Bonus barriere architettoniche 2023: cos’è e come ottenerlo

La guida dettagliata sul bonus barriere architettoniche 2023. Ecco come funziona, a chi spetta, quali sono i limiti e come ottenerlo

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Anche nel 2023 è attivo il bonus barriere architettoniche, la detrazione del 75% sulle spese sostenute da cittadini, imprese ed enti pubblici e privati per l’eliminazione di ostacoli alla mobilità. La proroga arriva nella Legge di Bilancio 2023 che estende la misura fino al 2025.

Lo scopo di questo bonus è aiutare le persone con limitata capacità motoria incentivando l’abbattimento di tutti gli impedimenti fisici (es. scalini, porte strette, tramezzi) che ostacolano l’utilizzo dello spazio, sia all’interno delle abitazioni che sul luogo di lavoro.

In questa guida vi spieghiamo cos’è il bonus barriere architettoniche 2023, come funziona, a chi spetta e come presentare la richiesta.

BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2023, COS’È

Il bonus barriere architettoniche consiste in una detrazione del 75% sulle spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di ostacoli fisici in edifici già esistenti che impediscono la libertà di movimento, specialmente alle persone affette da disabilità motoria. Valido per lavori effettuati da privati cittadini, enti pubblici e privati, imprese, esercenti arti e professioni, il bonus barriere architettoniche viene concesso anche per l’istallazione degli impianti di automazione (come ascensori o montascale) che servono ad eliminare i limiti per chi ha problemi deambulatori. Sono previsti però dei massimi di spesa a seconda del tipo di edifici interessati dall’intervento, fino a un tetto di 50.000 euro.

Introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 42) che lo ha inserito nel Decreto Rilancio, il bonus è stato prorogato dalla Manovra 2023 anche per i tre anni successivi. A questo punto, la detrazione è concessa per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (e non più entro il 31 dicembre 2022). Ma vediamo insieme a chi spetta e come richiedere il bonus barriere architettoniche.

A CHI SPETTA IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 2023

Il bonus barriere architettoniche 2023 spetta a chiunque – sia privati cittadini che imprese – faccia richiesta di detrazione IRPEF del 75% dimostrando di aver effettuato spese chiaramente volte a eliminare le barriere architettoniche. L’Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che i lavori sono agevolabili anche se nell’edificio non sono presenti persone disabili o over 65. Si tratta, in particolare, dei seguenti soggetti:

  • persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

Più precisamente, con la risposta ad interpello n. 444 del 2022 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che anche le imprese possono fruire del bonus barriere architettoniche sugli immobili di loro proprietà assegnati in locazione. Poiché la norma riconosce il beneficio su immobili già edificati, senza andare nel dettaglio per quanto concerne i requisiti dei fruitori, l’AdE chiarisce che sono incluse anche le società le quali possono avvalersi dell’agevolazione per gli interventi compiuti sugli immobili posseduti o detenuti, anche se dati in locazione. Ciò vale sia per beni patrimoniali che strumentali.

COME FUNZIONA IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

L’agevolazione vale esclusivamente per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 (grazie alla proroga della Legge di Bilancio 2023) per la realizzazione d’interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione è pari al 75% e deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione pari al 75% è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. L’agevolazione non può essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento di una persona con disabilità.

LE SPESE AMMISSIBILI

Per quanto riguarda gli interventi ammessi, il bonus barriere architettoniche spetta per:

  • ogni tipo d’intervento edilizio finalizzato a eliminare le barriere architettoniche;

  • gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;

  • in caso di sostituzione degli impianti le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito, in caso di sostituzione dell’impianto.

Non sono agevolabili le opere, pur effettuate allo stesso scopo, riguardanti però immobili di nuova costruzione. I pagamenti poi, per ottenere il bonus, devono essere tracciabili e dimostrabili.

SPESE AGEVOLABILI, ALCUNI ESEMPI

Tra le spese ammesse al bonus barriere architettoniche vale la pena citare alcuni esempi come:

  • rampe inclinate;

  • ascensori;

  • piattaforme elevatrici;

  • interventi che consentono agli impianti di diventare pienamente accessibili;

  • adeguamento dei servizi igienici per consentire a tutti manovrabilità e utilizzo degli apparecchi;

  • lavori di sistemazione d’impianti elettrici e citofoni, che devono essere alla giusta altezza e ben visibili.

COSA SI INTENDE PER “BARRIERE ARCHITETTONICHE”?

Ai fini dell’accesso alla detrazione gli interventi ammissibili devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento adottato con il Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. In particolare, per barriere architettoniche si intendono:

  • gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;

  • ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;

  • la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

L’accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

  • gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali;

  • le parti comuni.

Inoltre, gli interventi devono rispettare tutti i criteri e i parametri previsti dal citato Decreto Ministeriale (articoli 3 – 9).

COME OTTENERE IL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

Per richiedere il bonus barriere architettoniche basta valorizzare la spesa nella dichiarazione dei redditi, e la detrazione verrà riconosciuta in 5 anni. Questo però non è l’unico modo per ottenere l’agevolazione. In alternativa il bonus può anche essere fruito in maniera più immediata sotto forma di:

  • sconto in fattura da parte dei fornitori di beni o servizi (l’azienda che ha realizzato gli interventi applica uno sconto);

  • cessione del credito che corrisponde alla detrazione spettante con rimborso della somma corrispondente (il credito viene ceduto e si ha l’opportunità di recuperare subito l’importo che spetta per l’agevolazione).

COME FUNZIONANO LA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN FATTURA

Come anticipato il bonus barriere architettoniche può essere valorizzato oltre che nella propria dichiarazione dei redditi anche con il meccanismo già introdotto da altri bonus edilizi, quali Superbonus 110 % o Bonus Facciate, introdotti dal Decreto Rilancio. Parliamo di:

  • sconto in fattura: ovvero uno sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, d’importo pari alla detrazione spettante. È prevista la facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (massimo 3 cessioni);

  • cessione del credito d’imposta: ovvero cessione del credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (massimo 3 cessioni).

Il Decreto Antifrode (Decreto Legge n. 157 dell’11 novembre 2021), si ricorda, ha stabilito che, per chiunque voglia utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito per spese superiori ai 10.000 euro, è obbligatorio trasmettere all’Agenzia delle Entrate:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante il diritto a richiedere la detrazione d’imposta;

  • la congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi fatti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Testo della Legge di Bilancio 2022  (Pdf 2 Mb) pubblicato sulla Gazzetta Serie Generale n.310 del 31-12-2021 – Suppl. Ordinario n. 49;

Risposta all’interpello n. 444 del 6 settembre 2022 (Pdf 154 Kb);

Guida AdE sulle ristrutturazioni edilizie (Pdf 5 Mb).

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Roberto Sparla

Notizie fornite in modo chiaro utilissima per chi non è del mestiere

Paolo Palazzesi

Ottima iniziativa