Abbiamo raccolto tutte le FAQ sul bando graduatorie provinciali e istituto Docenti 2020 del MIUR.
Ecco le domande frequenti sulle nuove graduatorie d’istituto e provinciali Docenti per l’assegnazione delle supplenze nelle scuole, e tutte le risposte a problemi e dubbi comuni su abilitazione, accesso e compilazione della domanda online.
Per richiedere l’abilitazione al servizio Istanze OnLine è necessario seguire tutte le istruzioni riportate nella pagina web dedicata al servizio, che abbiamo riassunto in questa guida pratica.
No. Si consiglia comunque di procedere all’abilitazione al Servizio in tempo utile per effettuare tutte le fasi entro i termini di presentazione dell’istanza di interesse.
Dalla homepage del portale web MIUR, nella fascia “Approfondimenti”, clicca sulla voce “Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze” e successivamente seleziona il tasto “Accedi all’istanza” in alto a destra oppure in basso nella fascia celeste sotto la voce “Vai direttamente all’istanza”.
L’istanza è denominata “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2020/21 e 2021/22”.
I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sul portale delle Istanze OnLine prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. In particolare ci si deve accertare di aver inserito almeno un recapito telefonico in quanto obbligatorio ai fini della presente procedura. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alle Funzioni di servizio, funzione “Variazione dati di recapito”.
Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione.
Sì, purché entro il 6 agosto, termine di scadenza per inoltrare le istanze. Se la domanda era stata precedentemente inoltrata deve essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro, accedendo all’istanza tramite il tasto “vai alla compilazione”. All’accesso il sistema verifica la presenza di una domanda già inoltrata e chiede se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest’ultimo caso effettua l’annullamento del precedente inoltro e consente l’accesso in aggiornamento.
Per facilitare le operazioni di inoltro delle istanze è stata effettuata una modifica per cui il codice personale non viene più richiesto. La stessa modifica è stata fatta per la fase di annullamento dell’inoltro.
Cliccando sul tasto “azioni disponibili” in corrispondenza della sezione d’interesse è possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti.
In questa sezione devono essere caricati esclusivamente i documenti attestanti il conseguimento del titolo estero, in un unico file di tipo .pfd o .zip contenente esclusivamente i seguenti documenti:
– titolo di studio conseguito all’estero;
– dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
– servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.
La dimensione massima del file allegato è di 2 Mega, eventuali altri documenti diversi da quelli indicati non saranno considerati nella fase successive del procedimento.
La sostituzione della provincia è possibile senza nessun vincolo se non è ancora stata compilata la sezione delle sedi esprimibili ai fini delle graduatorie d’istituto. Se, invece, questa sezione è stata già compilata il sistema invierà un messaggio che invita a cancellare le sedi prima di procedere alla modifica della provincia.
Sono precompilati dal sistema e non modificabili i dati anagrafici e di recapito. Sono precompilati e modificabili i dati di residenza, preimpostati con il recapito. Sono precaricati e modificabili i dati dei servizi presenti nella base dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione.
Le date sono stabilite dal Decreto Dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020. L’apertura è prevista dalle 15:00 del 22 luglio alle 23:59 del 6 agosto 2020.
I servizi statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione sono stati precaricati nell’istanza, e devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato. Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.
Sì.
L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti.
La dichiarazione deve essere caricata nella domanda, ed è pertanto necessario possederla entro il termine di presentazione delle istanze.
Sì.
La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla base delle GAE e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione.
I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.
Sì.
La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio. I servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza. Dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta, il sistema, in sede di valutazione, verifica la corrispondenza e procede al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso è la stessa, come aspecifico in caso contrario.
Per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso. Per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.
Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea. Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. E’ possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.
Sono considerate valide, esclusivamente, le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, radunati negli appositi elenchi. Non sono pertanto riconosciute le certificazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Siccome gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo. In questo caso occorre non selezionare la voce che chiede gli estremi del riconoscimento.
Chi abbia frequentato uno dei quattro cicli di specializzazione sul sostegno deve flaggare la voce “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato”.
Sì.
No. Va inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso è ininfluente.
Per i servizi di almeno 180 giorni prestati su sostegno nel solo caso in cui fra le graduatorie richieste sia presente una graduatoria di sostegno di seconda fascia. Per questa tipologia di graduatoria, infatti, tre annualità di servizio su sostegno nel relativo grado sono requisito di accesso.
Il servizio deve essere valutato ai sensi dell’art. 15, comma 4 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020. Quindi, dopo aver popolato tutti i campi obbligatori per inserire il servizio, deve in aggiunta essere selezionata la voce “valutazione art. 15 comma 4”. Tale articolo dell’ordinanza recita: il servizio di insegnamento ante-cedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 di-cembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
Per dichiarare il possesso dei 24 CFU occorre selezionare la voce “possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17”.
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’articolo 1, comma 7, ultimo periodo ha disposto che “Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”. Tale previsione di ammissione con riserva, evidentemente, non può trovare applicazione nel caso delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze trattandosi di procedure per soli titoli. Si ricorda inoltre che il titolo di studio, comunque, da solo non sarebbe sufficiente, perché occorrerebbe possedere uno degli altri titoli congiunti riportati nell’ordinanza.
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