E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.100 del 30-04-2022 il decreto contenente il testo della riforma del reclutamento dei docenti.
IL TESTO DELLA RIFORMA PER IL RECLUTAMENTO DEI DOCENTI
Ecco il TESTO INTEGRALE (Pdf 118Kb) della riforma del reclutamento dei docenti, di cui agli articoli dal 44 al 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), pubblicato sulla GU Serie Generale n.105 del 29-06-2022 (decreto PNRR 2 convertito in legge). Si tratta del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che introduce “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
FAQ RIFORMA RECLUTAMENTO DOCENTI
Per aiutarti a comprendere le nuove disposizioni per l’accesso all’insegnamento contenute nel decreto PNRR 2 e cosa cambia con le nuove norme riportiamo di seguito le principali domande e risposte frequenti – FAQ sulla riforma del reclutamento degli insegnanti, utili per rispondere a dubbi comuni:
Come si diventa insegnanti?
Il sistema di formazione iniziale e di accesso in ruolo a tempo indeterminato dei docenti si articola in:
- un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale con prova finale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze
teorico-pratiche; - un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
- un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
Come si accede al ruolo?
La selezione dei docenti di ruolo avviene sulla base di un concorso pubblico nazionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia.
Serve l’abilitazione per insegnare?
Si. L’abilitazione all’insegnamento è necessaria per partecipare ai concorsi per l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 crediti formativi universitari o accademici e del superamento della prova finale del suddetto percorso di formazione iniziale, e ha durata illimitata.
Quali sono i requisiti per il concorso per docente di scuola secondaria di primo e secondo grado (posti comuni)?
Possono partecipare ai concorsi per diventare docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune gli aspiranti in possesso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso.
Quali sono i requisiti per il concorso per insegnante tecnico pratico (ITP)?
Costituisce requisito per la partecipazione al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento
specifica per la classe di concorso.
Quali sono i requisiti per il concorso per insegnanti di sostegno?
Per partecipare al concorso per i posti di sostegno occorre aver conseguito la specifica abilitazione.
I docenti precari posso partecipare ai concorsi?
La partecipazione al concorso è consentita in ogni caso a coloro che hanno svolto almeno 3 annualità di servizio presso le scuole statali, anche non consecutive, nei 5 anni precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso.
Come si svolge la formazione iniziale dei docenti?
Consiste in un percorso universitario e accademico specifico, finalizzato all’acquisizione di elevate competenze linguistiche e digitali, nonché di conoscenze e competenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e delle discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell’inclusione e dell’eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico degli allievi con disabilità. I percorsi di formazione iniziale sono organizzati e impartiti dalle università e dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e si concludono con prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata.
Per accedere ai percorsi di formazione iniziale per docenti bisogna essere laureati?
Si può accedere alla formazione iniziale per gli insegnanti anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico. In questo caso i CFU/CFA per la formazione iniziale sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento del titolo di studio.
La formazione iniziale degli insegnanti è a pagamento?
Si. Gli oneri dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale nonché dello svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento sono a carico dei partecipanti.
Chi supera il concorso è assunto direttamente?
No, per l’immissione in ruolo bisogna superare un periodo di prova.
Come funziona il periodo di prova per l’immissione in ruolo?
I vincitori del concorso su posto comune, che abbiano l’abilitazione
all’insegnamento, e i vincitori su posto nel sostegno, sono sottoposti a un periodo di prova in servizio della durata di un anno, al termine del quale devono superare un test finale e una valutazione da parte del dirigente scolastico.
Cosa succede a chi non supera il periodo di prova annuale?
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del
periodo di prova in servizio, il docente è sottoposto a un secondo periodo annuale di prova in servizio, non ulteriormente rinnovabile.
Cosa succede ai docenti non abilitati che superano il concorso?
I vincitori del concorso che non abbiano ancora conseguito l’abilitazione all’insegnamento sottoscrivono un contratto annuale di supplenza e devono acquisire 30 crediti formativi universitari o accademici tra quelli che compongono il percorso universitario di formazione iniziale. Superando la prova finale del percorso universitario di formazione iniziale conseguono quindi l’abilitazione all’insegnamento e sono assunti a tempo indeterminato per svolgere il periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo.
Chi supera l’anno di prova resta in graduatoria?
No. In caso di superamento del test finale e della valutazione finale positiva dell’anno di prova, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
I docenti neoassunti in ruolo hanno il vincolo di permanenza?
Si. Il docente è tenuto a rimanere nella scuola di prima assunzione, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno 3 anni, compreso il periodo di prova, salvo che in caso di sovrannumero o esubero. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.
Per tutti i dettagli sulle nuove norme sulla formazione iniziale e continua e il reclutamento degli insegnanti puoi leggere questo approfondimento, dove trovi la spiegazione semplice e chiara del testo della riforma del reclutamento dei docenti uscito in GU.
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