Green pass obbligatorio lavoro privato e pubblico: tutte le regole, Decreto

Dal 15 ottobre 2021 la certificazione verde Covid diventa obbligatoria a lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato. Ecco tutte le regole previste e il testo del Decreto da consultare

operai, operaio, addetti

Con il Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 è stato approvato l’obbligo Green Pass sul lavoro. Il testo introduce il Green Pass obbligatorio per lavoratori, sia del settore pubblico che per quello privato.

Le nuove regole sono in vigore a partire dal 15 ottobre 2021.

Vediamo quali sono le misure per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato stabilite dal nuovo decreto, che prevede l’estensione della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

GREEN PASS OBBLIGATORIO PER I LAVORATORI

Con il nuovo Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 (Pubblicato in G.U. Serie Generale n.226 del 21-09-2021) dal 15 ottobre 2021 il Green Pass diventa obbligatorio per tutti i dipendenti pubblici e privati. Viene esteso quindi l’uso obbligatorio del Green Pass proprio come era già avvenuto per scuole, università e RSA con il Decreto Legge 122 del 10 settembre 2021 che prevedeva misure più drastiche rispetto anche al primo testo sulle certificazioni verdi che ha introdotto le regole green pass per i trasporti e le regole green pass per l’inizio della scuola.

Con l’approvazione del nuovo Decreto diventa obbligatorio presentare la certificazione verde Covid-19 in tutti i luoghi di lavoro come fabbriche, studi professionali oppure uffici. Per i lavoratori che non hanno il Green Pass la sospensione dello stipendio scatta dal 1° giorno. Nelle imprese o fabbriche con meno di 15 dipendenti la sospensione scatta dal 5° giorno e vi sono anche delle norme specifiche che vi forniremo in questa sezione, non appena il testo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Le regole sul Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro si differenziano tra settore pubblico e privato. Vediamole.

CHI È ESCLUSO DALL’OBBLIGO GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

L’obbligo Green Pass non si estende:

  • nei Tribunali ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo;
  • ai minori di 12 anni che entrano da esterni in un luogo di lavoro, così come per tutte le altre attività per le quali erano già esplicitamente esentati a norma di legge, come i ristoranti e le piscine al chiuso, le palestre, i musei, i teatri, i cinema ecc. Si tratta, infatti, di persone escluse per età dalla campagna vaccinale;
  • ai soggetti esenti in possesso di un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del Ministero della Salute.

GREEN PASS LAVORO PUBBLICO: A CHI SI APPLICA

È tenuto a essere in possesso del Green Pass il personale delle Amministrazioni pubbliche di ogni ordine e grado ed è tenuto a esibirlo nei luoghi di lavoro. L’obbligo riguarda:

  • il personale di Autorità indipendenti;
  • chi svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nella PA o da privati, anche con contratti esterni;
  • Consob;
  • Covip – Commissione di Vigilanza sui fondi Pensione;
  • Banca d’Italia;
  • enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale (ovvero il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, il Consiglio Superiore della Magistratura, il Consiglio Supremo di Difesa);
  • personale amministrativo e tecnico dei Tribunali e Magistrati (Con circolare del Ministero della
    giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica).

Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, nonché personale fuori ruolo. Dunque gli organi costituzionali devono adeguare il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sul Green Pass obbligatorio a lavoro. Inoltre l’obbligo è esteso a chi, anche esterno, svolge a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni. Vale la pena anche chiarire che con la conversione in legge del primo Decreto Green Pass, anche se muniti di certificato verde, si può entrare in Pronto Soccorso solo con il risultato negativo di un tampone. Fanno eccezione solo i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario.

CONTROLLI E SANZIONI

I datori di lavoro sono tenuti a dover verificare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre 2021 devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. Il Governo ha anche dato delle precise indicazioni su come effettuare le verifiche Green Pass. I controlli devono essere effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro possono anche individuare i dipendenti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde. Dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal 1° giorno di assenza. È bene precisare che non ci sono conseguenze disciplinari per i lavoratori senza Green Pass, salvo per eventuali regolamenti previsti dai diversi ordinamenti di appartenenza. Il Decreto però precisa che si mantiene, in ogni caso, il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Non è quindi previsto licenziamento.

Chi non rispetta l’obbligo Green Pass sul luogo di lavoro potrebbe avere una sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.

GREEN PASS LAVORO PRIVATO: A CHI SI APPLICA

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il Green Pass coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato. L’obbligo vale per tutti i settori e per tutti i tipi di aziende, studi professionali e fabbriche a prescindere dal numero di dipendenti, collaboratori o associati. L’obbligatorietà del Green Pass vale poi, per tutte le categorie, compresi i collaboratori familiari, dalle colf alle babysitter, così come per l’idraulico, l’elettricista o qualche altro tecnico che svolge il suo lavoro nel pubblico e nel privato. Inoltre, è stato stabilito che l’obbligo scatta anche per le partite IVA. Vuol dire che vale anche per gli studi professionali e per i fornitori.

CONTROLLI E SANZIONI

Sono i datori di lavoro – o loro incaricati – a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre 2021 devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro o i loro incaricati, saranno responsabili dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Chi comunica di non avere il Green Pass o ne risulta privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che hanno avuto accesso al luogo di lavoro violando l’obbligo. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. È bene specificare che per i lavoratori non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Non è dunque, previsto il licenziamento. Per aiutare i datori di lavoro sono disponibili i fac-simile della documentazione da compilare per il controllo Green Pass (modulo incarico controllo, registro verifica, verbale ecc.).

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina specifica per consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il dipendente privo di Green Pass. Per le imprese con meno di 15 dipendenti la sospensione dall’attività lavorativa scatta dal 5° giorno di mancata presentazione della certificazione verde e la durata può corrispondere a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione. E comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere l’approfondimento con tutte le regole sul controllo Green Pass previste per il datore di lavoro.

COSA SUCCEDE A CHI PRESENTA UN GREEN PASS FALSO?

Chi presenta un Green Pass falso incorre in due le possibili frodi:

  • contraffare o acquistare un certificato falso;
  • spacciarsi per un’altra persona mostrando la certificazione di un’altra persona.

Nel primo caso il soggetto rischia d’incorrere nel reato di falsità materiale commessa dal privato: la pena è della reclusione da 6 mesi a 3 anni, ridotta fino a un terzo. Chi usa un Green Pass falso senza aver preso parte alla contraffazione, commette il reato di uso di atto falso, ma le pene sono ulteriormente ridotte di un terzo. Si tratta di reati procedibili d’ufficio: chiunque potrà denunciare la falsa certificazione, sia il personale addetto al controllo, sia qualsiasi altra persona. A carico di chi utilizza la certificazione di altri potrebbe applicarsi anche il reato di sostituzione di persona, punito con la reclusione fino a un anno.

DURATA DEL GREEN PASS: COSA CAMBIA

L’articolo 5 del Decreto Green Pass lavoro modifica a durata e alla genesi della Certificazione Verde per i guariti dal Covid-19. Infatti i guariti dal Covid-19 non dovranno più attendere 15 giorni dalla prima dose di vaccino per avere il Green pass ma lo otterranno subito dopo la prima somministrazione. La validità sarà di un anno.

In genere però, la durata del Green Pass varia a seconda della prestazione sanitaria a cui è collegata. In caso di vaccinazione:

  • per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due, la Certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno (tranne per i guariti dal Covid per cui la validità sarà automatica e immediata) fino alla dose successiva;
  • nei casi di seconda dose e dose unica per infezione precedente alla vaccinazione o infezione successiva almeno dopo 14 giorni dalla prima dose, la Certificazione sarà generata entro un paio di giorni e sarà valida per 12 mesi dalla data di somministrazione;
  • nei casi di vaccino monodose, la Certificazione sarà generata dal 15° giorno dopo la somministrazione e sarà valida per 12 mesi.

Nei casi di tampone negativo la Certificazione sarà generata in poche ore e avrà validità per 48 ore dall’ora del prelievo. Infine, nei casi di guarigione da COVID-19 la Certificazione sarà generata entro il giorno seguente e avrà validità per 180 giorni (6 mesi).

TAMPONI A PREZZI CALMIERATI

Il Decreto prevede l’obbligo – fino al 30 novembre – per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della Salute. Ovvero, il prezzo massimo al pubblico è di:

  • 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;
  • 15 euro per gli utenti di età maggiore o uguale a 18 anni;

Il Protocollo prevede anche la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione o per le categorie fragili munite di apposita certificazione. È prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro per le farmacie che non rispettano il protocollo. Il Prefetto può anche disporre la chiusura dell’attività per 5 giorni, compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio.

REVISIONE MISURE DI DISTANZIAMENTO

In virtù dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Comitato Tecnico Scientifico è chiamato a esprimere un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica ai successivi provvedimenti che il Governo prenderà.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 (Pdf 115 Kb)
Decreto Legge 122 del 10 settembre 2021 (Pdf 73 Kb)
Decreto Legge 6 Agosto 2021 n. 111 (Pdf 61 Kb)
Protocollo d’intesa tra farmacie e il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 (Pdf 976 Kb)

APPROFONDIMENTI, ALTRE MISURE E AGGIORNAMENTI

Vi consigliamo di leggere l’approfondimento su tutte le regole del controllo green pass per i datori di lavoro per scoprire gli obblighi previsti e come si svolge la verifica. Per quanto riguarda il settore pubblico è importante leggere le linee guida del Dpcm Draghi sul controllo Green Pass nella Pubblica Amministrazione. Vi invitiamo a leggere anche l’approfondimento su tutte le regole del Green Pass Italia che interessano ristorazione, turismo, attività di intrattenimento, concorsi e le nuove regole sul Green Pass per scuola, università e RSA. Qui anche le linee guida sul controllo Green Pass a Scuola.

Continuate a seguirci per restare aggiornati su tutte le novità e le disposizioni nazionali adottate in risposta all’emergenza da Covid-19, iscrivendovi alla nostra newsletter gratuita e al canale Telegram per leggere le notizie in anteprima.

di Valeria C.
Giornalista, esperta di leggi, politica e lavoro pubblico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
Tutti gli annunci di lavoro pubblicati sono rivolti indistintamente a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della Legge 903/1977.

Per restare aggiornato iscriviti alla nostra newsletter gratuita e al nostro Canale Telegram. Seguici su Google News cliccando su "segui".

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

audiance
audiance