Assegno Unico genitori separati e divorziati: ISEE e regole

Le indicazioni operative su come richiedere Assegno Unico Universale in caso di genitori separati o divorziati con chiarimenti INPS e regole normative

genitori, figli

Sono tanti i dubbi sull’Assegno Unico 2022 in caso di genitori separati o divorziati, dall’ISEE necessaria fino alle istruzioni operative per richiederlo.

La domanda per l’Assegno Unico, infatti, può essere presentata da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, anche in caso di separazione o divorzio. Ma come fare esattamente? Chi prende l’assegno effettivamente? Quale ISEE serve?

In questa guida rispondiamo a tutte le domande e spieghiamo in modo chiaro e dettagliato come funziona l’Assegno Unico nelle ipotesi specifiche di genitori separati o divorziati in base ai chiarimenti INPS e alle regole normative.

ASSEGNO UNICO PER GENITORI SEPARATI, COME FUNZIONA

La regola generale prevede espressamente che l’Assegno Unico Universale venga corrisposto dall’INPS soltanto al richiedente oppure, su richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (padre, madre o tutore), a prescindere che si tratti di genitori conviventi o meno.

Con specifico riguardo ai genitori separati / divorziati e a chi fra i due può richiedere effettivamente la prestazione, però, bisogna andare a vedere come è regolato l’affidamento del figlio, ovvero:

  • in caso di affidamento condiviso, l’Assegno andrà in pari misura (50 e 50) ad entrambi i genitori e, quindi, potranno richiederlo entrambi;

  • in caso di affidamento esclusivo ad uno dei due, l’Assegno andrà interamente al genitore che lo detiene il quale sarà l’unico a poter presentare la richiesta INPS.

Sul punto, peraltro, l’INPS è intervenuta con il Messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, offrendo chiarimenti sulla presentazione e la gestione delle domande dell’Assegno Unico Universale da parte dei genitori separati o divorziati (oltre che per i figli maggiorenni).

Si precisa che anche nelle ipotesi di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della legge n. 183/1984, occorre distinguere l’ipotesi dell’affido esclusivo a uno soltanto dei genitori da quello condiviso ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

LA DIFFERENZA TRA AFFIDAMENTO CONDIVISO O ESCLUSIVO

Abbiamo visto che l’Assegno viene sempre erogato interamente al solo genitore che detiene l’affidamento esclusivo del figlio e, in caso di affidamento condiviso, a metà tra entrambi i genitori. Ciò deve risultare o da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti.

Ma attenzione, ci sono due casi particolari:

  • l’assegno viene sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori. Ciò potrebbe avvenire anche in caso di affidamento condiviso;

  • gli stessi genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti e, anche qui, a prescindere che l’affidamento del figlio sia esclusivo o condiviso.

COME AVVIENE IL PAGAMENTO

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita”, il richiedente nel compilare ha la possibilità di scegliere una delle diverse opzioni per l’imputazione del pagamento previste e sempre in base alle condizioni sopraelencate (accordo o provvedimento del giudice). Le due possibilità quindi sono:

  • pagamento del 100% a uno solo dei genitori;

  • pagamento ripartito al 50%.

Più precisamente, visto che l’assegno è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore. Ma attenzione, i dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

In tutti i casi esemplificati, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

COME PRESENTARE DOMANDA

Nei casi sopra riportati, il richiedente dichiara la sua condizione nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’Assegno unico figli al 100% o al 50%. Qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore, se le condizioni sono mutate, ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di elargizione. È necessario a tal fine, integrare la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%. Per maggiori informazioni su come presentare la domanda di Assegno unico, vi consigliamo di leggere la nostra guida.

In sede di prima domanda o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto, ma che gli potrà comunque essere richiesta dall’Istituto anche in un momento successivo. I documenti che l’INPS potrebbe richiedere sono:

  • accordo scritto tra le parti;
  • decreto di separazione;
  • sentenza di separazione o di divorzio.

CASI DI RIESAME

L’altro genitore, in ogni caso, potrà chiedere alla Struttura INPS competente il riesame della ripartizione, trasmettendo idonea documentazione a comprova. Le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell’assegno, non saranno più modificabili, dall’altro genitore o dal Patronato. Solo il richiedente potrà in un momento successivo modificare questa scelta, qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.

ASSEGNO UNICO GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI, CON QUALE ISEE?

Le regole per i divorziati o del genitore non sposato sono quelle che si utilizzano normalmente per l’ISEE ordinario o per l’ISEE minorenni. Nella Dichiarazione sostitutiva unica (che serve per avere l’ISEE) vanno inseriti tutti i redditi del nucleo familiare. L’ISEE richiesto per l’Assegno unico, in ogni caso, è quello dei figli per i quali si richiede la misura e, pertanto, deve essere quello del nucleo familiare a cui i figli appartengono, indipendentemente da quale dei due genitori presenta la richiesta.

Per maggiore chiarezza facciamo un esempio. Poniamo il caso in cui a richiedere l’assegno siano due genitori divorziati, ciascuno per la sua metà. Nella domanda di Assegno unico, il genitore che fisicamente compila la richiesta deve specificare il codice fiscale del figlio (o dei figli) per i quali si richiede il beneficio e dichiarare se è in possesso di un ISEE in corso di validità (ISEE che può essere integrato anche in un secondo tempo). È poi l’INPS a procedere nella ricerca dell’ISEE in cui il codice fiscale del minore è presente. L’importo dell’Assegno Unico spettante, a quel punto, è calcolato sull’ISEE del nucleo familiare dei figli per cui si richiede l’Assegno come precisa anche l’INPS nella pagina dedicata alla nuova misura “in base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario”. “Eventualmente” poiché, si ricorda, l’Assegno Unico viene erogato anche senza ISEE, seppur in misura minima.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Messaggio INPS n° 1714 del 20-04-2022 (Pdf 84 Kb)

Circolare INPS n° 23 del 09-02-2022  (Pdf 158 Kb)

LA GUIDA SULL’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE 2022

Per aiutare tutte le famiglie che desiderano comprendere meglio il funzionamento dell’Assegno Unico figli, il calcolo, i casi specifici di maggiorazione, i casi di compatibilità, quando e come presentare domanda, abbiamo creato una guida molto chiara e dettagliata che vi invitiamo a consultare questa pagina. In questo articolo invece, ci sono le risposte alle principali FAQ.

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