FAQ anno formazione e prova docenti

studenti, alunni, scuola, insegnante

I docenti neoassunti o neo immessi in ruolo devono superare un periodo di formazione e prova in servizio, della durata di un anno, per la nomina in ruolo.

A prevederlo è la riforma del reclutamento dei docenti, che ha introdotto un nuovo percorso di formazione e prova per gli insegnanti, regolato dall’apposito decreto sull’anno di prova e formazione dei docenti emanato dal Ministero dell’istruzione e del merito (MIM), ovvero il DM n. 226 del 16 agosto 2022.

Inoltre, con la circolare sull’anno di formazione e prova docenti 2023 2024, il Ministero ha comunicato agli USR le disposizioni relative a quest’anno scolastico.

Per aiutarti a comprendere meglio come funziona l’anno di formazione e prova per gli insegnanti, riportiamo di seguito alcune domande e risposte frequenti (FAQ) sul percorso, utili per rispondere a problemi e dubbi comuni.

FAQ ANNO FORMAZIONE E PROVA DOCENTI

1. Chi deve fare la formazione in ingresso?
Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova i docenti:

  • neoassunti a tempo indeterminato;

  • assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti, per i quali è stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti;

  • vincitori di concorso, che abbiano l’abilitazione all’insegnamento o che l’acquisiscano ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Decreto Legislativo del 13 aprile 2019, n. 59 e ss.mm., che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;

  • per i quali è stato disposto il passaggio di ruolo;

  • che devono ripetere il periodo di prova (valutazione negativa).

  • assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;

  • assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

2. La formazione è obbligatoria?
La partecipazione alla formazione costituisce un obbligo contrattuale ed è vincolante ai fini del superamento del periodo di prova.


3. Quando inizia l’anno di formazione e prova?
Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico.


4. Chi può rinviare l’anno di formazione e prova?
Il percorso è rinviabile nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell’impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.


5. Chi non deve effettuare il percorso di formazione e prova?
Non sono tenuti a svolgere l’anno di formazione e prova i docenti:

  • che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo;

  • che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;

  • già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l’anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado;

  • che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell’ambito del medesimo grado;

  • che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione e il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva.

6. Quali sono i diritti della lavoratrice madre neo immessa in ruolo?
La lavoratrice madre in astensione obbligatoria, che abbia compiuto 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, il colloquio innanzi al comitato per la valutazione del servizio nel caso in cui tale colloquio si svolga in presenza. La docente in astensione obbligatoria per maternità, se lo desidera, può seguire i laboratori qualora siano predisposti in modalità a distanza.


7. Qual è la durata dell’anno di formazione e di prova?
La prova ha la durata di un anno scolastico, comprese le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni. Il periodo di formazione e prova, considerato quale momento integrante della procedura concorsuale ai fini della conferma in ruolo, è il servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, sono ridotti a 150. Qualora nell’anno scolastico non vengano prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico.


8. Come calcolare i 180 giorni di servizio prestato?
Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti.

Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. Anche se l’attività didattica è organizzata su cinque giorni, il sabato rientra nel conteggio.


9. Come calcolare i 120 giorni di attività didattiche?
Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.

Didattica a distanza o didattica digitale integrata valgono come servizio a tutti gli effetti. Le docenti in astensione obbligatoria per maternità, qualora lo desiderino, possono seguire i laboratori organizzati in modalità a distanza.


10. Quante volte è possibile rimandare l’anno di prova?
Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.


11. Cosa succede se il periodo di prova è prestato per un orario inferiore a quello di cattedra?
Fermo restando l’obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti in servizio con orario inferiore su cattedra o su posto. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica, il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra.


12. Chi deve ripetere l’anno di prova?
In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile.


13. Come si svolgono le attività formative?
Il percorso formativo è articolato in quattro fasi principali per un totale di 50 ore, ovvero:

  1. incontri propedeutici e di restituzione finale;
  2. laboratori formativi;
  3. peer to peer e osservazione in classe;
  4. rielaborazione professionale e formazione on-line.

Per ulteriori approfondimenti, mettiamo a tua disposizione la NOTA MIM n. 65741 del 7 novembre 2023 (Pdf 399Kb), contenente le disposizioni del Ministero dell’istruzione relative al periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo a.s. 2023-2024.

ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI

Per tutte le informazioni sull’anno di formazione e prova per gli insegnanti e sulle nuove regole per l’accesso all’insegnamento mettiamo a tua disposizione l’approfondimento sul nuovo percorso di formazione e prova docenti per la nomina in ruolo, la guida sulla riforma del reclutamento dei docenti e la guida su come diventare insegnante nel 2023.

Ti consigliamo di legge anche l’approfondimento sul servizio utile per l’anno di formazione e prova e l’approfondimento su come viene valutato il periodo di formazione e prova.

COME RESTARE AGGIUORNATO

Continua a seguirci per restare informato e visita la nostra pagina riservata ai docenti, per scoprire tutte le novità su assunzioni, concorsi, graduatorie, contratto e normative.

Iscriviti gratuitamente alla alla nostra newsletter, al canale Telegram e al canale WhatsApp, per ricevere tutti gli aggiornamenti e avere le notizie in anteprima.

E’ inoltre disponibile il gruppo Telegram dedicato ai docenti e aspiranti docenti, utile per confrontarsi e avere consigli.

di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *