Quando il supplente resta in servizio anche se il titolare rientra: i chiarimenti della UIL Scuola Rua

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La gestione del rientro del docente titolare dopo il 30 Aprile è uno degli aspetti più delicati dell’organizzazione scolastica, perché coinvolge non solo questioni amministrative e contrattuali, ma soprattutto la tutela della continuità didattica degli alunni.

Su questo tema il sindacato UIL Scuola Rua ha pubblicato una scheda di approfondimento con chiarimenti utili per comprendere quando il supplente deve restare in servizio anche in caso di rientro del titolare e come applicare correttamente la normativa vigente.

Vediamo di seguito cosa prevede la normativa e quali sono i casi più frequenti.

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QUANDO IL SUPPLENTE RESTA IN SERVIZIO SE IL DOCENTE RIENTRA DOPO IL 30 APRILE: COSA DICE LA NORMATIVA

Il riferimento principale è l’articolo 37 del CCNL Scuola 2006-2009, ancora in vigore, che disciplina le condizioni per garantire la continuità didattica.

La norma stabilisce che, se il docente titolare rientra in servizio dopo il 30 aprile e ha maturato almeno 150 giorni di assenza continuativa (per le classi non terminali) o almeno 90 giorni (per le classi terminali), il supplente resta in servizio fino agli scrutini e alle valutazioni finali.

Nel dettaglio, l’art. 37 del CCNL stabilisce quanto segue:

Al fine di garantire la continuità didattica, il personale docente che sia stato assente, con
diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni
continuativi nell’anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell’attività didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, è impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Per le medesime ragioni di continuità didattica il supplente del titolare che rientra dopo il 30 aprile è mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali. Il predetto periodo di centocinquanta giorni è ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.

In questi casi, il docente titolare rientrato non riprende l’insegnamento nelle classi, ma viene impiegato in attività di supporto, supplenze o altri compiti utili al funzionamento della scuola. L’obiettivo è evitare cambiamenti nella fase conclusiva dell’anno scolastico, garantendo stabilità agli studenti.

La disciplina si applica a tutti gli ordini di scuola, compresa la scuola dell’infanzia.

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COME SI CALCOLANO I GIORNI DI ASSENZA

Un aspetto fondamentale riguarda il calcolo dei 90 o 150 giorni di assenza, che deve essere fatto con attenzione.

Infatti, il calcolo non va riferito al 30 Aprile, ma alla data effettiva di rientro in servizio. Si effettua a ritroso a partire dal giorno di rientro (se successivo al 30 aprile). Ad esempio, se il docente rientra il 15 maggio, il calcolo dei giorni di assenza va fatto partendo da quella data.

Inoltre, anche un solo giorno di rientro entro il 30 aprile interrompe la continuità dell’assenza. In tal caso, la supplenza termina e il docente titolare riprende regolarmente servizio nelle classi.

Nel conteggio dei giorni di assenza rientrano anche i periodi di sospensione delle lezioni, come le vacanze natalizie o pasquali. Questo vale anche se durante tali periodi il docente non ha formalizzato un’assenza con certificazione. Ciò che conta è la continuità sostanziale dell’assenza dalle classi. Se il docente non rientra effettivamente in servizio, il periodo continua a essere conteggiato.

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COSA SUCCEDE CON IL RIENTRO PARZIALE

Il rientro del docente titolare dopo il 30 aprile può essere anche parziale, con effetti diversi su classi o ore di insegnamento.

Immaginiamo, ad esempio, che un supplente insegni in una classe non terminale e in una classe terminale. Se al rientro nella classe non terminale il docente non ha raggiunto i 150 giorni, il titolare riprende il suo posto, mentre se nella classe terminale il titolare ha raggiunto i 90 giorni di assenza resta il supplente fino a fine anno. In questo caso, quindi, il rientro è differenziato.

Situazione simile si verifica quando l’assenza riguarda solo una parte dell’orario, ad esempio per riduzione oraria. Se per quelle ore sono stati maturati i 90 o 150 giorni di assenza, il docente titolare non può rientrare in classe per quelle ore, continua invece il servizio per il resto dell’orario. Di conseguenza, il supplente resta in servizio solo per la quota oraria interessata.

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PERCHÈ RESTA IL SUPPLENTE

Lo scopo di queste disposizioni è tutelare la continuità didattica nella fase finale dell’anno scolastico.

Quando l’assenza del docente titolare è prolungata e il rientro avviene dopo il 30 Aprile, un cambio di insegnante potrebbe incidere negativamente sul percorso degli studenti.

LA SCHEDA UIL SCUOLA DA SCARICARE

Per ulteriori approfondimenti su quando il supplente resta in servizio anche se il titolare rientra rendiamo disponibile il testo integrale della SCHEDA (Pdf 169Kb) pubblicata dal sindacato UIL Scuola Rua.

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Scritto da Angela Velasquez - Coordinatrice editoriale, redattrice, esperta di concorsi pubblici, assunzioni e scuola.
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