Nel 2022 è attivo l’obbligo per i committenti che stipulano un contratto con lavoratori autonomi occasionali, di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno emanato note per fornire indicazioni sulle modalità di comunicazione e sui casi di esclusione dalla normativa.
In questa guida vi spieghiamo in maniera chiara e dettagliata come assolvere al nuovo obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali, quali sono le regole previste e quali sono i servizi messi a disposizione dal Ministero del Lavoro e dall’Ispettorato del Lavoro. Rendiamo disponibile anche l’intera normativa.
Indice:
CHI SONO I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
Un lavoratore autonomo occasionale è chi compie, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio di tipo intellettuale, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente in via del tutto occasionale. Questa è la definizione dell’articolo 2222 del Codice Civile che spiega chi sono i lavoratori autonomi occasionali e disciplina il contratto d’opera.
Gli elementi che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale sono:
- la prestazione non è continua e duratura;
- non c’è l’inserimento nell’organizzazione dell’azienda committente per la quale si svolge il lavoro;
- non c’è vincolo di coordinamento e subordinazione con il committente (il lavoro è “autonomo” infatti) ed è questo l’aspetto che distingue questa tipologia contrattuale dalla prestazione occasionale dove l’attività viene svolta alle dipendenze del committente (Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50).
OBBLIGO COMUNICAZIONE PER LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
Il Decreto Fiscale convertito in Legge introdotto dal 21 dicembre 2021 ha esteso l’obbligo di comunicazione previsto per le assunzioni, le trasformazioni, le proroghe e le cessazioni anche in caso di lavoro autonomo occasionale. Un vincolo finalizzato a “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’impiego di detta formula. In particolare, Il decreto è intervenendo sull’articolo 14 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che impone la preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio nel caso di avvio di un rapporto di lavoro. A fornire i chiarimenti sul punto è la nota 29 dell’11 gennaio 2022. Di seguito vi spieghiamo ogni dettaglio.
CHI E’ SOGGETTO ALL’OBBLIGO
L’obbligo di comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori. E’ quindi il datore di lavoro che è obbligato ad inviare la comunicazione, il lavoratore non ha alcun obbligo di comunicazione.
QUANDO SCATTA L’OBBLIGO
L’obbligo scatta quando si intende avviare una collaborazione con lavoratori autonomi occasionali ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’articolo 67, comma 1 lettera l), del DPR n. 917 del 1986.
Tra committente e lavoratore autonomo occasionale (che può essere anche un lavoratore autonomo occasionale senza partita IVA) viene stipulato un contratto d’opera, per la validità del quale non è richiesta la forma scritta. Il lavoratore autonomo occasionale è tenuto ad emettere nei confronti del committente una ricevuta soggetta a ritenuta d’acconto pari al 20% del proprio compenso.
Infatti dal punto di vista fiscale, i redditi derivanti dall’attività di lavoro autonomo occasionale sono inquadrati come “redditi diversi” ai sensi all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986 e soggetti a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973.
SOGGETTI E CONTRATTI ESCLUSI DALL’OBBLIGO
In base alla normativa sui lavoratori autonomi occasionali 2022, restano esclusi dall’obbligo di comunicazione:
- i lavoratori con rapporti di natura subordinata;
- le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero organizzate di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto n. 81 del 2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50 del 2017 (prestazioni occasionali e libretto famiglia) rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta nell’articolo 2229 codice Civile ed in genere, tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA. Se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame. Possono essere esclusi, a mero titolo esemplificativo, i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917“. Per queste professioni (es. rider) il Decreto Recovery convertito in Legge ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione da fare entro il 20° giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore di Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, a patto che non svolgano, anche in via marginale, attività di impresa. Si ricorda, infatti, il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (come riportato nella nota INL n. 29 dell’11 gennaio 2022 e ribadito in quella n. 109 del 72 gennaio 2022 con le FAQ in materia);
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore di aziende di vendita diretta a domicilio con riguardo alla figura dell’incaricato alla vendita occasionale (l’obbligo in questione interessa esclusivamente i lavoratori autonomi occasionali inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986;
- la prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale, sempre perché non rientra nella definizione dell’art. 2222 c.c.;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore di pubbliche amministrazioni e/o gli enti pubblici non economici perché, si ribadisce, l’obbligo riguarda solo i committenti imprenditori;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese dai lavoratori dello spettacolo perché già oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D. Lgs.C.P.S. n. 708/1947;
- le prestazioni di lavoro occasionale svolte in favore delle Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che, nell’espletamento della loro attività istituzionale, in taluni casi, si avvalgono dell’attività di lavoratori autonomi occasionali, a patto sempre che l’attività istituzionale di cui trattasi non sia qualificabile quale attività di impresa;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche in quanto operano senza finalità di lucro;
- le prestazioni di lavoro occasionale svolte in favore di studi professionali ove non organizzati in forma di impresa;
- l’attività prestata da coloro che svolgono esclusivamente attività di volontariato, a fronte della quale percepiscono solo rimborsi spese;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale svolte dalle guide turistiche;
- le prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua, anche se sono rese da traduttori in favore di imprese che utilizzano un network di collaboratori occasionali in Italia e all’estero in più lingue a cui affidano saltuariamente singole traduzioni anche di piccola entità. Ma attenzione, in caso di utilizzo di piattaforma digitale utilizzata per gestire le assegnazioni dei progetti di traduzione o altro a traduttori, revisori e altri linguisti tramite inviti da parte dei Project Manager la prestazione di lavoro occasionale resa dai traduttori è ricompresa nell’obbligo comunicazionale e di cui all’articolo 9-bis, commi 2, 2 quater e 2 quinquies, D.L. n. 510/1996;
- le consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine;
- Le prestazioni rese dai produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione;
- l’attività svolta dagli sportivi o atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’Estero. Non si tratta, infatti, di una prestazione lavorativa bensì di un obbligo “di permettere”;
- la prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center. In tal caso, vista la peculiarità della prestazione, l’INL individua un profilo di non sanzionabilità della eventuale omessa comunicazione nei tempi previsti, tenuto conto della oggettiva impossibilità di conoscere e, quindi, di comunicare in tempi utili tutti i requisiti minimi della comunicazione che, tuttavia, dovrà intervenire ugualmente.
Tutte queste esclusioni e limiti sui nuovi adempimenti sono stati precisati nella Nota INL 29 dell’11 gennaio 2022 (Pdf 396 Kb), Nota INL 109 del 27 gennaio 2022 (Pdf 362 Kb), Nota INL 393 del 1° marzo 2022 (Pdf 327 Kb).
TEMPI PER LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA
Per tutti i rapporti di lavoro avviati dopo l’11 gennaio 2022 la comunicazione deve essere effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico (regime ordinario).
Per completezza informativa segnaliamo che l’obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Fiscale) e quelli che, se avviati prima, erano ancora in corso l’11 gennaio 2022, data di emanazione della nota 29 dell’11 gennaio 2022, per i quali secondo l’Ispettorato la comunicazione andava fatta entro il 18 gennaio. Anche per quelli già cessati all’11 gennaio la comunicazioni andava fatta entro il 18 gennaio secondo regime transitorio per permettere la sanatoria e non incorrere in sanzioni.
COME COMUNICARE IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
La comunicazione preventiva deve essere effettuata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro online attraverso l’applicativo Servizi Lavoro (UNILAV) accessibile da questa pagina. Inizialmente l’Ispettorato del Lavoro aveva indicato questo come unico canale a decorrere dal 1° maggio 2022, ma con la nota n. 881 del 22 aprile 2022 ha fatto dietrofront: in alternativa al nuovo strumento continueranno ad essere attive le caselle di posta indicate nella circolare nota 29 dell’11 gennaio 2021. Ma attenzione, le verifiche sulla regolarità delle comunicazioni, ha messo in chiaro l’Ispettorato, avverrà prioritariamente nei confronti dei committenti che facciano uso della posta elettronica in luogo del portale.
Il canale di comunicazione web, già attivo da tempo per le altre tipologie di comunicazione, è infatti operativo per i lavoratori autonomi occasionali dal 28 marzo 2022. Il portale è utilizzabile dai datori di lavoro e dai soggetti abilitati tramite SPID e CIE. In caso di problemi è possibile chiedere supporto per l’accesso al sistema contattando l’URP Online attraverso il form di assistenza dedicato.
DATI OBBLIGATORI DELLA COMUNICAZIONE
Una volta viste le modalità di comunicazione obbligatoria per i lavoratori occasionali, vediamo quali devono essere i contenuti da inoltrare. In particolar vanno inseriti:
- i dati del committente e del prestatore;
- il luogo della prestazione;
- una sintetica descrizione dell’attività;
- la data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Senza questi contenuti minimi, la comunicazione sarà considerata omessa.
ANNULLAMENTO DELLA COMUNICAZIONE
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono, comunque, tradursi in una omissione della comunicazione.
SANZIONI
Il Decreto Fiscale convertito in legge prevede che in caso di violazione degli obblighi si applica una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Le sanzioni potranno essere dunque più di una, laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche se il rapporto di lavoro si protrae oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione, senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Nota INL 29 dell’11 gennaio 2022 (Pdf 396 Kb)
Nota INL 109 del 27 gennaio 2022 (Pdf 362 Kb)
Nota INL 393 del 1° marzo 2022 (Pdf 327 Kb)
Nota INL 573 del 28 marzo 2022 (Pdf 258 kb)
Nota INL 881 del 22 aprile 2022 (Pdf 246 Kb)
Decreto Fiscale converto in Legge – Testo Coordinato del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Pdf 219 Kb)
La normativa di riferimento sul nuovo obbligo di comunicazione per i lavoratori autonomi occasionali 2022 è presente anche sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in questa pagina.
ALTRE INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI
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