È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la Legge 16 luglio 2026, n. 129, che introduce una profonda revisione delle regole per l’accesso ai ruoli di ricercatore e docente universitario nelle Università italiane.
Il provvedimento modifica la Legge Gelmini (Legge n. 240 del 2010) e interviene sul sistema di reclutamento dei professori universitari, sostituendo l’abilitazione scientifica nazionale con nuovi requisiti di produttività e qualificazione scientifica, ridefinendo la composizione delle commissioni giudicatrici e introducendo nuove modalità di valutazione dei candidati.
La riforma entrerà in vigore l’8 agosto 2026.
Di seguito spieghiamo, in modo semplice e chiaro, cosa cambia con la nuova legge.
Indice:
COSA PREVEDE LA LEGGE SULLA RIFORMA DEL RECLUTAMENTO NELLE UNIVERSITÀ
La riforma introduce numerose novità che riguardano il reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori. Ecco le principali misure:
1) STOP ALL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE COME REQUISITO DI ACCESSO
La principale novità riguarda il superamento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) come requisito ordinario per partecipare alle procedure di chiamata.
Al suo posto vengono introdotti specifici requisiti di produttività e qualificazione scientifica, differenziati tra professori ordinari e associati e definiti per ciascun gruppo scientifico-disciplinare con un decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, su proposta di ANVUR e sentito il Consiglio Universitario Nazionale (CUN).
I requisiti saranno aggiornati dopo due anni dalla prima definizione e successivamente almeno ogni cinque anni.
2) VALUTAZIONE PIÙ AMPIA DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA
Per definire i nuovi requisiti saranno presi in considerazione diversi elementi, tra cui:
- l’attività di didattica e ricerca svolta in Italia e all’estero;
- la partecipazione a progetti di ricerca finanziati tramite bandi competitivi nazionali, europei e internazionali;
- la continuità e la qualità della produzione scientifica.
I candidati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti attraverso una procedura telematica predisposta dal Ministero.
3) NASCONO LE LISTE NAZIONALI DEI COMMISSARI
La legge istituisce nuove liste nazionali dei professori disponibili a far parte delle commissioni giudicatrici.
Le liste avranno validità biennale, saranno organizzate per gruppo scientifico-disciplinare e fascia e saranno pubblicate dal Ministero insieme ai curricula dei docenti inseriti.
Potranno essere inclusi soltanto i professori in possesso dei nuovi requisiti scientifici previsti dalla riforma, mentre saranno esclusi coloro che hanno ricevuto valutazioni negative, si trovano in particolari situazioni di incompatibilità oppure sono stati condannati in via definitiva per determinati reati contro la Pubblica Amministrazione.
4) COMMISSIONI DI CONCORSO CON COMPONENTI SORTEGGIATI
Cambiano anche le modalità di composizione delle commissioni.
Per le procedure di chiamata dei professori saranno previste commissioni formate da cinque membri, di cui quattro esterni all’ateneo e sorteggiati dalle nuove liste ministeriali.
La legge introduce inoltre criteri volti a garantire:
- equilibrio di genere;
- imparzialità;
- trasparenza;
- rotazione dei commissari.
Sono previste regole specifiche anche per i gruppi scientifico-disciplinari con un numero limitato di professori disponibili.
5) PIÙ PESO ALLA PROVA DIDATTICA
Le nuove procedure di selezione prevedranno non solo la valutazione delle pubblicazioni scientifiche ma anche:
- la discussione dei lavori scientifici;
- la valutazione delle esperienze didattiche;
- una prova didattica davanti alla commissione su un tema individuato dalla stessa.
Le pubblicazioni valutabili saranno comprese tra un minimo di 10 e un massimo di 15. Al termine dei lavori la commissione dovrà individuare il candidato ritenuto più meritevole.
6) NUOVE REGOLE PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI
Le stesse novità vengono estese anche alle procedure per il reclutamento dei ricercatori universitari.
Anche in questo caso sono previste:
- nuove commissioni con membri esterni sorteggiati;
- curriculum standardizzato;
- prova didattica;
- individuazione del candidato più meritevole;
- sostituzione dell’ASN con i nuovi requisiti scientifici.
7) MAGGIORE MOBILITÀ TRA GLI ATENEI
La legge sul reclutamento nelle Università introduce anche nuove disposizioni per favorire la mobilità dei professori e dei ricercatori tra Università italiane.
Sarà possibile trasferire docenti e ricercatori a tempo indeterminato in servizio da almeno cinque anni, previo accordo tra l’interessato e gli atenei coinvolti e nel rispetto dei vincoli di sostenibilità economica.
Il Ministero potrà inoltre finanziare specifici interventi per incentivare la mobilità interateneo e internazionale.
DECRETI ATTUATIVI ENTRO 60 GIORNI
Per rendere operative le nuove disposizioni saranno necessari specifici decreti del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR).
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge dovranno essere definiti, tra l’altro:
- i nuovi requisiti di produttività e qualificazione scientifica;
- i criteri per l’inserimento nelle liste dei commissari;
- le modalità dei sorteggi delle commissioni.
REGIME TRANSITORIO
E’ previsto un periodo transitorio per l’applicazione delle nuove regole. Fino all’adozione dei decreti attuativi continueranno ad applicarsi le norme attualmente vigenti.
Inoltre:
- le procedure già bandite proseguiranno secondo le vecchie regole;
- chi possiede già l’Abilitazione Scientifica Nazionale continuerà a essere considerato in possesso dei nuovi requisiti fino alla scadenza della validità dell’abilitazione.
QUANDO ENTRA IN VIGORE LA LEGGE SULLA RIFORMA DEL RECLUTAMENTO NELLE UNIVERSITÀ
La Legge n. 129 del 16 luglio 2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2026 ed entrerà in vigore l’8 agosto 2026.
IL TESTO (PDF) DELLA LEGGE
Mettiamo a vostra disposizione il testo integrale della Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.170 del 24-07-2026), che potete consultare e scaricare in versione PDF da questa pagina.
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