Contratto di rioccupazione: incentivo, come funziona, domanda

Come funziona, a cosa serve, a chi spetta e quali sono le finalità del contratto di rioccupazione previsto nel Decreto Sostegni Bis

CONTRATTO RIOCCUPAZIONE

Dal 15 settembre è possibile richiedere l’esonero contributivo previsto dal contrato di rioccupazione, il nuovo strumento introdotto dal decreto sostegni bis per incentivare le assunzioni di disoccupati.

La misura prevede, infatti, la decontribuzione totale per le aziende che assumono lavoratori con questa nuova forma contrattuale. L’incentivo spetta solo ai datori di lavoro privati e prevede inserimenti a tempo indeterminato.

Vediamo in dettaglio come funziona il contratto di rioccupazione, i requisiti, gli incentivi previsti e come fare domanda.

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE: COS’È

Il contratto di rioccupazione è una misura di incentivo all’occupazione che fa parte del pacchetto di aiuti per lavoratori e imprese introdotto dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Si tratta, in sostanza, di un nuovo tipo di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e, al contempo, di un bonus per i datori di lavoro privati che assumono disoccupati con questa tipologia contrattuale. Questi ultimi, infatti, hanno diritto all’esonero del 100% dei contributi.

Lo scopo della misura è promuovere l’occupazione e incentivare la ripresa economica dopo la pandemia da covid-19. La misura è gestita dall’Inps che, con la circolare n. 115 del 02-08-2021 ha fornito le prime indicazioni sulla decontribuzione totale per le assunzioni con contratto di rioccupazione. Inoltre, con il messaggio n. 3050 del 9 settembre 2021, l’Istituto ha comunicato l’apertura delle domande per ottenere l’incentivo e ha fornito le istruzioni per fare richiesta.

Ecco tutte le informazioni sul nuovo contratto introdotto dal decreto sostegni bis e sull’incentivo per le assunzioni, a chi spetta e ogni altra cosa utile da sapere.

COME FUNZIONA IL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE SOSTEGNI BIS

Il contatto di rioccupazione 2021 è stato introdotto in via eccezionale dal decreto sostegni bis ed è applicabile solo per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021. Può essere utilizzato per assumere a tempo indeterminato lavoratori in stato di disoccupazione. Chi è destinatario di tale tipo di contratto potrà ottenere un classico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Viene stipulato in forma scritta ed è connesso alla formazione del lavoratore.

L’assunzione con questo nuovo tipo di rapporto di lavoro è subordinata, infatti, all’avvio di un progetto individuale di inserimento che dura 6 mesi. Il piano formativo ha lo scopo di garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto professionale in cui è inserito. Al termine di tale periodo, il datore di lavoro può decidere di recedere il contratto o di procedere con il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

SGRAVI CONTRIBUTIVI PER IL DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro privati che assumono un lavoratore con il contratto di rioccupazione hanno diritto ad uno sgravio contributivo totale. Sono esclusi il settore agricolo e il lavoro domestico.

Nello specifico, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del 100% dei contributi previdenziali previsti a suo carico, per un periodo di massimo 6 mesi. Sono esclusi i contributi dovuti all’INAIL ed eventuali premi. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero contributivo ha un limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua. Questo valore va applicato su base mensile e riparametrato. Quindi la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è di 500 euro (6.000/12). Per i rapporti di lavoro instaurati nel corso del mese l’importo va calcolato tenendo come riferimento la misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

A CHI SPETTA

Lo sgravio contributivo spetta ai datori di lavoro privati, eccetto quelli del settore domestico e agricolo, che:

  • effettuano nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021;
  • non hanno fatto licenziamenti individuali per un reale motivo giustificato o collettivi nella unità produttiva della loro struttura nei sei mesi precedenti all’assunzione;
  • non rientrano tra le imprese finanziarie.

Oltre ai datori di lavoro del settore domestico o agricolo, sono esclusi anche gli enti della pubblica amministrazione, quelli ovvero citati nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 1, comma 2.

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE REQUISITI LAVORATORI

La nuova tipologia contrattuale prevista dal decreto sostegni bis può essere utilizzata solo per assumere lavoratori disoccupati ai sensi dell’art. 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Quindi i soggetti privi di impiego che dichiarano la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.

NON APPLICABILITÀ DEL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

L’incentivo per le assunzioni con il nuovo contratto introdotto dal decreto sostegni bis non è applicabile se l’assunzione è effettuata con altre forme contrattuali, anche a tempo indeterminato. Quindi non è fruibile anche nel caso della stipula di un contratto di apprendistato.

Il contratto di rioccupazione non è valido, poi, per la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine in corso. Nel caso di trasformazioni di contratti, infatti, viene meno il requisito che il lavoratore si trovi nello stato di disoccupazione al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, non trova applicazione nei seguenti casi:

  • l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) – la propria volontà di essere riassunto;

  • presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

REVOCA DEL BENEFICIO: QUANDO AVVIENE?

Il beneficio può essere revocato per i datori di lavoro. Infatti, se non rispettano le condizioni previste per l’applicazione del contratto, possono andare incontro alla revoca dello sgravio contributivo e al recupero di quanto già fruito. In particolare, l’incentivo viene revocato se il datore di lavoro:

  • licenzia il lavoratore nel periodo del progetto di inserimento individuale;

  • non conferma il lavoratore o intima il licenziamento al termine del periodo di inserimento;

  • effettua un licenziamento individuale o collettivo per giustificato motivo oggettivo di un dipendente o più dipendenti della stessa unità produttiva che rientrano nella stessa categoria e nel livello di inquadramento del lavoratore assunto con il contratto di rioccupazione sostegni bis nei sei mesi successivi all’assunzione.

Relativamente al computo del periodo residuo utile per fruire dello sgravio contributivo, la revoca non avrà effetto sugli altri datori di lavoro che poi assumeranno eventualmente il lavoratore licenziato con il medesimo contratto. Se il lavoratore si dimette, invece, il beneficio viene riconosciuto per tutta la durata effettiva del rapporto e il datore di lavoro non deve restituire lo sgravio già fruito.

COME FARE DOMANDA

Per usufruire dell’incentivo per le assunzioni con contratto di rioccupazione occorre fare apposita domanda all’Inps. L’Istituto ha rilasciato la procedura per richiedere l’agevolazione. Le domande vanno presentate a partire dal 15 settembre 2021, tramite l’applicazione Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) presente sul sito web dell’Istituto.

Il beneficio può essere richiesto utilizzando il modulo di istanza on-line RIOC, che va compilato dal datore di lavoro con tutte le informazioni richieste. Una volta inviato l’Inps procede ad effettuare le opportune verifiche e a calcolare l’importo dell’agevolazione fruibile.

PAGAMENTO

In caso di accoglimento della domanda, l’agevolazione sarà erogata in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo sei mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro. L’incentivo potrà essere fruito mediante conguaglio nelle denunce contributive.

VANTAGGI E SVANTAGGI DEL CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Ci sono alcuni punti favorevoli e altri sfavorevoli nell’applicazione di questo tipo di contratto. Sicuramente, tra i punti a favore vi è il fatto che in un periodo di crisi così generalizzata, cercare di aiutare un lavoratore ad acquisire competenze ed esperienze per integrarsi in un nuovo contesto lavorativo è un bene. Inoltre, è una misura di incentivo al lavoro molto semplice da applicare e che comporta un risparmio totale per il datore di lavoro. Il periodo di prova poi viene effettuato con dei termini nuovi rispetto al passato, il lavoratore può vedere trasformato il suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente e può migliorare la propria formazione. Tra i vantaggi vi è anche il fatto che gli sgravi sono cumulabili durante tutto il periodo di prova.

Per quanto riguarda, invece, gli svantaggi di questo provvedimento si segnala che il contratto di rioccupazione è dedicato solo a coloro che sono disoccupati. Quindi, chi è in cassa integrazione non può accedere. Anche chi non ha mai lavorato, non può essere ammesso a questo tipo di contratto. Tra gli altri svantaggi rientra, inoltre, l’esclusione degli enti pubblici, nonché dei i datori di lavoro privati del settore agricolo e di quello domestico.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DECRETO SOSTEGNI BIS (Pdf 440Kb) – decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
LEGGE DI CONVERSIONE (Pdf 832Kb)  del decreto sostegni bis – legge 23 luglio 2021, n. 106.
CIRCOLARE INPS n. 115 (Pdf 236Kb) del 02-08-2021.
MESSAGGIO INPS n. 3050 (Pdf 181Kb) del 09-09-2021.
DECRETO-LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 (Pdf 672Kb).
DECRETO-LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 (Pdf 322Kb).

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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