Bonus moda 2021 2022: codici ATECO, importi ridotti

La guida passo dopo passo per chiedere il bonus moda 2021 – 2022: ecco l’elenco dei codici ATECO ammessi, l’iter per le domande e come funziona l’agevolazione

borse, moda

Il decreto attuativo sul bonus moda 2021 – 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre.

Si trattava di un credito d’imposta, inizialmente pari al 30% e sceso poi drasticamente in virtù del numero di domande presentate, sulle rimanenze di magazzino riservato alle imprese del settore tessile, moda e accessori (produzione calzaturiera e pelletteria).

Ecco una guida dettagliata su chi sono i beneficiari, i codici ATECO ammessi al credito, come funziona e come fare richiesta per ottenere il bonus moda 2021-2022.

BONUS MODA 2021 – 2022, COS’È

Il bonus moda, istituito dall’articolo 48 bis del Decreto Rilancio introdotto in sede di conversione in legge alla Camera dei Deputati, consiste in un credito di imposta la cui percentuale era inizialmente stata fissata al 30% ma poi è scesa drasticamente. L’obiettivo del provvedimento era contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure delle chiusure adottate per l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Riguarda le rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

Il contributo è destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori). Il credito d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Per l’incentivo il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a disposizione 245 milioni di euro in totale. Nello specifico vi sono 95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022.

COME FUNZIONA IL BONUS MODA 2021 – 2022

Il credito d’imposta viene riconosciuto limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021, con scadenza rispettivamente il 31 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2022. È utilizzabile solo come compensazione con F24.

A stabilire le modalità di fruizione era stato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 262282 dell’11 ottobre 2021. Questo contributo si affianca ad un’altra agevolazione per il settore stanziata qualche tempo fa dal MISE, ovvero i contributi a fondo perduto per aziende tessili e della moda.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL BONUS MODA

Il bonus moda, tessile e accessori è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Nel caso in cui l’ammontare del bonus
sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal Decreto Legislativo 6 settembre del 2011, n. 159. L’Agenzia delle Entrate comunicherà l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi. Il credito è utilizzabile:

  • a seguito delle Comunicazioni presentate entro il 31 dicembre 2021 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • con riferimento alle Comunicazioni presentate entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

I BENEFICIARI

Proprio come previsto dal Decreto Legge n. 34 del 2020 e modificato dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2021, possono accedere al credito d’imposta i soggetti, esercenti attività d’impresa, operanti:

  • nell’industria tessile e della moda;
  • nella produzione calzaturiera e nella pelletteria;
  • altre aziende del settore tessile, moda e accessori.

I CODICI ATECO AMMESSI AL BONUS MODA

Il Decreto MISE 27 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021, ha definito l’elenco dei codici Ateco e delle attività ammissibili al credito d’imposta. Sono ammessi al bonus moda:

  • 13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili;

  • 13.20.00 Tessitura:

  • 13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari;

  • 13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia;

  • 13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento;

  • 13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca;

  • 13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette;

  • 13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti;

  • 13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento):

  • 13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili;

  • 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali;

  • 13.99.10 Fabbricazione di ricami;

  • 13.99.20 Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti;

  • 13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi;

  • 14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle;

  • 14.12.00 Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro;

  • 14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno;

  • 14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno;

  • 14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima;

  • 14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento;

  • 14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate;

  • 14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari;

  • 14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia;

  • 14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia;

  • 14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia;

  • 15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce;

  • 15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione;

  • 15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria;

  • 15.20.10 Fabbricazione di calzature;

  • 15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature;

  • 16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature;

  • 16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili;

  • 20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili;

  • 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio;

  • 32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi;

  • 32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale;

  • 32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi);

  • 32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca;

  • 32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni;

  • 32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini.

A QUANTO AMMONTA IL BONUS

La spesa per le domande presentate per l’anno 2020 ha impegnato 147.757.765 euro, a fronte di 95 milioni di euro di risorse disponibili per il 2021. Invece, la cifra ammonta a 150 milioni per il 2022.

L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che l’ammontare effettivo del credito d’imposta fruibile sarebbe stato pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per una percentuale che sarebbe stata resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione è stata così definita dal Provvedimento AdE n. 334506 del 26 novembre 2021. Ovvero, come specificato nel Provvedimento, sarà possibile garantire solo per il 64,2944 % del beneficio previsto dall’articolo 48 bis del Decreto Rilancio.  Dopo tanta attesa dunque, gli importi si ridurranno.

L’importo massimo fruibile da ciascun beneficiario sarà perciò pari al bonus originariamente previsto (30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio) moltiplicato per il 64,2944%. 

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Per il bonus del prossimo anno, il valore percentuale sarà stabilito da apposito provvedimento dell’AdE.

COME CHIEDERE IL BONUS MODA 2021 – 2022 E SCADENZE

La comunicazione per chiedere il bonus moda, tessile e accessori deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate nel periodo:

  • dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021 per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del bonus;
  • dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022 per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.

La domanda si presenta in via telematica sul sito, utilizzando questo modello (Pdf 138 Kb), compilato:

A seguito della presentazione della comunicazione l’AdE rilascia al beneficiario una ricevuta che ne attesta la presa in carico. Inoltre, può comunicare lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. L’Agenzia ha pubblicato, oltre al modulo di domanda, anche le relative istruzioni per la compilazione (Pdf 68 Kb) e le specifiche tecniche (Pdf 555 Kb) da seguire.

LE INFORMAZIONI DA INVIARE NELLA DOMANDA

Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario nell’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate deve dichiarare:

  • codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d’imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.):

  • se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società);

  • se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale di minore – interdetto;

  • di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici previste);

  • se il credito d’imposta richiesto è superiore a 150.000 euro ;

  • ai fini della richiesta della documentazione antimafia, inviare i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 e all’articolo 91, comma 5, del Decreto Legislativo n. 159 del 2011;

  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework.

Inoltre nella domanda vanno dichiarate le spese e l’importo richiesto. Nello specifico nelle sezioni:

  • “Codice attività” va indicato il codice, desunto dalla classificazione ATECO 2007, corrispondente all’attività (prevalente o non prevalente) dei settori tessile, moda e accessori nell’ambito della quale operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta. In presenza di più attività, va indicato il codice corrispondete all’attività, tra queste, prevalente;

  • “Data inizio periodo d’imposta” e “Data fine periodo d’imposta”, riservati ai soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, devono essere indicate le date di inizio e di fine del periodo d’imposta di spettanza del beneficio;

  • “Rimanenze finali di magazzino” va indicato il valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del TUIR registrato nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio;

  • “Media del valore delle rimanenze finali di magazzino” va indicata la media del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del TUIR registrato nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio;

  • “Credito d’imposta” deve essere indicato (arrotondato all’unità di euro) il 30 per cento della differenza tra l’importo indicato nel campo “rimanenze finali di magazzino” e l’importo indicato nel campo “Media del valore delle rimanenze finali di magazzino”.

È bene precisare che soggetti che non hanno ancora chiuso il periodo d’imposta di spettanza del beneficio alla data di presentazione della comunicazione devono comunque procedere con il calcolo e l’indicazione del credito d’imposta spettante, sulla base delle rimanenze finali che si prevede di registrare per tale periodo d’imposta, al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio. In tal caso, il credito d’imposta sarà comunque utilizzabile nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

LA RINUNCIA

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare
una rinuncia utilizzando lo stesso modello fornito dall’AdE, barrando la relativa casella.
In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell’eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi
all’impegno alla presentazione telematica). La rinuncia riguarda sempre l’intero ammontare
del credito d’imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito
l’invio della comunicazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Provvedimento AdE n. 334506 del 26 novembre 2021 (Pdf 797 Kb)
Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Pdf 653 Kb)
Decreto MISE 27 luglio 2021 (Pdf 422 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 29 settembre 2021
Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 262282 dell’11 ottobre 2021 (Pdf 486 Kb)
Modello domanda bonus moda (Pdf 138 Kb)
Istruzioni per la compilazione bonus moda (Pdf 68 Kb)
Specifiche tecniche per l’invio delle comunicazioni sul bonus moda (Pdf 555 Kb)

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di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
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