Pagamenti Assegno di inclusione sospesi: ecco come rimediare

La guida su come rimediare in caso di pagamenti dell’assegno di inclusione sospesi

INPS, pagamenti

I pagamenti relativi all’Assegno di Inclusione possono essere sospesi dall’INPS, anche in caso di istruttoria positiva e Patto di Attivazione Digitale (PAD) sottoscritto.

Solo infatti i nuclei familiari che hanno già ricevuto l’ADI nei mesi precedenti e risultano in regola con i requisiti e l’ISEE ricevono l’importo spettante, come ogni mese.

In questo articolo spieghiamo i casi in cui i pagamenti Assegno di Inclusione sono sospesi, chi rischia e come rimediare.

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PER CHI SONO SOSPESI I PAGAMENTI ADI

Come specificato dall’INPS con il Messaggio del 14 marzo 2024, n. 1090, ai fini dell’erogazione dell’Assegno di Inclusione la sola approvazione della domanda non è sufficiente. Perché l’ADI venga effettivamente erogato, infatti, è necessario che tutti i componenti attivabili del nucleo familiare:

  • si iscrivano alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa);
  • sottoscrivano il Patto di Attivazione Digitale (PAD), ovvero il Patto per il Lavoro.

Valgono in questi casi anche le condizioni specificate nel messaggio n. 1816 del 13 maggio 2024, ovvero i beneficiari con componenti in condizione di svantaggio (come disabilità o altri bisogni speciali) devono anche risultare inseriti in specifici programmi di cura e assistenza. L’esito del controllo sulla condizione di svantaggio e sull’inserimento nel programma di cura e assistenza è consultabile direttamente dal cittadino e dagli operati di Sede nella procedura ADI disponibile sul sito istituzionale di INPS.

Chi non completa questi passaggi entro i tempi previsti, anche se ha ottenuto esito positivo alla domanda, non riceverà il pagamento mensile, poiché la pratica risulta sospesa in attesa di completamento.

Inoltre, come chiarito anche da INPS nella Circolare n.105 del 16-12-2023, la sospensione dell’Assegno di Inclusione scatta nei casi in cui il soggetto beneficiario sia interessato da:

  • misura cautelare personale;
  • provvedimenti non definitivi di condanna;
  • latitanza o nel caso in cui si sia sottratto volontariamente all’esecuzione della pena;
  • non ottemperanza agli obblighi di presentazione ai servizi competenti;
  • accettazione offerta lavoro da 1 a 6 mesi, ovvero il beneficiario ha trovato lavoro e non ha più bisogno del sostegno economico previsto.

Invece, i nuclei familiari che hanno già ricevuto l’ADI nei mesi precedenti e sono in regola con la presentazione dell’ISEE 2025, se permangono i requisiti del diritto all’assegno, come chiariti nel Assegno di Inclusione, riceveranno il pagamento ogni mese, nelle date stabilite dal calendario pagamenti ADI dell’INPS.

Va da se che, anche se la domanda è stata accettata e tutti gli altri obblighi (iscrizione a SIISL, Patto di attivazione digitale) sono stati rispettati, senza ISEE valido l’INPS non può erogare il contributo.

L’ISEE si considera non in regola nei seguenti casi:

  • non è stato presentato (cioè il nucleo non ha ancora richiesto l’ISEE 2025);

  • è scaduto (ogni ISEE ha validità fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stato rilasciato);

  • presenta omissioni o difformità (dati mancanti, non coerenti o segnalazioni sui redditi/patrimoni);

  • non corrisponde alla reale composizione del nucleo familiare.

Tuttavia, qualora sia disposta la sospensione, si può comunque rimediare, anzi è consigliato agire con tempestività per non perdere il diritto. Scopriamo allora come.

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COME RIMEDIARE

Coloro per cui i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono stati sospesi per mancata presentazione dell’ISEE aggiornato al 2025 devono subito presentare la DSU all’INPS in modo tale da ottenere nuovamente l’accesso al beneficio. È possibile acquisire e inviare la DSU INPS attraverso il servizio online “Portale unico ISEE”, disponibile in questa pagina.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contiene infatti i dati auto dichiarati dall’utente e i dati precompilati forniti da Agenzia delle Entrate e da INPS, ed è necessaria ottenere la certificazione ISEE valida fino al 31 dicembre.

Chi ha già presentato la DSU e non ha comunque ricevuto il placet al pagamento dell’ADI, allora deve rivolgersi alla sede INPS competente.

Come spiegato infatti nel messaggio n. 1816 del 13 maggio 2024, ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati.

Nel Messaggio n. 684 del 14-02-20, viene inoltre chiarito che, all’esito delle verifiche l’operatore INPS, poi, può:

  • confermare la discordanza della DSU rispetto all’ISEE e contrassegnare la domanda ADI come “respinta”;

  • annullare la sospensione se risulta veridicità (ai fini ISEE), consentendo il completamento favorevole dell’istruttoria.

Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede. Quindi, ai potenziali beneficiari in questi casi non resta altro che aspettare.

Nel caso di conferma da parte delle Amministrazioni preposte ai controlli della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza e di esito positivo dell’istruttoria relativamente alle verifiche sugli altri requisiti di accesso alla misura, le domande sono state progressivamente accolte e poste in pagamento.

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Scritto da Valeria Cozzolino - Giornalista, esperta di leggi, politica, Pubblica Amministrazione, previdenza e lavoro.
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