Ferie non godute vanno pagate, cosa cambia per i dipendenti dopo sentenza Corte Ue

Cosa ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione Europea sulle ferie non godute? Vanno pagate alla fine del rapporto di lavoro. Ecco i dettagli della sentenza

Corte Giustizia Unione Europea
Photo credit: Alexandros Michailidis / Shutterstock
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La Corte di Giustizia dell’UE, con apposita sentenza, ha stabilito che le ferie non godute vanno pagate alla fine del rapporto di lavoro.

Quanto stabilito dalla sentenza della Corte Europea vale anche in caso di dimissioni e si estende ai dipendenti del settore pubblico, ma con alcune eccezioni.

In questo articolo vi spieghiamo nel dettaglio cosa ha stabilito la sentenza, quali sono le novità sulle ferie non godute e cosa cambia per i lavoratori italiani.

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LE FERIE NON GODUTE VANNO PAGATE: LA SENTENZA UE

Le ferie non godute vanno pagate, a dirlo è la sentenza della Corte Giustizia dell’Unione europea – n. 218/22 del 18/1/2024.

Con questa sentenza, di fatto, quello che la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha fatto è rivedere la norma italiana, cambiando le disposizioni sulle ferie non godute, in seguito al ricorso di un dipendente del Comune di Copertino, il quale, dopo 24 anni di lavoro, aveva dato le dimissioni per ottenere la pensione anticipata ordinaria chiedendo un’indennità apposita per i 79 giorni di ferie non goduti.

In questo caso, la Corte UE ha deciso a favore del dipendente, stabilendo che il risarcimento deve avvenire. La legge italiana del 2012, che nega il pagamento per le ferie non godute, è stata quindi ritenuta non sempre valida.

FERIE NON GODUTE DIPENDENTI PUBBLICI, COSA CAMBIA

In sintesi, la sentenza della Corte UE conferma che i dipendenti pubblici hanno diritto a un risarcimento per le ferie non godute anche in caso di dimissioni, a meno che il datore di lavoro non dimostri di aver fatto tutto il possibile per consentire l’utilizzo delle ferie.

La nuova pronuncia quindi, non solo sancisce che le ferie non godute vanno pagate, ma boccia gravemente la legge italiana sul tema.

L’articolo 5 del Decreto legislativo 95 del 2012, infatti, stabilisce che le ferie, i riposi e i permessi per il personale delle Amministrazioni Pubbliche devono essere obbligatoriamente fruite secondo gli ordinamenti previsti, senza ricevere trattamenti economici sostitutivi, così da non gravare sulla spesa pubblica.

Questa disposizione si applica anche in caso di fine del rapporto di lavoro per diverse ragioni. Ad esempio, come mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento o raggiungimento del limite di età.

Ma, la sentenza della Corte Giustizia dell’Unione europea – n. 218/22 del 18/1/2024 ha chiarito che il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite non può dipendere da considerazioni economiche come il contenimento della spesa pubblica. La sentenza, inoltre, ha specificato che un lavoratore perde la possibilità di farsi retribuire le ferie solo se ha rifiutato di utilizzarle. Cioè, nonostante le richieste del datore di lavoro, che può anche procedere con inviti formali se necessario e informando il dipendente accuratamente e in tempo utile.

Se il datore di lavoro dimostra di aver fatto tutto il possibile affinché il lavoratore usufruisca delle ferie, non è obbligato a corrispondere un’indennità per le ferie non godute. Tuttavia, se non dimostra la dovuta diligenza, il diritto al riposo del lavoratore prevale.

Inoltre, la decisione della Corte chiarisce che il dipendente pubblico può richiedere un indennizzo per le ferie non godute anche in caso di dimissioni volontarie.

È importante notare che le sentenze della Corte di Giustizia europea non creano giurisprudenza vincolante per gli Stati membri, ma sono obbligatorie per il giudice che le ha richieste e possono influenzare decisioni simili in futuro.

IL TESTO DELLA SENTENZA UE SULLE FERIE NON GODUTE

Mettiamo a vostra disposizione il testo integrale della La sentenza del 18 gennaio 2024, n. 218/2022 (Pdf 137 KB).

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di Federica P.
Consulente del lavoro ed esperta di previdenza.
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