Green Pass Scuola: controlli, regole, sanzioni. Nota e guida MIUR

Le novità normative sul controllo Green Pass a scuola. I chiarimenti del MIUR e i documenti utili da scaricare

green pass scuola

Il MIUR ha fornito tutte le regole sul controllo Green Pass a scuola, sui diritti e i doveri del personale scolastico e gli obblighi della certificazione verde.

L’obbligo vaccinale, dopo il Decreto Super Green Pass vale sia per i dirigenti scolastici che per il personale scolastico e, in generale, l’obbligo Green Pass continua a valere per chiunque entri a scuola, a eccezione degli studenti.

In questa guida abbiamo raccolto tutte le norme sulle verifiche e i controlli Green Pass e Super Green Pass a scuola.

SUPER GREEN PASS A SCUOLA: OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Con il Decreto Super Green Pass del 26 novembre 2021, il Governo ha deciso di estendere l’obbligo vaccinale a tutto il personale scolastico e ad altre categorie, come si legge in questo approfondimento. L’obbligo vale dal 15 dicembre 2021. La Circolare MIUR n. 0001337 del 14 dicembre 2021 ha chiarito quali devono essere le procedure di verifica dell’obbligo vaccinale. Nello specifico, la circolare disciplina il processo di verifica da mettere in campo che procede per steps e può essere fatta sua dal SIDI che attraverso l’APP VerificaC19.

NUOVA MODALITÀ DI VERIFICA VIA SIDI

Nel Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) è stata introdotta una nuova funzionalità che, affiancandosi alla soluzione tecnica disponibile per il controllo del Green Pass, permette ai Dirigenti Scolastici di verificare quotidianamente – mediante un’interazione tra il Sistema Informativo dell’Istruzione e la Piattaforma Nazionale Digital Green Certificate – lo stato vaccinale del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale. In particolare, il Dirigente Scolastico o un suo delegato utilizza le credenziali di accesso personali  e ottiene l’informazione con la dicitura “in regola” o “non in regola” nella tutela della privacy. È previsto anche un sistema di alert che consentirà di conoscere automaticamente i mutamenti dello stato di vaccinazione del personale.
Questa soluzione si affianca e non sostituisce l’utilizzo delle funzionalità introdotte per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 come il “VerificaC19”.

ASSISTENZA PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO O IL DELEGATO

Per supportare i Dirigenti Scolastici ed il personale da loro delegato nelle attività di verifica dello
stato vaccinale, il MIUR ha anche mette a disposizione il servizio Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) – canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l’Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche organizzative, gestionali, amministrative, accessibile al seguente percorso: “SIDI → Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Help Desk Amministrativo Contabile”.

Tra i documenti utili anche la guida operativa e questi due moduli:

OBBLIGO GREEN PASS A SCUOLA, LA NORMATIVA

L’obbligo Green Pass a scuola è stato introdotto dal Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 convertito nella Legge 24 settembre 2021, n. 133. Il Decreto ha stabilito chi è sottoposto all’obbligo e chi no, nelle scuole, nelle università e in altre strutture pubbliche.

Il 15 ottobre 2021 con la nota n. 1534 del MIUR, il Capo Dipartimento per il sistema educativo d’istruzione e di formazione, ha informato le scuole degli obblighi e le novità sul controllo certificazioni verdi in ambito scolastico dopo la pubblicazione della Legge di conversione 133 del 2021, entrata in vigore il 2 ottobre 2021 e le norme successive. In questo approfondimento, potete vedere nel dettaglio cosa prevede la legge.

Vediamo per punti, i temi e le regole operative sul controllo Green Pass a scuola affrontati dalla nota MIUR del 15 ottobre 2021.

1) OBBLIGO GREEN PASS PER IL PERSONALE SCOLASTICO

La Legge 133 del 2021 stabilisce che il Green Pass a scuola è obbligatorio per tutto il personale:

  • del sistema nazionale d’istruzione;
  • dei servizi educativi per l’infanzia;
  • impiegato nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
  • dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);
  • impiegato nei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);
  • degli istituti tecnici superiori (ITS).

2) OBBLIGO GREEN PASS PER SOGGETTI DIVERSI DAL PERSONALE SCOLASTICO

La Legge 133 del 2021 conferma il Green Pass a scuola obbligatorio per genitori e per chiunque entri nei plessi. Quindi anche a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella scuola (ad esempio addetti alle mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti esterni, ecc.). Confermata poi l’esclusione dell’obbligo per bambini, alunni e studenti, compresi i frequentanti dei sistemi regionali di formazione, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

La violazione dell’obbligo di presentazione del Green Pass da parte di soggetti diversi dal personale scolastico comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa dai 400 ai 1.000 euro.
Qualora l’accesso alla struttura scolastica risulti motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà comminata solo al suo datore di lavoro e non al lavoratore. L’accertamento della violazione è di competenza del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative. L’irrogazione della sanzione è di competenza del Prefetto.

3) SOSPENSIONE DAL RAPPORTO DI LAVORO IN ASSENZA DI GREEN PASS E SANZIONI CANCELLATE

Nella conversione in Legge è stato stabilito di considerare ingiustificata l’assenza per chi arriva senza presentare il Green Pass. A chi non presenta la certificazione verde dunque, non sono corrisposte né la retribuzione, né altro compenso o emolumento. A decorrere dal 5° giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni. Mantiene efficacia fino alla presentazione del Green Pass o alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione, che non supera i 15 giorni.

Infatti, per garantire il diritto allo studio è prevista la sostituzione del personale assente con la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore a 15 giorni. Dunque, il rientro del “sospeso” potrà avvenire alla presentazione di una certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.

Un’altra novità è che non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico sprovvisto di certificazione verde.

4) CONTROLLO GREEN PASS

L’obbligo di verifica e controllo Green Pass resta di competenza dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative. La nuova formulazione del Decreto Legge 52 del 2021 offre però, la possibilità di delegare l’accertamento a personale formalmente individuato. Il controllo nei confronti dei soggetti esterni che accedono a scuola per ragioni di servizio o di lavoro, l’obbligo di verifica è anche a carico dei rispettivi datori di lavoro. Il controllo da parte del dirigente scolastico e dei responsabili delle istituzioni scolastiche, in questo caso, deve essere eseguito «a campione».
Valgono le stesse modalità di verifica Green Pass e le regole sulla certificazione verde. Vi consigliamo a tal proposito, di leggere questo approfondimento.

Per coloro che non hanno ancora ricevuto il certificato verde, nel corso dei controlli vale anche il documento cartaceo in loro possesso. Ovvero vale quello:

  • dell’ASL competente;
  • emesso dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione;
  • del medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle condizioni per l’ok al Green Pass.

5) SANZIONI PER CHI NON EFFETTUA IL CONTROLLO GREEN PASS

Chi non effettua controlli rischia multe da 400 a 1.000 euro, secondo le previsioni di cui all’articolo 4, Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento della violazione del dovere di verifica da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle scuole paritarie spetta ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti. L’accertamento della violazione da parte del personale delegato alla verifica spetta invece, al dirigente scolastico.

6) COSA ACCADE SE CHI È A SCUOLA NON HA IL GREEN PASS

Se si è di fronte a una violazione, ovvero se chi è obbligato a tenerlo, viene trovato invece in assenza di Green Pass a scuola, scatta l’accertamento. Il titolare del dovere di verifica, in conformità alla Legge 24 novembre 1981, n. 689, procederà alla contestazione della violazione mediante la redazione di un verbale di accertamento. Il verbale va fornito in copia al trasgressore.

Nel verbale dovranno risultare puntualmente indicati l’obbligo violato (mancato possesso o esibizione della certificazione verde od omesso controllo) e ogni altra informazione utile a rappresentare quanto riscontrato. Il verbale sarà quindi trasmesso al Prefetto territorialmente competente per l’irrogazione della sanzione.

LE FAQ DEL MIUR SULL’OBBLIGO GREEN PASS E NORME SICUREZZA A SCUOLA

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato anche le risposte alle domande frequenti sul controllo Green Pass a scuola. Il MIUR ha fornito chiarimenti su:

  • organizzazione dell’attività scolastica;
  • gestione del Green Pass;
  • uso della mascherina a scuola;
  • gestione di casi sospetti e focolai.

Eccone alcune.

1) Come avviene il controllo della certificazione verde?

Su richiesta del verificatore (dirigente scolastico o suo delegato), il personale in servizio a scuola mostra – in formato digitale oppure cartaceo – il QR Code abbinato alla propria certificazione verde COVID-19. L’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati:
a) schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
b) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,
c) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.
All’avvio della piattaforma interoperabile, accedendo a SIDI, il Dirigente scolastico potrà automaticamente visualizzare le medesime schermate verde e rossa.


2) Sono previste sanzioni in caso di violazione dell’obbligo da parte del personale esterno? 

È prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 1000 euro.


3) Sono previsti tamponi gratuiti per il personale?

Le scuole possono deliberare di utilizzare parte delle specifiche risorse loro assegnate per la copertura dei costi derivanti dall’effettuazione di tamponi diagnostici nei confronti del solo personale scolastico esentato dalla vaccinazione. “Si è, infatti, inteso promuovere un’azione orientata verso coloro che, non avendo la possibilità di vaccinarsi per motivi certificati di salute, si trovano ad essere privi della primaria copertura vaccinale e, quindi, con maggiore rischio per la diffusione dell’epidemia all’interno delle istituzioni scolastiche” (nota 18 agosto 2021, n.900).


4) Il personale privo di certificazione verde COVID-19 ha diritto di richiedere di svolgere la propria attività lavorativa in smart working?

No, non esiste questo diritto. Il diritto allo smart working è previsto, ad ora, fino al 31 ottobre 2021 per i lavoratori fragili ai sensi dell’art. 26 co. 2 bis del decreto-legge n. 18/2020. Il restante personale che non ha la certificazione verde non ha diritto di svolgere la propria prestazione in modalità agile per ovviare alla mancanza della certificazione. L’organizzazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, infatti, spetta esclusivamente al dirigente scolastico ai sensi dell’art. 263 del decreto-legge n. 34/2020. Peraltro, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021 prevede che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sarà di regola quella in presenza.


5) Quando deve essere controllata la validità della certificazione verde del personale scolastico?

L’art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 prevede l’obbligo, per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, del possesso e dell’esibizione della certificazione verde Covid 19. La verifica delle certificazioni verdi viene effettuata mediante l’utilizzo dell’app “VerificaC19”, oppure con la modalità semplificata resa disponibile nell’ambito del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI).

Al riguardo, si precisa che l’art. 13, comma 8, del D.P.C.M. 17 giugno 2021, introdotto dal D.P.C.M. 10 settembre 2021, chiarisce che tale verifica avviene quotidianamente “prima dell’accesso del personale interessato nella sede ove presta servizio”. Parimenti, la nota MI 9 settembre 2021, n. 953, al punto I, prevede che il controllo sul possesso delle certificazioni verdi Covid 19 sia effettuato “quotidianamente e prima dell’accesso del personale nella sede ove presta servizio”.

Alla luce delle disposizioni richiamate, si rileva che le operazioni di verifica delle certificazioni verdi Covid 19 devono essere svolte prima dell’accesso del personale nella sede ove presta il servizio, e non devono essere ripetute nel corso dello svolgimento dello stesso. Dunque, nel caso in cui, al momento dell’accesso in sede, la certificazione risulti “valida”, il dipendente potrà accedere regolarmente e svolgere la propria attività fino al termine della giornata lavorativa.


6) Chi deve indossare la mascherina a scuola?

Con l’eccezione dei bambini di età inferiore ai sei anni, dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e per lo svolgimento delle attività sportive, all’interno dei locali scolastici, l’uso delle mascherine è obbligatorio per tutti.


7) Come si procede se l’alunno o il docente risulta positivo al test molecolare?

Rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi di contagio possibili, probabili o confermati, da attuare in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi d’infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.

Visita questa pagina per leggere tutte le altre domande e risposte ufficiali, FAQ Green Pass scuola del MIUR.

DOCUMENTI UTILI E GUIDA MIUR

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato lo scorso settembre la piattaforma nazionale per il controllo del Green Pass a scuola raggiungibile nel sistema informativo del MIUR, già noto ai dirigenti. Si tratta di uno strumento agile che i dirigenti scolastici, o i loro delegati, hanno a disposizione per poter controllare, in tempo reale, ogni giorno, lo stato (attivo/non attivo) del Green Pass dei dipendenti scolastici.

Di seguito rendiamo disponibili i documenti utili, scaricabili per svolgere rapidamente i controlli Green Pass su docenti, genitori e tutti coloro che hanno accesso a scuola e la Guida del MIUR:

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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