Nuovo percorso formazione e prova docenti per nomina in ruolo

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La riforma del reclutamento degli insegnanti introduce nuove regole per il percorso di formazione e prova che i docenti devono superare per la nomina in ruolo.

Con le nuove norme, il sistema formativo e di accesso in ruolo si articola in un corso abilitante iniziale, necessario per partecipare ai concorsi, e un periodo di prova.

Prima dell’entrata a regime del nuovo sistema, è previsto inoltre un periodo transitorio fino al 2024 con particolari disposizioni per i precari e altre categorie di aspiranti.

Ecco tutte le nuove regole del percorso di formazione e prova per gli insegnanti e come funziona nel 2023.

IL NUOVO PERCORSO DI FORMAZIONE, SELEZIONE E PROVA PER DOCENTI

Con la riforma del reclutamento dei docenti approvata nell’ambito della conversione in legge del decreto PNRR 2 (decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), sono state introdotte nuove regole per l’immissione in ruolo dei docenti.

Il provvedimento legislativo delinea, infatti, un nuovo sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo degli insegnanti, che si articola in:

  1. percorso universitario e accademico abilitante da 60 CFU/CFA (crediti formativi universitari o accademici);
  2. concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale;
  3. periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

In pratica, per diventare docenti, occorre superare il percorso formativo abilitante e, dunque, conseguire l’abilitazione, necessaria per poter partecipare al concorso per insegnanti di ruolo. I vincitori della procedura concorsuale devono quindi svolgere un periodo di prova annuale e superare l’esame e la valutazione finali, per essere poi confermati in ruolo.

La nuova normativa ha modificato, inoltre, i requisiti per accedere ai concorsi per docenti e le regole per il loro svolgimento, come vi abbiamo spiegato in modo semplice e chiaro in questo approfondimento.

Vediamo in dettaglio tutte le nuove regole per il percorso di formazione e il periodo di prova per i docenti introdotte dalla riforma della scuola approvata con il decreto PNRR 2, i requisiti necessari, chi può partecipare e come funziona.

PERCORSO DI FORMAZIONE INIZIALE DOCENTI

La formazione iniziale dei docenti consiste in un percorso universitario e accademico specifico, così articolato:

  • è abilitante;

  • corrisponde ad almeno 60 CFU/CFA;

  • la frequenza è obbligatoria;


  • si svolge interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse da quelle di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura per un massimo del 20% del totale;

  • possono accedere al percorso formativo abilitante da 60 CFU gli aspiranti
    in possesso di laurea magistrale o a ciclo unico, o di diploma AFAM di II livello, o della laurea o del diploma AFAM di I livello per gli insegnanti ITP, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso;


    iscritti ai corsi di studio per conseguire la laurea magistrale o a ciclo unico, o il diploma AFAM di II livello, o la laurea o il diploma AFAM di I livello. Coloro che sono iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico devono conseguire, inoltre, 180 CFU;


    solo per i primi 3 cicli del percorso formativo abilitante, titolari di contratti di docenza presso una scuola statale o paritaria o nell’ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, a cui è destinata una riserva dei posti tramite un apposito decreto da pubblicare (qui tutte le informazioni sul provvedimento);


  • si conclude con una prova finale, articolata in una prova scritta e una lezione simulata;

  • la prova scritta consiste in un intervento di progettazione didattica inerente alla disciplina o alle discipline della classe di concorso per la quale si consegue l’abilitazione;

  • è finalizzato all’acquisizione di:
    – elevate competenze linguistiche e digitali;
    – competenze e conoscenze teoriche e pratiche inerenti allo sviluppo e alla valorizzazione della professione del docente negli ambiti pedagogico, psicopedagogico, didattico, delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento;
    – discipline volte a costruire una scuola di qualità e improntata ai principi dell’inclusione e dell’eguaglianza, con particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

COM’È ORGANIZZATO IL PERCORSO FORMATIVO ABILITANTE

Il percorso formativo per l’abilitazione degli insegnanti è organizzato ed impartito dalle università o dalle istituzioni AFAM (Alta formazione artistica, musicale e coreutica) attraverso centri individuati istituzioni della formazione superiore, anche in forma aggregata, nell’ambito della rispettiva autonomia statutaria e regolamentare.

Il Ministro dell’Istruzione stima e comunica al Ministero dell’Università e della Ricerca il fabbisogno di docenti per il sistema nazionale di istruzione, compresi le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni e le scuole italiane all’estero, per il triennio successivo, per tipologia di posto e classe di concorso.

In questo modo il sistema di formazione iniziale degli insegnanti può generare, tendenzialmente in modo omogeneo tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività dei concorsi per docenti, senza però determinarne una eccedenza che non possa essere assorbita dal sistema scolastico.

In sostanza l’obiettivo è evitare il precariato e, dunque, fare in modo che, sulla base dei posti realmente disponibili, tramite i percorsi di formazione iniziale possano conseguire l’abilitazione docenti in numero sufficiente per garantire l’adeguata selezione del personale insegnante tramite le procedure concorsuali, ma che consenta a tutti gli abilitati di essere poi assunti e, quindi, di non diventare precari.

Per tutti i dettagli potete leggere l’approfondimento sul c.d. DPCM 60 CFU (DPCM 4 agosto 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre), che regola i nuovi percorsi abilitanti per l’insegnamento.

PERIODO DI PROVA E IMMISSIONE IN RUOLO

I vincitori del concorso per insegnanti su posto comune, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, e su posto di sostegno, sono sottoposti ad un periodo di formazione e prova in servizio, l cui positivo superamento determina l’immissione in ruolo.

Il percorso è regolato dal decreto MIM sull’anno di prova e formazione dei docenti e dalla circolare sull’anno di formazione e prova docenti 2023 2024, ed è così articolato:

  • ha la durata di un anno;

  • per superarlo occorrono almeno 180 giorni di servizio effettivamente prestato, di cui almeno 120 giorni per le attività didattiche;

  • si conclude con un test finale e una valutazione conclusiva. L’esame finale è volto ad accertare come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del docente. La valutazione è effettuata dal dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione dei docenti, sulla base dell’istruttoria di un docente tutor designato dallo stesso dirigente scolastico;

  • chi non supera il test finale o la valutazione può svolgere il periodo di prova annuale in servizio una seconda volta, non rinnovabile;

  • i docenti che superano il test finale e la valutazione conclusiva sono cancellati da ogni graduatoria, di merito, di istituto o ad esaurimento, nella quale siano iscritti, e sono confermati in ruolo nella scuola in cui hanno svolto il periodo di prova;

  • è previsto il vincolo di permanenza per 3 anni, compreso l’anno di prova, per i docenti immessi in ruolo, nella stessa istituzione scolastica, tipologia di posto e classe di concorso.

PERIODO TRANSITORIO

Fino al 31 dicembre 2024 è prevista una fase transitoria per l’accesso al concorso e per l’immissione in ruolo, durante la quale sono applicate delle eccezioni rispetto alle nuove regole per il periodo di formazione e prova dei docenti, e in generale per il sistema di formazione iniziale e accesso al ruolo.

Facciamo chiarezza sulle norme particolari in vigore fino al 2024:

  • è possibile partecipare al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria e per i posti ITP anche senza abilitazione, essendo in possesso di almeno 30 CFU/CFA del percorso formativo abilitante, purchè in parte derivati da tirocinio diretto, o dei 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso secondo il previgente ordinamento, se conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

  • chi partecipa con 30 CFU/CFA e vince il concorso, è assunto con contratto annuale e deve conseguire i restanti 30 CFU/CFA necessari per l’abilitazione, e superare la prova finale del percorso di formazione iniziale per i docenti, per essere assunto a tempo indeterminato e svolgere il periodo di prova annuale, al termine del quale, in caso di esito positivo, c’è la conferma in ruolo;

  • possono partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno i docenti con almeno 3 anni di servizio su posto di sostegno negli ultimi 5 anni, in possesso dell’abilitazione e di titolo di studio valido per l’insegnamento, compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato.

ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI

Per rispondere a problemi e dubbi comuni sul percorso di formazione e prova per gli insegnanti potete leggere le FAQ sull’anno di formazione e prova docenti.

Vi consigliamo anche di leggere l’approfondimento sul servizio utile per l’anno di formazione e prova e l’approfondimento su come viene valutato il periodo di formazione e prova.

Mettiamo a vostra disposizione, inoltre, questo approfondimento con tutte le informazioni sulla riforma della scuola e del reclutamento docenti, e sulle nuove regole per diventare insegnanti, e questo approfondimento sulle ultime novità sul reclutamento degli insegnanti.

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di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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Un Commento

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  1. Noi precari insegniamo da anni con le stesse responsabilità degli insegnanti di ruolo e ora dobbiamo superare un concorso per diventare ‘Insegnanti’???? Ma non lo siamo già?

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