Tutela assicurativa studenti e personale scolastico

La Guida alle nuove regole per la tutela assicurativa per gli studenti e il personale scolastico. Ecco cosa include, chi deve pagare e le novità

sicurezza, scuola, assicurazione
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Dopo le modifiche del Decreto Lavoro convertito in Legge, l’INAIL ha esteso la tutela assicurativa per gli studenti e il personale scolastico, implementando le aree delle attività coperte.

La tutela era stata già estesa a tutti gli eventi lesivi legati all’ambiente scolastico, superando le restrizioni precedenti limitate alle esperienze tecniche e pratiche.

Con la Circolare INAIL del 26 ottobre 2023, tuttavia, è stato specificato che tale estensione comprende tutte le attività di insegnamento e apprendimento, coinvolgendo insegnanti, alunni e studenti in diversi livelli di istruzione.

In questa guida vi spieghiamo cosa prevedono le nuove regole sulla tutela assicurativa studenti e personale scolastico, tenendo conto delle novità INAIL, MIM e sposate dal Ministero del Lavoro.

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COS’È LA TUTELA ASSICURATIVA SCUOLA

La tutela assicurativa scuola è una misura che mettere insieme tutta una serie interventi in materia di regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni nei confronti di alunni e personale scolastico.

Prima limitata agli ambienti di laboratorio e alle palestre, il Decreto Lavoro convertito in Legge, all’articolo 18, ha stabilito un’estensione dell’ambito di applicazione dell’assicurazione contro gli infortuni nei settori dell’istruzione e della formazione, assegnando allo Stato la copertura delle spese assicurative, affinché le famiglie siano sollevate dall’impegno economico sostenuto annualmente.

La nuova tutela coinvolge insegnanti, alunni e studenti nel sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché nei settori della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Questa tutela assicurativa copre una vasta gamma di eventi dannosi che si verificano nell’ambiente scolastico, superando le restrizioni precedenti limitate alle sole esperienze tecniche, esercitazioni pratiche e attività lavorative. L’estensione dell’assicurazione riguarda gli incidenti e le malattie professionali che si verificano durante l’anno scolastico e accademico 2023 2024.

Vediamo nel dettaglio a chi si rivolge.

A CHI SI RIVOLGE

La nuova tutela assicurativa coinvolge il personale docente e gli studenti di tutte le scuole e istituti di istruzione, indipendentemente dal loro status, che siano statali o non statali.

La Circolare INAIL del 26 ottobre 2023, n. 45 elenca tutti i soggetti interessati dalle nuove tutele, distinguendo categoria per categoria e definendo per ognuna limiti e requisiti.

Per quanto riguarda le attività coperte da assicurazione, invece, la disciplina di riferimento è contenuta nel Decreto Lavoro convertito in Legge, che per l’anno scolastico e accademico 2023 2024, l’ha estesa:

  • alle attività di insegnamento-apprendimento a studenti e personale scolastico delle scuole del sistema nazionale di istruzione, comprese le scuole non paritarie. Sono assicurati anche gli alunni della scuola dell’infanzia, finora esclusi dalla tutela;

  • ai percorsi svolti dal personale dell’istruzione e formazione professionale (IeFP);

  • ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

  • ai percorsi di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy);

  • ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

COSA PREVEDE LA COPERTURA ASSICURATIVA

Come definita nel dettaglio nella Circolare INAIL del 26 ottobre 2023, n. 45, la nuova tutela assicurativa per gli studenti e il personale scolastico copre:

  • per i docenti, tutti gli eventi lesivi occorsi per finalità lavorative, incluso l’infortunio in itinere, anche se non collegati con il rischio specifico dell’attività assicurata, con il solo limite del rischio elettivo. I lavoratori in questione sono, quindi, coperti dall’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che si verificano all’interno dei luoghi in cui si svolgono le attività didattiche e laboratoriali, nonché nelle relative aree, e durante tutte le attività, sia interne che esterne (come ad esempio i viaggi di istruzione, le visite e le uscite didattiche, le missioni), senza alcun limite di orario. Queste attività devono essere organizzate e autorizzate dalle istituzioni scolastiche e formative, inclusi gli aspetti complementari, preliminari e accessori legati all’attività d’insegnamento;

  • per alunni e studenti, tutte le attività di apprendimento, superando l’antica limitazione che si riferiva solo a esperienze tecniche e scientifiche, esercitazioni pratiche e lavori manuali. La tutela INAIL copre tutti gli eventi dannosi, sia infortuni che malattie professionali, che possono essere ricondotti ai luoghi in cui si svolgono le attività assicurate e le loro pertinenze. Ciò include incidenti come urti contro oggetti, cadute sul pavimento, dalle scale, nei bagni, nei cortili, ecc. Sono comprese tutte le attività organizzate e autorizzate dagli istituti scolastici e formativi, come ad esempio le attività di mensa, ricreative, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i viaggi di integrazione nella preparazione di indirizzo, e le attività ludico-sportive come i giochi della gioventù. I tirocini curriculari e tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche in base a progetti educativi sono anch’essi inclusi, come specificato dall’articolo 1, comma 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1996, n. 567.

PRESTAZIONI TUTELA ASSICURATIVA 2023 2024

Nella Circolare del 26 ottobre 2023, n. 45 l’INAIL chiarisce quali sono gli aiuti della nuova tutela assicurativa in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale a scuola, che comprendono benefici economici, assistenza sanitaria e socio-sanitaria, oltre a integrazioni specifiche.

Le prestazioni economiche dell’INAIL, ad eccezione dell’indennità temporanea e dell’integrazione della rendita diretta, sono esenti da tassazione, non possono essere pignorate né cedute. Le principali prestazioni fornite dall’INAIL agli infortunati e ai tecnopatici del sistema nazionale di istruzione e formazione includono prestazioni economiche, quali:

  • indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, erogata dal quarto giorno successivo all’evento fino alla fine del periodo di inabilità temporanea assoluta;

  • indennizzo del danno biologico in capitale per menomazioni dell’integrità psicofisica pari o superiori al 6%;

  • rendita per menomazioni di grado superiore al 16%;

  • rendita ai superstiti;

  • assegno una tantum in caso di morte e assegno per l’assistenza personale continuativa;

  • rimborso spese per farmaci e rimborso viaggio e soggiorno per cure termali e soggiorni climatici.

Invece, le principali prestazioni sanitarie e socio sanitarie INAIL incluse nella nuova copertura sono:

  • prime cure ambulatoriali, cure integrative riabilitative;

  • assistenza protesica con fornitura di protesi, ortesi e ausili, ma anche accertamenti medico-legali;

  • prestazioni riabilitative, ma anche interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione;

  • dispositivi e interventi per il recupero dell’autonomia, come il superamento e l’abbattimento di barriere architettoniche, l’installazione di dispositivi domotici e la fornitura di comandi speciali e adattamenti di veicoli.

Infine, le principali prestazioni integrative INAIL della nuova copertura sono:

  • assegno di incollocabilità (erogato quando è impossibile collocare la persona in qualsiasi settore lavorativo);

  • erogazione integrativa di fine anno per i grandi invalidi.

Inoltre, la Circolare del 26 ottobre 2023, n. 45 specifica che:

  • secondo il principio dell’automaticità delle prestazioni stabilito dal DPR 30 giugno 1965, n. 1124, la tutela assicurativa è garantita anche se gli istituti scolastici e formativi non adempiono agli obblighi previsti;

  • i docenti delle scuole statali di qualsiasi ordine e grado non ricevono l’indennità giornaliera per l’inabilità temporanea, in quanto il datore di lavoro fornisce direttamente il trattamento economico dovuto. L’indennità per inabilità temporanea assoluta non è erogata neppure agli studenti e agli alunni, poiché essa ha la funzione di sostituire la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro all’assicurato infortunato, a meno che si tratti di studenti lavoratori;

  • l’assicurazione INAIL esonera le istituzioni scolastiche e formative dalla responsabilità
    civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi ai soggetti assicurati,
    nei limiti di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.

CHI DEVE PAGARE L’ASSICURAZIONE SCOLASTICA

Da settembre 2023 l’assicurazione per la scuola è pagata dallo Stato non solo a studenti, docenti e personale in servizio, ma anche per le esperienze di orientamento al lavoro.

Attenzione però, docenti e studenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non devono effettuare alcun adempimento, non devono cioè pagare solo se statali. Invece, istituti e scuole non statali devono pagare. Per loro sono previsti specifici adempimenti secondo differenti.

I dettagli sulle modalità di pagamento, su come pagare e quanto secondo sono indicati Circolare del 26 ottobre 2023, n. 45.

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DA QUANDO VALE LA NUOVA TUTELA ASSICURATIVA

L’INAIL chiarisce anche che l’estensione dell’assicurazione opera per gli eventi infortunistici e le malattie professionali che si manifestano durante l’anno scolastico e accademico 2023 2024.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

In questa pagina trovate le novità sul Fondo infortuni mortali alternanza scuola lavoro. Per tutte le informazioni sul nuovo percorso di formazione e prova per i docenti mettiamo a vostra disposizione questo approfondimento. Interessanti anche le FAQ sull’anno di formazione e prova. Da leggere anche l’approfondimento sul servizio utile per l’anno di formazione e prova e l’approfondimento su come viene valutato il periodo di formazione e prova.

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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