Anche nel 2025 è possibile richiedere lo Smart Working nel settore privato, ma solo se lavoratori e aziende stipulano preventivi accordi individuali.
Possono accedere allo Smart Working tutti i dipendenti nel settore privato, ma i fragili e i genitori lavoratori con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni conviventi hanno accesso al lavoro agile con priorità.
Scopriamo insieme cosa si intende per tale modalità, chi ne ha diritto, come richiederla, come funziona e quando si applica.
COS’È LO SMART WORKING NEL SETTORE PRIVATO
Lo Smart Working nel settore privato è una particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato introdotta al fine di incrementare la competitività e di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
Anche nel settore privato, la disciplina di riferimento è la Legge 22 Maggio 2017, n.81 (articoli 18-24), modificata nel tempo a più riprese specie per i lavoratori fragili e i genitori di under 14 conviventi con i figli.
Lo Smart Working differisce dal telelavoro a cui continua ad applicarsi la vigente disciplina normativa e contrattuale, se prevista. Inoltre, a dettare le linee guida del lavoro agile per tale comparto sono il Protocollo Nazionale sullo Smart Working nel settore privato firmato il 7 Dicembre 2021 e il DDL Lavoro 2024.
Scopriamo chi ha diritto allo Smart Working nel privato.
CHI PUÒ CONTINUARE A LAVORARE IN SMART WORKING NEL 2025
Nel 2025 possono continuare a lavorare in questa modalità tutti i lavoratori del settore privato, purché il loro impiego sia compatibile con la mansione svolta. Ma il lavoro agile è prioritario per le seguenti categorie di lavoratori:
- i lavoratori fragili. Le condizioni di fragilità lavorativa sono definite dal Decreto Legge n. 221 del 24 Dicembre 2021 all’articolo 17, e dal Decreto del Ministero della Salute del 3 Febbraio 2022, pubblicato sulla GU n. 35 dell’11 Febbraio 2022;
- i genitori lavoratori con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni conviventi. Infatti, il Protocollo Nazionale sullo Smart Working prevede misure di carattere economico o strumenti di welfare che supportino tale modalità per i genitori di minori, per i disabili o assistono persone con disabilità. Ciò, anche secondo quanto stabilito dal Decreto conciliazione vita lavoro, per cui questa modalità di lavoro è preferibile e prioritaria nei casi in cui va a facilitare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro a tutela della maternità e della paternità o della disabilità;
- i caregiver lavoratori. Ossia, coloro che assistono disabili. Ciò sempre secondo quanto stabilito dal Decreto conciliazione vita lavoro.
Scopriamo come funziona.
COME FUNZIONA
Lo Smart Working nel settore privato funziona secondo le regole stabilite dal Protocollo Nazionale e aggiornate dal DDL Lavoro 2024. L’accesso a questa modalità di lavoro avviene su base volontaria e può essere proposta sia dal dipendente che dal titolare.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa telematicamente non comporta gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né può avere conseguenze sul piano disciplinare.
Il Protocollo spiega anche i dettagli su come funziona la modalità di lavoro agile nel privato. Ovvero:
- la giornata lavorativa in Smart Working nel settore privato si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati;
- il lavoratore deve rispettare l’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali. Poi, il lavoratore può richiedere, se vi sono i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge (come quelli per motivi personali o familiari, come i permessi legge 104);
- durante le giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario. Ciò, salvo esplicita previsione dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali;
- è da rispettare la fascia di disconnessione, ossia la fascia oraria nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa. Nell’accordo individuale, cioè, è obbligatorio adottare specifiche misure tecniche o organizzative per garantire la fascia di disconnessione;
- nei casi di assenze legittime (ad esempio malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, ecc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione. In caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è comunque obbligato a prenderle in carico prima della prevista ripresa dell’attività lavorativa;
- sono garantiti i percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. Deve anche essere previsto l’aggiornamento professionale continuo. Resta fermo e impregiudicato il diritto alla formazione obbligatoria in materia di tutela della salute dei lavoratori e di protezione dei dati, da erogarsi nelle modalità più coerenti con lo svolgimento del lavoro agile;
- i lavoratori possono scegliere il luogo in cui svolgere la loro attività da remoto, purché garantisca sicurezza e riservatezza, soprattutto per la protezione dei dati aziendali. La contrattazione collettiva può stabilire luoghi non idonei per motivi di sicurezza o riservatezza. Poi, gli strumenti necessari per il lavoro agile sono forniti dal datore di lavoro, salvo diverso accordo;
- i lavoratori agili hanno diritto alla tutela contro infortuni e malattie professionali, con copertura assicurativa INAIL anche per rischi legati all’uso dei videoterminali. Inoltre, il lavoro agile non modifica i diritti sindacali e le libertà individuali previste dalla legge;
- il trattamento economico e normativo dei lavoratori in modalità agile deve essere pari a quello dei dipendenti in sede. Ciò inclusi premi di risultato, welfare aziendale e opportunità di carriera. Il Protocollo assicura parità di trattamento tra generi e promuove la diffusione di incentivi per garantire la diffusione del lavoro agile nelle aziende italiane.
COME RICHIEDERE LO SMART WORKING NEL PRIVATO
Sia i dipendenti che i datori di lavoro privato possono richiedere l’attivazione della modalità di lavoro agile, sempre per iscritto con una domanda in carta semplice o secondo le modalità definite dal CCNL applicato.
Quando l’azienda è obbligata a concedere Smart Working? Mai! Il datore di lavoro può accettare oppure no la richiesta, senza obblighi ma deve motivare la sua decisione, tenendo conto di quanto previsto nel CCNL di categoria su tale modalità di impiego. Allo stesso modo, anche il dipendente può accettare o rifiutare la proposta di lavorare da remoto avanzata dal datore di lavoro.
In tutti e due i casi, per accedere a tale modalità, però, sempre necessaria la sottoscrizione del cosiddetto “accordo individuale”.
Infatti, stando alle linee guida del Protocollo Nazionale e alle regole del DDL Lavoro 2024, infatti, l’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria, ma richiede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale, come definito dagli articoli 19 e 21 della Legge 22 Maggio 2017, n. 81 e secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, dove viene regolato.
Ogni accordo deve dettagliare le modalità di lavoro, i diritti del lavoratore, il diritto alla disconnessione, la gestione dei dati e la sicurezza informatica.
I datori di lavoro devono comunicare telematicamente al Ministero del Lavoro, entro 5 giorni, i nomi dei lavoratori in Smart Working e le date di inizio e fine della prestazione agile.
La comunicazione va fatta tramite il portale Servizi Lavoro, a cui si accede tramite autenticazione SPID o CIE. La mancata comunicazione comporta sanzioni da 100 a 500 euro per lavoratore. Gli accordi devono essere conservati per almeno 5 anni.
Scopriamo cosa prevedono questi accordi.
COSA PREVEDE L’ACCORDO INDIVIDUALE SMART WORKING PRIVATO
L’accordo individuale sottoscritto tra il datore di lavoro e il lavoratore si adegua ai contenuti della eventuale contrattazione collettiva di riferimento e comunque deve essere coerente con la disciplina di legge e con le linee d’indirizzo definite nel Protocollo Nazionale del 7 Dicembre 2021, tuttora in vigore. Nell’accordo dunque, devono essere previsti i seguenti principi:
- la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
- l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
- i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
- gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
- gli strumenti di lavoro;
- i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
- le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’articolo 4, Legge 20 Maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e successive modifiche, sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
- le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato. Non è previsto preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. Resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di adempiere ai suoi obblighi informativi.
QUANDO FINISCE LO SMART WORKING PER I DIPENDENTI PRIVATI
Lo Smart Working nel settore privato non finisce, è una misura strutturale. Nel senso che si può richiedere sempre, quando possibile, in quanto è una modalità di lavoro gestita tra aziende e lavoratori. Ricordiamo però che si applica solo in caso di adesione su base volontaria e se la mansione risulta compatibile con tale modalità di impiego.
Inoltre, si applica sempre secondo le linee guida del Protocollo Nazionale. Tale documento rappresenta un ponte rispetto ai contratti aziendali, territoriali o collettivi che saranno predisposti sul tema.
NORMATIVA SMART WORKING
- Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;
- Decreto Legislativo 30 Giugno 2022, n. 105 – Decreto Conciliazione vita lavoro (Pdf 132 Kb), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.176 del 29-07-2022;
- Legge 13 Dicembre 2024, n. 203 (Pdf 99 Kb), pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 28-12-2024, ossia il DDL Lavoro 2024 approvato e divenuto Legge;
- Protocollo Nazionale Smart Working Lavoro Privato 7 Dicembre 2021 (Pdf 154 Kb). Il documento è stato firmato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle parti sociali: Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Confsal, Cisal Usb, Confindustria, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Alleanza Cooperative, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Copagri, Abi, Ania, Confprofessioni, Confservizi, Federdistribuzione, Confimi e Confetra.
LA GUIDA ALLO SMART WORKING
Se volete sapere come funziona il lavoro agile in Italia vi invitiamo a leggere questa guida dedicata allo Smart Working in Italia.
ALTRI AIUTI E AGGIORNAMENTI
Vi segnaliamo l’approfondimento sullo smart working nella Pubblica Amministrazione nel 2025 e la sentenza che cambia le regole dello smart working per lavoratori disabili.
Mettiamo a vostra disposizione anche l’articolo sulle novità per i buoni pasto dei dipendenti PA in smart working. Interessante, poi, conoscere quali sono i Comuni che hanno attivato lo smart working in Italia per i propri dipendenti.
Se volete conoscere altre novità sul mondo del lavoro, vi consigliamo di leggere questa sezione. In questa pagina trovate informazioni sugli aiuti alle persone.
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In smart working, si lavora MEGLIO E DI PIU’. Per un disabile impossibilitato a raggiungere la sede aziendale, il poter svolgere l’attività lavorativa da remoto, è l’unica soluzione che garantisce l’inclusione e la continuità lavorativa!