Copertura supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola secondaria: i chiarimenti del Ministero dell’Istruzione

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Arrivano nuovi chiarimenti dal Ministero dell’istruzione in merito alla copertura delle supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole secondarie.

In particolare, il Ministero ha fornito chiarimenti in merito all’impiego dell’organico dell’autonomia per le sostituzioni, previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

Ecco la Nota del Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) in pdf da scaricare con le indicazioni, cosa cambia e quali sono gli obblighi per i dirigenti scolastici.

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I CHIARIMENTI DEL MIM SULLE SUPPLENZE BREVI FINO A 10 GIORNI

Con la NOTA n. 2129 del 27 febbraio 2026 (Pdf 361Kb), il Ministero dell’istruzione ha fornito indicazioni operative alle istituzioni scolastiche, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026, che interviene sulla disciplina delle sostituzioni dei docenti assenti per brevi periodi.

La novità principale riguarda le scuole secondarie di primo e di secondo grado. In base al nuovo quadro normativo – che abbiamo anticipato in questo articolo – i dirigenti scolastici sono tenuti a coprire le assenze dei docenti su posto comune, per supplenze temporanee fino a 10 giorni, utilizzando il personale dell’organico dell’autonomia.

L’obbligo opera salvo motivate esigenze di natura didattica e vale solo per i posti comuni.

La disposizione deriva dalla modifica apportata all’articolo 1, comma 85, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, che ora stabilisce espressamente che il dirigente scolastico deve procedere alla sostituzione interna, prima di ricorrere a supplenze esterne, quando si tratta di posto comune nella scuola secondaria e per assenze di durata non superiore a dieci giorni.

Si tratta dunque di un vincolo preciso, che mira a razionalizzare l’impiego delle risorse già presenti nell’istituzione scolastica.

Il dirigente scolastico può conferire supplenze brevi e saltuarie solo dopo aver verificato la possibilità di sostituire il personale assente con docenti già in servizio nella stessa scuola, eventualmente utilizzando margini di flessibilità nell’organizzazione dell’orario didattico. La sostituzione interna deve comunque essere limitata al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

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NIENTE OBBLIGHI PER LA SCUOLA PRIMARIA E IL SOSTEGNO

Diverso il caso della scuola primaria e dei posti di sostegno. Per queste tipologie, la norma prevede che il dirigente scolastico possa – ma non sia obbligato – utilizzare il personale dell’organico dell’autonomia per la copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni.

In questo caso, quindi, si tratta di una facoltà e non di un obbligo, lasciando maggiore margine di valutazione alle singole istituzioni scolastiche.

ULTERIORI INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI UTILI

Ricordiamo che nel 2026 è in corso l’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) valide per il biennio 2026 – 2028. Le domande sono aperte fino al 16 marzo 2026. Per scoprire come funziona la procedura, i requisiti, come fare domanda e per scaricare il testo della nuova Ordinanza Ministeriale vi invitiamo a leggere questo approfondimento.

Ricordiamo, inoltre, che il nuovo Contratto Scuola firmato definitivamente il 23 dicembre 2025 – CCNL Istruzione e Ricerca 2022 2024 – prevede aumenti di stipendio e nuove indennità per tutto il personale scolastico. Per scoprire le principali novità del nuovo Contratto vi invitiamo a leggere questa guida utile.

Per scoprire le nuove retribuzioni del personale scolastico previste sono disponibili anche la guida agli stipendi docenti e la guida agli stipendi ATA, con le Tabelle del CCNL Scuola 2022/24 da scaricare per la consultazione.

Vi invitiamo a visitare la nostra sezione riservata alla scuola, la nostra pagina dedicata ai docenti e la pagina dedicata al personale ATA per tutte le informazioni aggiornate su concorsi, graduatorie, normative e contratti per il personale scolastico.

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Scritto da Angela Velasquez - Coordinatrice editoriale, redattrice, esperta di concorsi pubblici, assunzioni e scuola.
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