Lavoratori fragili Smart Working 2023: requisiti, regole, novità

Tutte le informazioni per lo smart working dei lavoratori fragili nel settore pubblico e privato nel 2023

smart working lavoro

A regolare lo smart working per i lavoratori fragili è il Ministero della Salute, seguito dall’INPS per gli aspetti operativi.

Ma come si individua questa categoria di lavoratori? Con Decreto sono state stabilite le patologie e le condizioni che danno accesso allo status di lavoratori fragili con diritto al lavoro agile e le modalità di accertamento. L’attestazione va fatta da parte del medico di famiglia, che deve certificare le condizioni di salute che rendono rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza. Da ultimo l’INPS ha dato un chiarimento sull’equiparazione a malattia del periodo trascorso in quarantena per i lavoratori fragili.

In questo articolo vi spieghiamo in modo dettagliato cosa prevede la Legge, tutte le nuove regole e come cambia il mondo dei lavoratori fragili in smart working nel 2023.

LAVORATORI FRAGILI SMART WORKING, I REQUISITI

Alla luce di quanto stabilito dal Decreto Legge n. 221 del 24 dicembre 2021 all’articolo 17, è stato fornito l’elenco delle patologie per cui i lavoratori rientrano nelle casistiche ascrivibili come “fragili”.

A provvedervi è stato il Decreto del Ministero della Salute del 3 febbraio 2022, pubblicato sulla GU n. 35 dell’11 febbraio 2022 e co-firmato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro per la pubblica amministrazione, individua due casistiche specifiche:

  • condizione di fragilità indipendente dallo stato vaccinale;
  • condizione di fragilità in presenza di esenzione dalla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle altre condizioni individuate dalla norma.

Questi lavoratori, fino al 30 giugno 2023 potranno lavorare da remoto, quando possibile, per evitare il rischio di contagio da Covid. Il differimento è stato inserito nella conversione in Legge del Decreto Milleproroghe 2023, dopo che la Legge di Bilancio 2023 aveva fissato la scadenza al 31 marzo 2023. Dunque, del caso di impossibilità ad usare lo smart working, per la natura della prestazione, il lavoratore fragile può assentarsi ed essere coperto dall’indennità di malattia sempre fino al 30 giugno 2023. Sul punto si rimanda a questo approfondimento.

1) FRAGILITÀ INDIPENDENTE DALLO STATO VACCINALE

Rientrano tra i lavoratori fragili con diritto allo Smart Working fino al 30 giugno 2023 i pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria, ovvero chi:

  • ha avuto un trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;

  • ha avuto un trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);

  • è in attesa di trapianto d’organo;

  • effettua terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CART);

  • ha una patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;

  • ha immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.) o immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico. Ad esempio, i casi di terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

  • effettua dialisi oppure ha un’insufficienza renale cronica grave;

  • ha una pregressa splenectomia;

  • ha la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ minore di 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.

Inoltre, in tale gruppo rientrano i pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:

  • cardiopatia ischemica;

  • fibrillazione atriale;

  • scompenso cardiaco;

  • ictus;

  • diabete mellito;

  • bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;

  • epatite cronica;

  • obesità.

2) FRAGILITÀ CON PRESENZA DI ESENZIONE VACCINALE E ALTRE PATOLOGIE

Rientrano tra i lavoratori fragili con diritto allo Smart Working fino al 30 giugno 2023 i pazienti che hanno la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

  • età maggiore di 60 anni;

CHI PUÒ CERTIFICARE LA PATOLOGIE PER I “LAVORATORI FRAGILI”

Il nuovo Decreto stabilisce che possono accertare le patologie e le condizioni che rendono i lavoratori pubblici o privati “fragili” i medici di medicina generale del lavoratore stesso. Ovvero, il medico di famiglia.

I lavoratori che vogliono richiedere lo Smart Working dovranno fornire al datore di lavoro la certificazione rilasciata dal medico, attestante le condizioni previste dal Decreto interministeriale. Ciò vale anche per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

PROROGA SMART WORKING PER I LAVORATORI FRAGILI

Superando lo spartiacque dello stato di emergenza Covid, la versione del Decreto Riaperture convertito in legge ha previsto una proroga della modalità agile per i lavoratori fragili fino al 30 giugno 2023. Per ulteriori dettagli si rimanda a questo approfondimento.

Intanto, in Parlamento si sta lavorando a una nuova legge sulla disciplina dello Smart Working che superi vecchi steccati professionali ed ideologici. Il testo unitario di proposta, ancora in corso di discussione, lo potete esaminare in questa pagina. Per maggiori approfondimenti, si consiglia di leggere questo approfondimento.

NESSUNA EQUIPARAZIONE A MALATTIA

Si ricorda, inoltre, che solo fino al 30 giugno 2022 l’assenza dal servizio veniva equiparata al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili che non possono svolgere la prestazione in smart working (Decreto Riaperture convertito in legge). Questo è il termine definitivo e non c’è stato nessun differimento, nemmeno nella Legge di Bilancio 2023 o nel Decreto Milleproroghe di quest’anno. La misura di equiparazione dell’assenza al ricovero ospedaliero, si ricorda, permetteva a chi non poteva lavorare in base a queste condizioni di assentarsi dal lavoro, senza che le sue assenze venissero conteggiate nel cosiddetto periodo di comporto. Il periodo di comporto, che viene definito nei contratti collettivi, è il totale delle assenze per malattia retribuite superato il quale un lavoratore può essere licenziato

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto Ministero Salute 3 febbraio 2022 (Pdf 574 Kb) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2022.
Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 (Pdf 123 Kb) –Testo coordinato con la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 (Pdf 242 Kb) pubblicato sulla GU Serie Generale n.41 del 18-02-2022.
Testo integrale (Pdf 1 Mb) della Legge di Bilancio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 29-12-2022 – Supplemento Ordinario n. 43, dove trovate anche gli allegati al Bilancio 2023.
Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Pdf 154 Kb), ovvero Decreto Milleproroghe 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 29-12-2022.

ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI

Per un quadro generale sul lavoro agile in Italia nel 2022 si consiglia la lettura della guida aggiornata sullo smart working. Per conoscere altri aiuti, bonus e agevolazioni disponibili per famiglie e lavoratori potete visitare la nostra sezione dedicata agli aiuti alle persone. Vi invitiamo anche ad iscrivervi alla nostra newsletter gratuita per ricevere tutti gli aggiornamenti e al canale Telegram, per leggere le notizie in anteprima.

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