Bonus stagionali 2021 Bis 1600 Euro: requisiti, come funziona, domanda Inps

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Dal 25 giugno al 30 settembre 2021è possibile fare domanda per il nuovo bonus per i lavoratori stagionali, del turismo, dello spettacolo, autonomi e atipici relativo ai mesi di giugno e luglio 2021.

Il decreto sostegni bis ha rinnovato per altre 2 mensilità l’indennità una tantum concessa dal decreto sostegni. I beneficiari riceveranno una somma di denaro dell’importo di 1.600 euro per il prossimo bimestre.

L’agevolazione è rivolta sia a coloro che hanno già beneficiato del bonus da 2.400 euro che a coloro che non lo hanno percepito. La domanda è telematica e va presentata all’Inps. Coloro che hanno già beneficiato della precedente misura riceveranno l’importo in automatico.

Ecco tutte le informazioni sul bonus stagionali 2021, a chi spetta, come richiederlo e le istruzioni Inps.

BONUS STAGIONALI BIS 2021: COME FUNZIONA

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto imprese, lavoro, giovani, salute) emanato dal Governo, denominato sostegni bis, prevede infatti una nuova indennità una tantum per i lavoratori stagionali, del turismo, dello spettacolo, autonomi e atipici. Il provvedimento, che introduce nuovi aiuti per lavoratori, famiglie e imprese in risposta all’emergenza epidemiologica da covid, concede, nello specifico, un bonus da 800 euro per i mesi di giugno 2021 e luglio 2021. Dunque, in totale, i beneficiari riceveranno un aiuto economico di 1.600 euro. Il beneficio non concorre alla formazione del reddito ed è erogato dall’Inps.

L’Inps, attraverso il messaggio n. 2309 del 16-06-2021, ha fornito le primi indicazioni sulla misura e con la circolare n. 90 del 29-06-2021 ha dato tutti i chiarimenti per usufruire del beneficio. Inoltre, l’Istituto ha rilasciato la procedura per l’inoltro delle domande.

DESTINATARI E REQUISITI

Hanno diritto al nuovo bonus le seguenti categorie di lavoratori:


  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto sostegni bis), con almeno 30 giorni di lavoro nello stesso periodo, che non siano titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente o NASpI alla data di entrata in vigore del decreto sostegni bis.

  • Lavoratori in somministrazione del settore del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno lavorato per almeno 30 giornate e cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sostegni bis, non titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente o NASpI alla data di entrata in vigore del decreto sostegni bis.

  • Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione di settori diversi da turismo e stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021, e hanno svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di pensione.

  • Lavoratori intermittenti che hanno lavorato per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sostegni bis, non titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di pensione.

  • Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di contratti autonomi occasionali nel periodo che va dal 1° gennaio 20219 e il 26 maggio 2021, privi di un contratto in essere il giorno successivo all’entrata in vigore del decreto sostegni bis, iscritti alla Gestione separata con l’accredito di almeno un contributo mensile, non titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di pensione.

  • Incaricati alle vendite a domicilio, con reddito superiore a 5.000 euro nel 2019 e partita IVA attiva, iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, non titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, e di pensione.

  • Lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
    – essere titolari di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, della durata complessiva di almeno 30 giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sostegni bis;
    – aver avuto uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore nel 2018;
    – non essere titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto sostegni bis.

  • Lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che si trovano in una delle seguenti condizioni:
    – hanno versato almeno 30 contributi giornalieri nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto sostegni bis, con un reddito riferito al 2019 non superiore a 75.000 euro, sono privi di pensione e non titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad eccezione di quello intermittente senza indennità di disponibilità;
    – hanno versato almeno 7 contributi giornalieri nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto sostegni bis), con reddito 2019 non superiore a 35.000 euro.

CUMULABILITA’

Le indennità concesse per ciascuna categoria di lavoratori non sono cumulabili tra loro. Il nuovo bonus Inps per stagionali, turismo, spettacolo, autonomi e atipici e invece compatibile con l’assegno ordinario di invalidità.

COME FARE DOMANDA

La domanda è telematica e va presentata all’Inps entro il 30 settembre 2021, tramite il portale web Inps, in una delle seguenti modalità:

  • direttamente online dal richiedente, effettuando l’autenticazione mediante PIN Inps, o identità SPID almeno di livello 2, o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite il contact center integrato Inps, accessibile telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento);
  • rivolgendosi gratuitamente ai Patronati.

Coloro che hanno già beneficiato della precedente misura del bonus da 2.400 euro introdotta dal decreto sostegni non devono rifare la domanda, perché il pagamento del nuovo bonus è automatico.

NUOVO BONUS INPS PAGAMENTO

Il nuovo bonus stagionali 2021 bis sarà pagato direttamente ai beneficiari, che devono indicare le modalità di pagamento al momento della compilazione della domanda online.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO SOSTEGNI BIS (Pdf 440Kb) – decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
MESSAGGIO INPS n. 2309 (Pdf 85Kb) del 16-06-2021.
CIRCOLARE INPS n. 90 (Pdf 298Kb) del 29-06-2021.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Per conoscere tutti gli aiuti previsti dal decreto sostegni bis puoi leggere questo approfondimento. Visita questa pagina per rimanere informato su tutte le agevolazioni e i nuovi bonus per lavoratori e famiglie, e iscriviti alla nostra newsletter gratuita per restare aggiornato su tutte le novità e al nostro canale telegram per avere le notizie in anteprima.

di Angela V.
Redattrice, esperta di lavoro pubblico e privato.
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6 Commenti

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  1. Vergognoso, ma con quale criterio danno questi bonus? Il covid è scoppiato nel 2020 fermando tutto.. io avevo un contratto con scadenza 30/10/2020 mentre conte in TV diceva che i ristoranti restavano chiusi ancora chissà per quanto.. il mio titolare non mi ha rinnovato il contratto. Non sono rientrato in nessun bonus.. speravo in questo.. ma perché guardano il 2018??? se sono aiuti a causa del covid..io nel 2018 lavoravo in in logistica dal 2019 nella ristorazione. Nn capisco!!! lo chiamo bonus 2400 per il covid! e poi vanno a guarda nel 2018 uno cosa faceva.. potevo essere un imprenditore che poi ha fallito.. potevo nn lavorare. Io sono l esempio vivente di chi ha perso il lavoro per il covid!! e mi stata respinta!!! è uno schifo

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