Permessi Legge 104 nel 2024: requisiti, come funziona, novità

La guida completa e aggiornata sui permessi Legge 104, comprensiva delle ultime novità normative 2024

permessi legge 104

I permessi Legge 104 consentono ai lavoratori disabili o ai lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità di astenersi dal lavoro per un certo numero di ore o di giorni ottenendo comunque una retribuzione.

In particolare, questi i permessi possono essere rapportati all’orario giornaliero di lavoro o quantificabili in tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore. Questa astensione dal lavoro è utile per prendersi cura di se stessi (nel caso lo stesso lavoratore sia disabile) o per curare il familiare disabile nel caso dei “caregivers”, ossia quando il lavoratore interessato presti assistenza ad un parente o familiare.

In questa guida vi spieghiamo cosa sono, come funzionano e a chi spettano i permessi legge 104 e come fare domanda alla luce delle ultime novità introdotte e in vigore nel 2024.

COSA SONO I PERMESSI LEGGE 104

I permessi previsti dalla Legge 104 – Legge 5 febbraio 1992 n. 104 – sono permessi retribuiti destinati ai lavoratori dipendenti affetti da disabilità grave o che hanno familiari disabili in situazione grave.

Si tratta di permessi orari retribuiti, quindi pagati direttamente dall’INPS o anticipati dal datore di lavoro, rapportati all’orario giornaliero di lavoro.

Consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore. In alternativa, i destinatari possono aver diritto a tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

NORMATIVA PERMESSI 104 E NOVITÀ 2024

Disciplinati dall’articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, i permessi legge 104 sono stati modificati più volte dalle norme statali fino all’ultimo aggiornamento operato dal Decreto conciliazione vita lavoro.

Si tratta del Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 che ha eliminato la figura del “referente unico dell’assistenza” in attuazione delle linea guida dell’Unione Europea e più precisamente della Direttiva (UE) 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Infine:

  • con il Messaggio n. 2600 del 10-07-2023, l’INPS ha spiegato come funziona lo sportello telematico per la presentazione della domanda online di congedo straordinario per assistere familiari disabili in situazione di gravità;

  • con il Messaggio n. 2788 del 26-07-2023, l’Istituto ha le procedure per la compilazione del flusso UniEmens per i permessi per la disabilità, fornendo una panoramica di tutti i codici.

Ma scopriamo insieme a chi spettano i permessi legge 104 e come funzionano tenendo conto delle novità normative in vigore nel 2024.

A CHI SPETTANO

Tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati – assicurati presso l’INPS – hanno diritto, in caso di accertamento di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, a questa tipologia di permessi retribuiti.

I permessi legge 104 sono rivolti sia alle persone affette da disabilità, fisiche o psichiche, che abbiano difficoltà nel normale svolgimento e nell’integrazione lavorativa, sia ai “caregivers”, ossia i parenti e familiari che vi prestano assistenza.

Si tratta, più precisamente, di:


  • genitori di figli affetti da disabilità grave e familiari fino al 2° grado di parentela, ossia coniugi, parte dell’unione civile, convivente di fatto, parenti o affini;

  • parenti e affini di 3° grado. La fruizione dei permessi da parte di questi lavoratori è possibile soltanto qualora i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona con disabilità grave abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti.

Inoltre dal 13 agosto 2022, con l’entrata in vigore del Decreto conciliazione vita lavoro, è stata eliminata la precedente figura del “referente unico dell’assistenza” come vi spieghiamo in questo articolo. Ora il permesso per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra gli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro. In precedenza tale possibilità era negata, escluso il caso dei genitori a cui veniva data una deroga specifica.

Con una sentenza del Tribunale di Torino, inoltre, i giudici hanno esteso la fruizione dei permessi 104.

A CHI NON SPETTANO

Viceversa, i permessi retribuiti della Legge 104 non spettano ai seguenti soggetti:

  • lavoratori a domicilio;
  • addetti ai lavori domestici e familiari;
  • lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
  • autonomi;
  • lavoratori parasubordinati.

REQUISITI DI ACCESSO AI PERMESSI LEGGE 104

I permessi legge 104 spettano agli aventi diritto solo nel caso sia stata accertata l’invalidità civile, grave del lavoratore o del parente da assistere, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 3, comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per verificarne la sussistenza il datore di lavoro e l’INPS fanno riferimento al verbale della Commissione Medica dell’ASL e dell’INPS che ha accertato il grado di disabilità del soggetto.

Il riconoscimento della disabilità grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda. Tuttavia, nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato è ammesso a presentare un certificato provvisorio. La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all’accertamento definitivo. In caso di patologie oncologiche, la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla commissione medica integrata.

ECCEZIONI LEGATE AI REQUISITI

Ci sono però dei casi in cui, nonostante l’invalidità accertata, la possibilità si assentarsi dal lavoro grazie a questi permessi è preclusa. I permessi Legge 104, infatti, non spettano se il disabile è ricoverato a tempo pieno in una struttura ospedaliera o simile che presta assistenza sanitaria continuativa.

Vi sono però delle eccezioni e i familiari possono comunque richiedere i tre giorni di permesso nelle seguenti situazioni:

  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente o con prognosi infausta a breve termine;

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;

  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

COME FUNZIONANO I PERMESSI LEGGE 104

Quanti permessi 104 si possono prendere al mese? Il funzionamento e il numero dei permessi legge 104 varia a seconda di chi li richiede, se il lavoratore affetto di disabilità per curare la propria persona o dal caregiver, figlio o altro parente. Vediamo i dettagli.

1) PERMESSI LEGGE 104 PER I LAVORATORI DISABILI

Come anticipato, i primi a poter beneficiare direttamente dei permesso sono i lavoratori disabili in situazione di gravità. Costoro possono fruire in alternativa di:

  • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore;

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.

L’INPS ha chiarito come funzionano nella prassi anche alcuni casi specifici di fruizione dei permessi Legge 104. In particolare, l’Istituto specifica che un lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per se stesso può:

  • essere assistito da altro soggetto lavoratore. I giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente essere fruiti nelle stesse giornate;

  • beneficiare anche di permessi per assistere altri familiari disabili gravi, senza necessità di acquisire il parere medico legale;

  • qualora intenda assistere più soggetti disabili, cumulare più permessi. Deve però tener presente che il cumulo di questi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, un parente o un affine entro il 1° grado. Il cumulo in capo allo stesso lavoratore è ammissibile per assistere parenti o affini fino al 2° grado solo quando i genitori, il coniuge, la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

2) PERMESSI LEGGE 104 PER I GENITORI

Se a chiedere i permessi Legge 104 sono i genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità minori di 3 anni, possono beneficiare in alternativa di:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;

  • prolungamento del congedo parentale;

  • permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro, che consistono in due ore al giorno se l’orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore.

I genitori biologici di figli disabili in situazione di gravità di età compresa tra i 3 e i 12 anni di vita e i genitori adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità che abbiano compiuto i 3 anni di età ed entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore, possono beneficiare in alternativa di:

  • tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore;

  • prolungamento del congedo parentale.

I genitori biologici o adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre i 12 anni di età (oltre i 12 anni dall’ingresso in famiglia) possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore. Entro i 12 anni, infatti, i lavoratori possono fruire di un’altra tipologia di permesso, ossia il congedo parentale di cui vi parliamo in questa guida (ecco perché si chiama di “prolungamento del congedo parentale”). La norma specifica anche che:

  • il prolungamento del congedo parentale può essere usufruito dal termine del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato in precedenza utilizzato o esaurito;

  • i giorni fruiti a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i 3 anni, da godere entro il compimento del 12° anno di vita del bambino;

  • genitori adottivi e affidatari possono fruire del prolungamento del congedo parentale per un periodo fino a 3 anni, comprensivo del periodo di congedo parentale ordinario, nei primi 12 anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore riconosciuto disabile in situazione di gravità. Ciò indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e comunque non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

3) PERMESSI LEGGE 104 PER IL CONIUGE O ALTRI FAMILIARI AVENTI DIRITTO

Il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto (come da articolo 1, commi 36 e 37, della Legge 76 del 2016), i parenti e gli affini della persona disabile in situazione di gravità possono beneficiare di tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore. Come anticipato, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro, sempre nel limite dei 3 giorni al mese,  come disposto dal Decreto Conciliazione vita lavoro.

A QUANTO AMMONTANO LE INDENNITÀ DI PERMESSO

Ma quanto vengono pagati i permessi Legge 104? Le indennità per i permessi Legge 104 sono così corrisposte:

  • i permessi fruiti a giorni sono indennizzati in toto sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;

  • quelli fruiti a ore sono indennizzati, a seconda della paga frazionata ad ore, sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta;

  • i permessi fruiti a titolo di prolungamento del congedo parentale fino al dodicesimo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, fino 12 anni decorrenti dalla data di ingresso in famiglia del minore, sono indennizzati al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta.

La quota della tredicesima mensilità, o altre mensilità aggiuntive, è inclusa nella retribuzione giornaliera da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità e pertanto già corrisposta a carico dell’INPS. Da parte del datore di lavoro, quindi, non è dovuta la corresponsione della quota relativa alla gratifica natalizia, in quanto già compresa nell’indennità erogata dall’INPS.

COME VENGONO PAGATI I GIORNI DI PERMESSO 104

Chi paga i giorni di permesso per la legge 104 e come? Il pagamento dell’indennità per i permessi legge 104 varia a seconda dei contratti e dei settori lavorativi e avviene nelle seguenti modalità:

  • per i lavoratori aventi diritto, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro con conguaglio successivo con i contributi dovuti all’INPS;

  • nel caso degli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato e per i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine, l’indennità viene pagata direttamente dall’INPS a seguito di domanda dell’interessato.

CHI SCEGLIE I GIORNI DEI PERMESSI LEGGE 104

Si precisa che la scelta dei giorni in cui fruire dei permessi della Legge 104 spetta al lavoratore che li programma in base alle sue necessità o a quelle legate all’assistenza al familiare disabile. Ovviamente il datore di lavoro controlla la corretta fruizione dei permessi e il rispetto del limite. È bene ricordare che la possibilità di chiedere i permessi 104 è un diritto insindacabile per il lavoratore e il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta di un permesso di questo tipo.

OBBLIGHI DI CHI FRUISCE DEI PERMESSI 104

Chi sta fruendo di n permesso Legge 104 può uscire da casa? La risposta, in linea generale, è sì. La Legge 5 febbraio 1992, n. 104 non impone al lavoratore un’assistenza continuativa del disabile durante tutto il giorno in cui fruisce del permesso retribuito.

L’interessato può allontanarsi dal disabile per gestire le proprie esigenze a cui non ha potuto far fronte durante la settimana lavorativa, ma deve comunque trascorrere la maggior parte della giornata con il parente a cui presta assistenza. È vietato per esempio, andare in vacanza o trascorrere tutto il giorno fuori con i propri amici o per svolgere altre attività, lasciando a casa il disabile.

Inoltre, il dipendente che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di disabilità grave, residente in un Comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello della sua residenza, ha l’obbligo di attestare con titolo di viaggio o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito al proprio datore di lavoro.

CONTROLLI PERMESSI LEGGE 104

Attenzione, sia il datore di lavoro che l’INPS possono controllare la corretta fruizione dei permessi 104 da parte dei lavoratori. I due possono verificare che effettivamente durante quei giorni di permesso retribuito il lavoratore si è dedicato all’assistenza del familiare.

Se datore di lavoro o INPS venissero a conoscenza, con fatti dimostrabili, che il proprio dipendente abbia utilizzato la giornata lavorativa oggetto di permessi 104 per finalità diverse, possono essere adottate sanzioni disciplinari, che potrebbero anche giungere fino al licenziamento per giusta causa.

COME RICHIEDERE I PERMESSI LEGGE 104

Per usufruire dei permessi legge 104 il lavoratore interessato e in possesso dei requisiti deve presentare domanda prima all’INPS e poi al datore di lavoro. In realtà, quella al datore di lavoro non è una vera e propria “domanda”, ma piuttosto, è necessario inoltrare la copia della richiesta fatta all’INPS all’azienda o Ente presso cui si è impiegati. Vediamo come bisogna procedere.

1) COME FARE DOMANDA ALL’INPS

La presentazione delle domande dei permessi retribuiti deve essere effettuata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il vecchio modulo “SR08_Hand 2” che veniva usato per richiedere il permesso è stato sostituito dalla procedura automatica e digitalizzata che si fa entrando con SPID, CIE o CNS nel sito dell’Istituto. In alternativa, si può fare domanda:

  • chiamando il Contact center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • rivolgendosi ad Enti di patronato e intermediari, che possono presentare la domanda per nome e conto dell’interessato.

La domanda autorizzazione permessi legge 104 all’INPS deve essere compilata, in via telematica, in tutte le sue parti. Poi, in caso di adozione nazionale o internazionale, è necessario fornire informazioni relative a:

  • data ingresso in famiglia, quella data di adozione o affidamento. Da indicare anche le date di ingresso in Italia e quella del provvedimento;
  • tribunale competente;
  • numero provvedimento.

Resta per tutti l’obbligo di comunicare tempestivamente all’INPS e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda. La domanda solitamente viene lavorata entro 30 giorni.

Il lavoratore agricolo a tempo determinato oltre alla procedura telematica, deve inoltrare anche questo modulo “Portatori di handicap che lavorano – familiari di portatori di handicap: permessi richiesti da Operai/e agricoli/e” per ciascuno dei mesi interessati.

2) COME FARE DOMANDA AL DATORE DI LAVORO

Come accennato, non è necessario presentare un’apposita domanda di autorizzazione per i permessi legge 104 al datore di lavoro. In linea generale, è sufficiente inoltrare una copia del modello compilato sul sito INPS e della relativa approvazione dell’Istituto. Alcune aziende e amministrazioni richiedono comunque l’invio di una domanda, al fine di verificare l’esistenza dei requisiti per la fruizione dei permessi.

Enti o aziende, infatti, non possono in ogni caso pronunciarsi sulla concessione dei permessi, di esclusiva competenza dell’INPS, ossia dello Stato che rappresenta, e non esiste dunque un modello di domanda predefinito. È consigliabile chiedere informazioni alle risorse umane o al proprio datore di lavoro.

RINUNCIA PERMESSI LEGGE 104

Con il Messaggio n. 2600 del 10-07-2023, invece, ha cambiato la nuova funzionalità denominata “Rinuncia” diventa raggiungibile sul portale dell’Istituto, accedendo al servizio “Indennità per congedi straordinari (assistenza familiari disabili)” dal percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati” > “Congedi”, e selezionando la voce di menu “Comunicazione di variazione”. Ciò, sempre dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Tale funzione consente al lavoratore di rinunciare, in tutto o in parte, al periodo richiesto in una domanda già presentata. La suddetta comunicazione di variazione può essere effettuata solo con riferimento alle domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la rinuncia. La data di rinuncia, inoltre, deve ricadere nel mese di presentazione della comunicazione della variazione stessa.

Non è possibile invece comunicare, tramite la nuova funzionalità, la volontà di rinunciare ai benefici derivanti da domande per le quali il periodo richiesto originariamente sia interamente trascorso oppure non sia ancora iniziato. Vediamo un esempio.

DURATA E DECORRENZA PERMESSI LEGGE 104

La domanda per il permessi 104 ha validità a partire dalla sua presentazione. Sulla decorrenza, l’INPS specifica anche che:

  • il lavoratore che non ha presentato domanda amministrativa quando il verbale era in corso di validità e che pertanto non risulta autorizzato a fruire dei permessi, può presentare istanza per la fruizione dei benefici tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario. A chiarirlo è il Messaggio 13 gennaio 2021, n. 93. La domanda, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente. Qualora all’esito della revisione sia confermata, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza. In caso contrario, si procederà al recupero del beneficio fruito;

  • si può fruire dei permessi legge 104 in attesa del verbale medico di invalidità erogato dall’INPS anche con un certificato provvisorio. Qualora il provvedimento definitivo, poi, non accerti la disabilità grave, si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite per aver fruito di tali permessi retribuiti;

  • in caso di verbali con revisione, i lavoratori già titolari dei permessi legge 104, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi in base a una domanda amministrativa presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni. Ciò vale fino al completamento dell’iter sanitario di revisione.

Relativamente a quest’ultimo caso, i lavoratori per i quali l’indennità è anticipata dal datore di lavoro hanno diritto ai permessi previsti dalla norma. Bisogna però distinguere i casi:

  • se nella domanda presentata, con il verbale in corso di validità, i permessi sono stati chiesti indicando come scadenza l’ultimo giorno del mese di validità riportato nel verbale rivedibile o non sia stata posta indicazione di scadenza, è possibile continuare a fruire dei benefici nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare una nuova domanda;

  • nel caso in cui nella domanda presentata con il verbale in corso di validità, i permessi sono stati chiesti indicando una scadenza antecedente rispetto all’ultimo giorno del mese di validità riportato nel verbale rivedibile, è possibile fruire dei permessi nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter sanitario di revisione soltanto presentando una nuova domanda.

È possibile, perciò, continuare a fruire di questi benefici tra la scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’iter di revisione. Come? Soltanto presentando una nuova domanda. Stesso discorso per i lavoratori per i quali l’INPS provvede al pagamento diretto dell’indennità.

CASI PARTICOLARI

Per completezza si riportano di seguito alcune regole attinenti ad ipotesi specifiche sul funzionamento dei permessi della Legge 104:

  • in caso di part-time verticale e misto fino al 50% dell’orario di lavoro limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore;

  • nel caso di part-time verticale e misto con percentuale superiore al 50%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile;

  • in caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con il periodo di integrazione salariale (CIG o FIS), anche il permesso legge 104 va riproporzionato a seconda delle ore e dei giorni di lavoro effettivamente svolti. Inoltre, i permessi non possono essere richiesti durante le pause contrattuali;

  • nel caso di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato, il riconoscimento dei tre giorni di permesso è possibile solo se i lavoratori sono occupati con contratto stagionale di almeno un mese e l’attività lavorativa articolata su sei giorni della settimana o cinque giorni se effettuano la settimana corta. I giorni di permesso non vengono riconosciuti per le frazioni di mese in cui l’attività viene svolta solo per alcuni giorni;

  • il giorno di permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro, compreso in qualsiasi intervallo orario, va considerato pari a un solo giorno di permesso. Lo stesso vale per il lavoro notturno che, sebbene si svolga a cavallo di due giorni solari, è pur sempre una prestazione relativa a un unico turno di lavoro.

RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

ALTRI APPROFONDIMENTI UTILI

Vi consigliamo di consultare anche la nostra guida sulla Disability card, alla Carta Europea per la disabilità o quella sul contrassegno parcheggio disabili nell’UE. A vostra disposizione infine l’approfondimento sul bonus caragiver 2024.

Mettiamo a vostra disposizione questa guida sugli aiuti per disabili attivi, facendo un riepilogo delle misure in vigore nel 2024 e la guida al contributo per il supporto domiciliare figli disabili.

Per approfondire, vi rimandiamo al nostro articolo che riassume tutte le novità sulla riforma invalidità civile 2024 e alla guida al congedo straordinario 104.

Se volete conoscere altri aiuti e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone. 

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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6 Commenti

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  1. Buonasera da domani svolgerò un altro lavoro part-time che si aggiungerà a quello che sto già svolgendo ho la 104 per mia madre dovrò presentare tale legge anche al nuovo impiego?Grazie

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