Quanto spetta in busta paga per i giorni festivi?
Il datore di lavoro può chiedere al dipendente di lavorare durante i giorni festivi e questa rappresenta un’opportunità per il lavoratore di incrementare il proprio reddito mensile.
Ma quanto viene pagato un giorno festivo? Come vengono pagati i giorni festivi in busta paga? Il lavoratore può essere obbligato a lavorare in un giorno festivo?
La risposta a queste domande dipende dal settore e dal contratto di lavoro applicato.
Infatti, non tutte le professioni richiedono il lavoro festivo e le modalità di svolgimento, nonché le maggiorazioni, dipendono dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) specifico applicato in ciascuna azienda.
In questa guida esaminiamo i diversi casi e spieghiamo in modo chiaro, con simulazioni ed esempi, quanto spetta sulla busta paga a chi lavora nei giorni festivi, con relative regole e normativa.
Indice:
COSA SI INTENDE PER LAVORO FESTIVO
Con “lavoro festivo” si intende l’attività lavorativa svolta di domenica o durante le festività nazionali. Si tratta di tutti i giorni segnati in rosso sul calendario.
Ma quali sono i giorni considerati festivi in Italia? Vediamolo insieme.
QUALI SONO I GIORNI FESTIVI IN ITALIA
In Italia, oltre alle domeniche, vi sono altre festività nazionali in cui i lavoratori godono di un giorno libero e ricevono la normale retribuzione, senza intaccare i giorni di ferie accumulati. Queste festività includono:
- 1° gennaio (Capodanno);
- 6 gennaio (Epifania);
- Pasqua e Pasquetta;
- 25 aprile (Anniversario della Liberazione);
- 1° maggio (Festa dei Lavoratori);
- 2 giugno (Festa della Repubblica);
- 15 agosto (Ferragosto);
- 1° novembre (Tutti i Santi);
- 8 dicembre (Immacolata Concezione);
- 25 dicembre (Natale);
- 26 dicembre (Santo Stefano).
Questi giorni, evidenziati in rosso sul calendario, rappresentano le festività nazionali caratteristiche della cultura italiana.
Pertanto, i dipendenti hanno diritto a giorni di ferie per godersi momenti con la propria famiglia o in generale al di fuori dell’ambiente lavorativo aziendale.
Aggiuntivamente a queste festività, è previsto un giorno di riposo in onore del Santo patrono del luogo in cui lavorano. Vale anche la pena considerare le ex festività, che più avanti spieghiamo nel dettaglio.
COME FUNZIONA IL LAVORO NEI GIORNI FESTIVI
I dipendenti che lavorano nei giorni festivi vengono retribuiti con una maggiorazione in busta paga sulla loro normale retribuzione. Ciò in modo da compensare lo sforzo aggiuntivo richiesto e la rinuncia al giorno di vacanza.
È fondamentale notare che le maggiorazioni per il lavoro festivo non possono essere sostituite da permessi retribuiti, ma devono essere pagate in denaro.
Nel caso di ex festività, queste vengono remunerate come una normale giornata lavorativa. A disciplinare nel dettaglio il funzionamento del lavoro nei giorni festivi e del trattamento in busta paga è il CCNL applicato che definisce anche le regole nei casi in cui al lavoratore spetti il riposo compensativo.
COS’È IL RIPOSO COMPENSATIVO
Il riposo compensativo, generalmente di uno o due giorni, è un periodo di tempo destinato a “compensare” un lavoro svolto che supera quantitativamente quello ordinario previsto e retribuito dal contratto. Viene cioè concesso al lavoratore affinché possa recuperare le energie dopo aver prestato servizio in uno o più giorni festivi.
Chi ha diritto al riposo compensativo? In generale, il dipendente che non fruisce del giorno di riposo settimanale e che lavora anche se non in turno, per necessità specifiche del servizio, ha diritto a un periodo di riposo compensativo per le ore lavorate in eccesso. Questo periodo di riposo deve essere goduto entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Tuttavia, le regole possono variare a seconda dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati. La presenza nel CCNL del riposo compensativo con specifiche regole cambia il modo in cui vengono pagati i giorni festivi in busta paga. Vediamo i dettagli.
COME VENGONO PAGATI I GIORNI FESTIVI IN BUSTA PAGA
I giorni festivi presentano una modalità retributiva diversa rispetto ai giorni lavorativi.
Durante le festività, il datore di lavoro è tenuto a pagare il dipendente anche se non svolge alcuna attività lavorativa, cioè non vengono tolti giorni di retribuzione dalla busta paga perché il dipendente è a casa a riposare. Invece in caso di attività svolta nei giorni festivi, spetta una maggiorazione.
L’articolo 2109 del Codice Civile in particolare, stabilisce che per ogni giorno festivo lavorato il dipendente ha diritto ad una maggiorazione retributiva che viene calcolata sulla retribuzione giornaliera. A stabilirla quantitativamente è il CCNL di categoria applicato o il contratto sottoscritto con il datore di lavoro.
Tuttavia, per chi lavora la retribuzione varia a seconda che la festività cada in un giorno feriale oppure di domenica, vediamo i due casi.
SE LA FESTIVITÀ CADE IN UN GIORNO INFRASETTIMANALE
Spetta maggiorazione per il giorno festivo, se la festività ricade in un giorno infrasettimanale che sarebbe stato al contrario lavorativo, nello specifico:
– per gli impiegati e operai retribuiti in modo fisso (mensilizzati), essa è già inclusa nella retribuzione ordinaria (26 giorni);
– per gli operai pagati in base alle ore, viene considerata la retribuzione oraria standard.
SE LA FESTIVITÀ CADE DI DOMENICA
Spetta retribuzione come straordinario per lavoro festivo se la festività cade di domenica:
– per gli impiegati e operai retribuiti in misura fissa, spetta un compenso aggiuntivo (un giorno in più). Se il dipendente svolge attività lavorativa e se non è previsto un giorno di riposo compensativo, la festività consiste nel lavoro svolto e nella relativa maggiorazione (nel CCNL commercio, ad esempio, la maggiorazione è del 30%). Dunque, oltre alla festività, si dovrà pagare il lavoro svolto con la maggiorazione per lavoro straordinario festivo. Se, invece, è previsto un giorno di riposo compensativo in un’altra data, verrà retribuita la festività con la relativa maggiorazione, ma non la retribuzione base.
– per gli operai pagati per ore, le ore da pagare sono calcolate considerando il rapporto di 6 ore e 40 minuti (considerando un orario settimanale di 40 ore su 6 giorni). È importante notare che l’indicazione di 6,67 rappresenta 6 ore e 40 minuti, poiché in termini decimali 40 minuti sono equivalenti a 0,67 delle ore.
SE LA FESTIVITÀ CADE DI SABATO
Se la festività cade di sabato in un periodo non lavorativo (come nella settimana corta), non si prevede il pagamento dell’extra, poiché coincide con il 6° giorno e viene considerato un giorno feriale a zero ore. Tuttavia, alcuni CCNL estendono questo trattamento anche al sabato non lavorativo, equiparandolo alla domenica.
SE LA FESTIVITÀ CADE NEI PERIODI DI ASSENZA
Se la festività cade durante periodi di assenza non dipendenti dalla volontà del lavoratore o durante periodi di malattia, maternità obbligatoria, ferie, permessi o altre assenze giustificate, il dipendente ha diritto al trattamento previsto per le festività.
Questo diritto è però limitato se, nel caso di lavoratori pagati ad ore, la sospensione dal lavoro supera le due settimane.
COME VIENE PAGATO IL LAVORO DOMENICALE
Il lavoro domenicale viene pagato in busta paga come festivo. Quindi, con una maggiorazione variabile in base al tipo di CCNL applicato.
Tuttavia, lavorare la domenica può essere contemplato in alcuni settori nonostante sia tradizionalmente considerata giornata di riposo (ad esempio per chi lavora nei supermercati – GDO, nei negozi presenti all’interno di centri commerciali, nei servizi di trasporto ecc.).
In altri settori invece al lavoratore non viene chiesto di lavorare la domenica e generalmente la società stessa è chiusa nei giorni festivi.
Dunque in caso di lavoro di domenica si applicano le stesse modalità previste per come viene calcolato Ferragosto in busta paga e per come si calcola la festa del 1° novembre nel cedolino mensile, ovvero con la maggiorazione sulla retribuzione prevista dal CCNL che disciplina il rapporto di lavoro e con la possibilità per il lavoratore di rinunciare al giorno di lavoro extra.
ESEMPIO QUANTO SPETTA IN BUSTA PAGA PER LAVORO FESTIVO
Facciamo un esempio per capire meglio come funziona il calcolo delle maggiorazioni e degli straordinari per il lavoro festivo nella busta paga. Vediamo i dettagli, passo dopo passo:
1) per calcolare le maggiorazioni e gli straordinari per il lavoro festivo nella busta paga, iniziamo con la determinazione della “retribuzione oraria lorda”. Questa retribuzione è calcolata considerando gli elementi fissi della paga mensile previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) applicato. Parliamo, ad esempio, di minimi tabellari, contingenza, scatti di anzianità, e quelli specificati nel contratto di assunzione o nelle intese concordate tra le parti, come superminimi, indennità o assegni ad personam. Questo valore viene poi diviso per il coefficiente orario stabilito dal contratto collettivo.
Per esempio, supponiamo che gli elementi fissi della paga mensile ammontino a 2.000 euro lordi e il coefficiente orario sia 173. A tal proposito la retribuzione oraria si calcola dividendo 2.000 / 173 = 11,56 euro lordi.
2) una volta ottenuta la retribuzione oraria, il passo successivo è applicare l’aliquota percentuale specificata nel contratto collettivo per il lavoro festivo.
Supponiamo che questa aliquota sia del 20%. Pertanto, la quota di maggiorazione per lavoro festivo sarà pari alla retribuzione oraria x aliquota = 11,56 x 20% = 2,31 euro.
3) il calcolo della maggiorazione per il lavoro festivo coinvolge la moltiplicazione delle ore effettivamente lavorate nel giorno festivo (per esempio, 11 ore) per l’importo della maggiorazione calcolato in precedenza.
In tal caso la maggiorazione per lavoro festivo è pari a 2,31 x 11 = 25,41 euro lordi, che dovranno essere inclusi nella busta paga come maggiorazione per il lavoro festivo.
4) se si deve calcolare lo straordinario per il lavoro festivo, bisogna sommare la retribuzione oraria (11,56 euro) alla quota di maggiorazione (2,31 euro) e quindi moltiplicare il risultato per le ore lavorate nel giorno festivo (11 ore)
Ovvero, lo straordinario per il lavoro festivo è pari a (11,56 + 2,31) x 11 = 152,57 euro lordi da indicare in busta paga come straordinario per il lavoro festivo.
È importante notare che le percentuali da applicare alla retribuzione oraria per determinare le maggiorazioni e gli straordinari per il lavoro festivo sono stabilite nei contratti collettivi, e possono variare in base al tipo di lavoro festivo (diurno o notturno) e alla qualifica del lavoratore.
Attenzione, i le percentuali possono cambiare notevolmente tra diversi contratti collettivi.
Ad esempio, il CCNL Legno e Arredamento – Industria prevede diverse percentuali per straordinario festivo a seconda della tipologia e della qualifica del lavoratore che vanno dal 50% al 70%. Nel CCNL Logistica invece, la maggiorazione per lo straordinario festivo varia da 20% a 30% in base al ruolo e anche al tipo di festività.
Vi consigliamo di leggere con attenzione il contratto collettivo (CCNL) applicato per determinare le percentuali esatte.
IL LAVORO FESTIVO È OBBLIGATORIO?
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16592 del 2015 ha stabilito che il lavoratore ha il diritto al riposo durante le festività riconosciute dalla legge italiana (indicate in rosso sui calendari) e che si tratta di un diritto inalienabile. Dunque, in caso di rifiuto a lavorare, l’azienda non può infliggere sanzioni o obbligare il dipendente ad andare al lavoro.
Tuttavia, esistono due eccezioni importanti:
- la prima eccezione riguarda la possibilità di un accordo privato tra datore di lavoro e dipendente, il che consente l’apertura di negozi e attività nei giorni festivi, ciò come stabilito dalle sentenze della Cassazione, la n. 27948 del 2017 e la sentenza n. 29907 del 25 ottobre 2021;
- la seconda eccezione coinvolge categorie specifiche, ossia i dipendenti delle strutture sanitarie e chi opera nella sicurezza pubblica.
Infatti, in Italia il lavoro festivo può essere obbligatorio per alcune categorie di lavoratori come medici, infermieri, vigili del fuoco e forze dell’ordine. Questi sono i casi in cui i lavoratori hanno l’obbligo di garantire la continuità del servizio, sempre nel rispetto delle normative vigenti e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, che stabilisce tempi di riposo e turni di lavoro specifici.
Ma, in linea di massima, il lavoratore di altre categorie ha la possibilità di rifiutare la richiesta di lavoro nel giorno festivo. Ciò dipende comunque dal CCNL applicato.
IL CASO DELLE FESTIVITÀ SOPPRESSE
Le celebrazioni abolite o le cosiddette “festività soppresse” rappresentano i giorni che nel corso degli anni non sono più riconosciuti come festivi dalla legge. Questi includono:
- la celebrazione di San Giuseppe, 19 marzo;
- il Corpus Domini, l’Ascensione, che ogni anno cado in date differenti;
- il giorno dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno;
- il 4 novembre.
Quindi, quanto spetta in busta paga in caso di festività soppresse? In genere, al posto di queste quattro festività, i lavoratori ricevono ore di permesso aggiuntive, la cui quantità e modalità di fruizione sono definite dai contratti collettivi (CCNL) di settore.
Oltre alle festività soppresse, vi sono altre eccezioni da considerare sul lavoro festivo, come nel caso della Pasqua. Di solito, la Pasqua è considerata come una domenica (essendo sempre in quel giorno della settimana), e il giorno festivo non lavorato non sarà retribuito sempre ma solo in alcuni CCNL. Gli impiegati a pagamento orario riceveranno la retribuzione per la giornata di Pasqua, ma quelli con uno stipendio fisso non la percepiranno, a meno che non sia specificatamente indicato nel contratto di categoria.
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