugale deve essere stato diviso tra i coniugi in modo giusto e conforme alla legge.

CASI PARTICOLARI

Nel corso degli anni ci si è chiesti se i benefici fiscali siano applicabili anche in relazione alle seguenti ipotesi:

  • scioglimento dell’unione civile;

  • convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale;

  • separazione consensuale tra coniugi mediante accordo concluso dinanzi al Sindaco;

  • scioglimento della convivenza di fatto.

L’Agenzia delle Entrate, con diversi documenti di prassi, ha fornito chiarimenti in merito a questi casi. Ovvero:

  • unione civile: l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 573 del 24 novembre 2022 ha affermato che si ritiene esente da imposte l’atto con il quale veniva trasferita una quota di un immobile a favore di uno dei due soggetti nell’ambito dello scioglimento dell’unione civile;

  • negoziazione assistita: l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 65 del 16 luglio 2015, ha chiarito che l’esenzione si applica anche agli accordi raggiunti tramite la negoziazione assistita, a condizione che questi accordi siano funzionali e indispensabili per risolvere la crisi coniugale;

  • separazione consensuale davanti al Sindaco: la Legge n. 132 del 12 settembre 2014 ha introdotto la possibilità di concludere un accordo di separazione davanti al Sindaco. Questa procedura semplificata non richiede la presenza di avvocati ed è svolta davanti al Sindaco in qualità di ufficiale dello Stato Civile. Tuttavia, questa procedura non consente patti di trasferimento patrimoniale, e quindi l’esenzione dalle imposte sul divorzio o sulla separazione da un matrimonio non si applica a eventuali accordi di questo tipo. A chiarirlo è anche la risposta all’interpello n. 80 del 27 febbraio 2020;

  • convivenza di fatto: la Legge n. 76 del 20 maggio 2016 definisce le “convivenze di fatto” come relazioni tra due persone adulte legate da legami affettivi di coppia e reciproca assistenza, senza vincoli di parentela, affinità, matrimonio o unione civile. L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 244 del 4 maggio 2022, ribadisce che l’esenzione non si applica alle separazioni o agli accordi patrimoniali tra conviventi di fatto, in quanto questa categoria non è disciplinata in modo simile alle unioni civili o al matrimonio. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 20956 del 1° luglio 2022.

COME FUNZIONA L’ESENZIONE IMPOSTE DIVORZIO O SEPARAZIONE

L’esenzione fiscale sul divorzio o sulla separazione matrimoniale permette ai coniugi di non pagare alcune spese legate alla procedura di divorzio o separazione. Tale esenzione si applica in sede di redazione o presentazione degli atti interessati.

Cioè, i coniugi saranno esenti dal pagamento dell’imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa in relazione a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Pertanto, quando si presentano gli atti per il divorzio (o per la separazione) bisognerà specificare il diritto all’esenzione.

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QUANDO SI APPLICA L’ESENZIONE

La Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 154 del 10 maggio 1999, ha stabilito che l’esenzione dalle imposte si applica sia ai casi di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio), che alla separazione tra coniugi.

Inoltre, la Corte Costituzionale ha specificato che questa agevolazione riguarda:

  • tutti i tributi, indipendentemente dall’uso del termine “tassa” nella norma originale. La Corte di cassazione ha confermato questa interpretazione nella sentenza n. 6065 del 12 maggio 2000. La Circolare n. 49 del 16 marzo 2000 ha ulteriormente precisato che anche se rimane l’obbligo di registrazione degli atti, questa registrazione deve essere eseguita senza alcun tributo;


  • gli accordi patrimoniali direttamente legati ai coniugi, ma anche quelli che riguardano disposizioni a favore dei figli. A chiarirlo è la Circolare AdE n. 27 del 21 giugno 2012. Tuttavia, l’agevolazione è concessa solo se il testo dell’accordo omologato dal tribunale esplicitamente stabilisce che l’accordo patrimoniale a beneficio dei figli è essenziale per risolvere la crisi coniugale. Inoltre, la Corte di cassazione ha confermato questa interpretazione con diverse decisioni, come la n. 11458 del 30 maggio 2005, la n. 16348 del 28 giugno 2013 e la n. 31603 del 6 dicembre 2018;

  • anche l’atto di mutuo che il coniuge assegnatario dell’immobile comune deve stipulare per indennizzare l’altro coniuge. Tuttavia, per beneficiare dell’esenzione fiscale, è necessario che il mutuo sia una condizione essenziale per attuare gli accordi di separazione. Questa condizione deve essere evidenziata nelle clausole dell’accordo di separazione approvato dal giudice e deve essere finalizzata alla risoluzione della crisi coniugale. A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 260 dell’11 maggio 2022;

  • la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, poiché determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio. A chiarirlo è la risposta all’interpello n. 199 del 1° luglio 2020.

L’esenzione non si applica invece quando un individuo rinuncia unilateralmente all’assegnazione di un appartamento precedentemente concesso nell’ambito di un verbale di separazione. In un caso, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 39 del 10 febbraio 2020, ha chiarito che questa rinuncia è considerata un atto volontario non legato all’adempimento degli obblighi derivanti dal processo di scioglimento del matrimonio. Pertanto l’esenzione non viene riconosciuta.

COME RICHIEDERE L’ESENZIONE IMPOSTE DIVORZIO O SEPARAZIONE

Per ottenere l’esenzione dalle imposte per divorzio o separazione matrimoniale, bisogna presentare la documentazione dovuta con la dicitura riportante la casistica prevista dall’articolo 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74. Cioè, quando si presentano gli atti per il divorzio (o per la separazione) nei termini previsti dalla normativa, bisognerà specificare il diritto all’esenzione per ottenerlo.

In caso di divorzio o separazione, anche consensuale, per capire se si rientra nei casi di esenzione che vi abbiamo illustrato, è consigliabile rivolgersi a un avvocato o a un consulente specializzato.

ALTRI SGRAVI FISCALI IN CASO DI DIVORZIO O SEPARAZIONE

Altre spese possono essere detratte dalla dichiarazione dei redditi. Infatti, chi versa periodicamente assegni al coniuge può portarli interamente in deduzione dal proprio reddito imponibile. Ciò, però, a condizione che sia intervenuta la separazione legale ed effettiva, l’annullamento o il divorzio e che l’importo periodico sia quello determinato in sentenza.

In tal caso, le spese sono detraibili usando il modello 730 o in fase di dichiarazione dei redditi, di anno in anno come ad esempio le detrazioni figli a carico. Per maggiori dettagli su come compilare il modello 730 del 2023, vi consigliamo di leggere questa guida.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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